Art. 5 Ruoli e competenze connessi ai finanziamenti 1. Il soggetto gestore svolge gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione, in fase di concessione e di erogazione del finanziamento. Ai fini istruttori, la domanda di accesso alle agevolazioni e' presentata dall'impresa richiedente al Soggetto gestore, ed e' corredata, a seconda di quanto previsto dai singoli provvedimenti, della delibera di finanziamento bancario ovvero dell'attestazione del merito creditizio dell'impresa richiedente ovvero dell'attestazione di disponibilita' a concedere il finanziamento bancario. All'esito dell'istruttoria, il provvedimento di ammissione alle agevolazioni e' trasmesso dal Soggetto gestore al Soggetto beneficiario, alla Banca finanziatrice e a CDP e indica, fra l'altro: a) l'ammontare delle spese ammesse alle agevolazioni; b) l'ammontare del finanziamento agevolato; c) la durata del finanziamento agevolato e del relativo periodo di preammortamento. 2. Il soggetto gestore comunica tempestivamente la revoca parziale o totale delle agevolazioni a CDP, alla Banca finanziatrice e al Ministero, secondo le modalita' e i termini stabiliti dai singoli Provvedimenti. 3. Le Banche finanziatrici, in virtu' dell'adesione alla convenzione di cui all'art. 4, assumono gli impegni relativi al mandato di cui al medesimo art. 4, comma 1, lettera e), per lo svolgimento delle attivita' relative alla valutazione del merito creditizio, anche per conto di CDP, alla delibera del finanziamento bancario, nonche' alla stipula del contratto di finanziamento e all'erogazione e gestione del finanziamento, anche in nome e per conto di CDP. Laddove previsto dai singoli provvedimenti, le Banche finanziatrici si impegnano, altresi', a rilasciare, precedentemente alla delibera di finanziamento e secondo le modalita' dei propri autonomi procedimenti istruttori e di delibera interni, (i) l'attestazione del merito creditizio dell'impresa richiedente; ovvero (ii) l'attestazione di disponibilita' a concedere il finanziamento bancario. La Banca finanziatrice si impegna inoltre a stipulare, per conto di CDP e per proprio conto, il contratto di finanziamento entro 90 giorni dalla ricezione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni da parte del soggetto gestore, fatta salva la facolta' di richiedere al soggetto gestore una proroga del termine indicato non superiore a 90 giorni. Decorso il termine ultimo assegnato per la stipula del contratto di finanziamento, il provvedimento di ammissione e' da ritenersi decaduto. Nel caso di progetti o programmi proposti congiuntamente da piu' imprese, ciascun provvedimento puo' stabilire che, in considerazione della complessita' dello specifico intervento, le Banche finanziatrici costituiscano un pool di finanziamento senza rilevanza esterna. 4. La Banca finanziatrice e' individuata da ciascuna impresa richiedente l'agevolazione nell'ambito dell'elenco delle Banche finanziatrici, articolato per singolo provvedimento, reso disponibile sui siti web del Ministero, di CDP e dell'ABI. 5. CDP delibera il finanziamento agevolato sulla base delle risultanze della valutazione effettuata dalla Banca finanziatrice, subordinatamente all'avvenuta delibera del finanziamento bancario da parte della stessa Banca finanziatrice. CDP provvede altresi' al monitoraggio delle risorse disponibili del FRI, ai fini della relativa informativa al Ministero.