Art. 4 
 
 
                   Convenzioni Ministero-ABI- CDP 
 
  1. Per ciascun provvedimento il Ministero, l'ABI e  CDP  stipulano,
sentito il Ministero dell'economia e delle finanze,  una  convenzione
per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla concessione  dei
finanziamenti, con la quale, tra l'altro: 
    a)  definiscono  gli  impegni  assunti  da   CDP,   dalla   Banca
finanziatrice, dal Ministero e dal Soggetto gestore in relazione alla
procedura di concessione e gestione del finanziamento; 
    b) prevedono procedure di valutazione del merito di  credito  per
la concessione del Finanziamento coerenti con la  vigente  disciplina
bancaria in materia; 
    c) stabiliscono le procedure operative  per  la  concessione  del
finanziamento; 
    d) definiscono il modello di attestazione del merito creditizio e
di attestazione dell'avvenuta  delibera  del  finanziamento  bancario
nonche'  le  linee  guida  per  la   redazione   del   contratto   di
finanziamento; 
    e) stabiliscono lo schema del mandato conferito da CDP alla Banca
finanziatrice e dei relativi allegati; 
    f) fissano le modalita' di erogazione, di rimborso e di  gestione
del finanziamento; 
    g) individuano le attivita' informative e di rendicontazione atte
a  garantire  il  monitoraggio  e  la  trasparenza  degli  interventi
previsti dal presente decreto.