Art. 6 Caratteristiche del finanziamento 1. Il finanziamento e' perfezionato con la stipula di un unico contratto che regola in modo unitario il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato e' pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di attualizzazione e rivalutazione, fissato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, e quelli da corrispondere al tasso agevolato di cui al comma 4. 2. La percentuale massima delle spese ammissibili oggetto del finanziamento e' fissata nei singoli provvedimenti. 3. Nell'ambito del finanziamento, la quota di finanziamento bancario e' fissata in misura non inferiore al 50 per cento, ad eccezione dei finanziamenti destinati ad attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione, per i quali i singoli provvedimenti possono stabilire quote diverse, comunque non inferiori al 10 per cento. 4. Il finanziamento agevolato puo' essere assistito da idonee garanzie ai sensi dell'art. 30, comma 2, del decreto-legge n. 83/2012 e, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del decreto 26 aprile 2013, e' concesso a un tasso di interesse non inferiore allo 0,80 per cento nominale annuo. I singoli provvedimenti fissano il tasso di interesse dei relativi finanziamenti agevolati, nel rispetto della misura minima di cui al presente comma. 5. La durata del finanziamento puo' assumere un valore minimo di 4 anni e massimo di 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del progetto o programma e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento. 6. L'erogazione del finanziamento e' effettuata, nel rispetto dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 361 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previo assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant'altro previsto nel contratto di finanziamento, a stato avanzamento lavori. Le singole erogazioni sono proporzionalmente imputate al finanziamento agevolato e al finanziamento bancario. 7. La percentuale di quota capitale del finanziamento agevolato che deve essere ammortizzata, affinche' possa avere inizio il rimborso della quota capitale del finanziamento bancario, e' stabilita all'interno dei singoli provvedimenti e comunque in relazione alla percentuale di cofinanziamento di cui al comma 3. In tutti i casi in cui l'incidenza del finanziamento agevolato e' superiore a quella del finanziamento bancario, l'inizio del rimborso della quota capitale del finanziamento bancario non puo' comunque aver luogo fintantoche' non sia stato rimborsato almeno il 50 per cento del differenziale, in termini di capitale, tra il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario. 8. Il rimborso del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario avviene secondo piani di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. Per effetto di quanto previsto al comma 7, il periodo di preammortamento del finanziamento bancario puo' differire da quello del finanziamento agevolato. 9. Il soggetto beneficiario ha la facolta' di estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il finanziamento nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa di attuazione, dai provvedimenti, dalle convenzioni di cui all'art. 4 del presente decreto e dal contratto di finanziamento. 10. In caso di inadempimento da parte del soggetto beneficiario degli obblighi previsti a suo carico dai singoli provvedimenti o dal contratto di finanziamento, quest'ultimo potra' essere risolto, con le conseguenze previste dai medesimi provvedimenti e dal citato contratto.