Art. 7 
 
 
       Altre misure di aiuto in affiancamento al Finanziamento 
 
  1. Sulla base di quanto  indicato  nei  singoli  provvedimenti,  al
finanziamento  agevolato  puo'  affiancarsi,   nel   rispetto   delle
intensita'  massime  di  aiuto  previste  da  ciascun  provvedimento,
un'eventuale ulteriore misura di aiuto a valere  sul  fondo  concessa
dal Ministero in una delle forme previste dall'art. 14, comma 2,  del
decreto  8  marzo  2013,  secondo  le  modalita'   di   gestione   in
contabilita'  ordinaria  o  speciale  previste  per  le  risorse  del
medesimo fondo. 
  2. Laddove l'aiuto concesso dal Ministero, ai sensi  del  comma  1,
assuma la forma del finanziamento agevolato, lo stesso e'  sottoposto
alla disciplina del relativo provvedimento,  fermo  restando  che  la
relativa concessione e' perfezionata con la stipula di  un  contratto
distinto dal contratto di finanziamento, in relazione a una specifica
quota delle spese ammissibili  complementare  a  quella  oggetto  del
finanziamento.