Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto-legge n. 83/2012, le modalita' di utilizzo e riparto tra le finalita' del Fondo delle risorse del FRI destinate alle predette finalita', come stabilito dal comma 3 del medesimo art. 30 e dal decreto 26 aprile 2013. 2. Fermo restando quanto stabilito dal presente decreto, per l'attivazione dei singoli interventi che prevedono l'utilizzo delle risorse del FRI si applicano le specifiche disposizioni contenute nei provvedimenti adottati dal Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto-legge n. 83/2012 e dell'art. 15, comma 1, del decreto 8 marzo 2013. I medesimi provvedimenti individuano, tra l'altro, a seguito della ricognizione delle risorse non utilizzate effettuata secondo le modalita' di cui al decreto 26 aprile 2013, l'ammontare della dotazione finanziaria da destinare allo specifico intervento, nel rispetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dei criteri di riparto stabiliti dall'art. 8 del presente decreto, nonche' secondo la quantificazione dell'importo delle risorse effettivamente utilizzabili effettuata da CDP ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto 26 aprile 2013.