Art. 4 Convenzioni Ministero-ABI- CDP 1. Per ciascun provvedimento il Ministero, l'ABI e CDP stipulano, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, una convenzione per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla concessione dei finanziamenti, con la quale, tra l'altro: a) definiscono gli impegni assunti da CDP, dalla Banca finanziatrice, dal Ministero e dal Soggetto gestore in relazione alla procedura di concessione e gestione del finanziamento; b) prevedono procedure di valutazione del merito di credito per la concessione del Finanziamento coerenti con la vigente disciplina bancaria in materia; c) stabiliscono le procedure operative per la concessione del finanziamento; d) definiscono il modello di attestazione del merito creditizio e di attestazione dell'avvenuta delibera del finanziamento bancario nonche' le linee guida per la redazione del contratto di finanziamento; e) stabiliscono lo schema del mandato conferito da CDP alla Banca finanziatrice e dei relativi allegati; f) fissano le modalita' di erogazione, di rimborso e di gestione del finanziamento; g) individuano le attivita' informative e di rendicontazione atte a garantire il monitoraggio e la trasparenza degli interventi previsti dal presente decreto.