Art. 5 
 
 
            Ruoli e competenze connessi ai finanziamenti 
 
  1.  Il  soggetto  gestore  svolge   gli   adempimenti   tecnici   e
amministrativi per l'istruttoria delle domande  di  agevolazione,  in
fase di concessione  e  di  erogazione  del  finanziamento.  Ai  fini
istruttori, la domanda di accesso  alle  agevolazioni  e'  presentata
dall'impresa richiedente al Soggetto  gestore,  ed  e'  corredata,  a
seconda di quanto previsto dai singoli provvedimenti, della  delibera
di  finanziamento  bancario  ovvero  dell'attestazione   del   merito
creditizio  dell'impresa  richiedente  ovvero  dell'attestazione   di
disponibilita'  a  concedere  il  finanziamento  bancario.  All'esito
dell'istruttoria, il provvedimento di ammissione alle agevolazioni e'
trasmesso dal Soggetto gestore al Soggetto beneficiario,  alla  Banca
finanziatrice e a CDP e indica, fra l'altro: 
    a) l'ammontare delle spese ammesse alle agevolazioni; 
    b) l'ammontare del finanziamento agevolato; 
    c) la durata del finanziamento agevolato e del  relativo  periodo
di preammortamento. 
  2. Il soggetto gestore comunica tempestivamente la revoca  parziale
o totale delle agevolazioni a CDP,  alla  Banca  finanziatrice  e  al
Ministero, secondo le modalita' e i  termini  stabiliti  dai  singoli
Provvedimenti. 
  3.  Le  Banche  finanziatrici,   in   virtu'   dell'adesione   alla
convenzione di cui all'art.  4,  assumono  gli  impegni  relativi  al
mandato di cui al medesimo art.  4,  comma  1,  lettera  e),  per  lo
svolgimento delle attivita'  relative  alla  valutazione  del  merito
creditizio, anche per conto di CDP, alla delibera  del  finanziamento
bancario, nonche' alla  stipula  del  contratto  di  finanziamento  e
all'erogazione e gestione del finanziamento,  anche  in  nome  e  per
conto di CDP. Laddove previsto dai singoli provvedimenti,  le  Banche
finanziatrici si impegnano, altresi', a  rilasciare,  precedentemente
alla delibera di finanziamento e  secondo  le  modalita'  dei  propri
autonomi  procedimenti  istruttori  e  di   delibera   interni,   (i)
l'attestazione del merito creditizio dell'impresa richiedente; ovvero
(ii) l'attestazione di disponibilita' a  concedere  il  finanziamento
bancario. La Banca finanziatrice si impegna inoltre a stipulare,  per
conto di CDP e per proprio conto, il contratto di finanziamento entro
90 giorni  dalla  ricezione  del  provvedimento  di  ammissione  alle
agevolazioni da parte del soggetto gestore, fatta salva  la  facolta'
di richiedere al soggetto gestore una proroga  del  termine  indicato
non superiore a 90 giorni. Decorso il termine ultimo assegnato per la
stipula  del  contratto  di  finanziamento,   il   provvedimento   di
ammissione e' da ritenersi decaduto. Nel caso di progetti o programmi
proposti congiuntamente da piu' imprese, ciascun  provvedimento  puo'
stabilire che, in considerazione della complessita'  dello  specifico
intervento,  le  Banche  finanziatrici  costituiscano  un   pool   di
finanziamento senza rilevanza esterna. 
  4. La  Banca  finanziatrice  e'  individuata  da  ciascuna  impresa
richiedente  l'agevolazione  nell'ambito  dell'elenco  delle   Banche
finanziatrici, articolato per singolo provvedimento, reso disponibile
sui siti web del Ministero, di CDP e dell'ABI. 
  5.  CDP  delibera  il  finanziamento  agevolato  sulla  base  delle
risultanze della valutazione effettuata  dalla  Banca  finanziatrice,
subordinatamente all'avvenuta delibera del finanziamento bancario  da
parte della stessa Banca  finanziatrice.  CDP  provvede  altresi'  al
monitoraggio  delle  risorse  disponibili  del  FRI,  ai  fini  della
relativa informativa al Ministero.