Art. 7 Altre misure di aiuto in affiancamento al Finanziamento 1. Sulla base di quanto indicato nei singoli provvedimenti, al finanziamento agevolato puo' affiancarsi, nel rispetto delle intensita' massime di aiuto previste da ciascun provvedimento, un'eventuale ulteriore misura di aiuto a valere sul fondo concessa dal Ministero in una delle forme previste dall'art. 14, comma 2, del decreto 8 marzo 2013, secondo le modalita' di gestione in contabilita' ordinaria o speciale previste per le risorse del medesimo fondo. 2. Laddove l'aiuto concesso dal Ministero, ai sensi del comma 1, assuma la forma del finanziamento agevolato, lo stesso e' sottoposto alla disciplina del relativo provvedimento, fermo restando che la relativa concessione e' perfezionata con la stipula di un contratto distinto dal contratto di finanziamento, in relazione a una specifica quota delle spese ammissibili complementare a quella oggetto del finanziamento.