Art. 8 Riparto delle risorse FRI tra le finalita' del Fondo 1. In sede di prima applicazione, una percentuale non inferiore al 50 per cento delle risorse del FRI destinate alle finalita' del fondo e' attribuita alla finalita' di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto 8 marzo 2013. Le restanti risorse sono ripartite tra le finalita' di cui alle lettere b) e c) del precitato art. 3, comma 2, in modo che almeno il 60 per cento delle stesse risulti attribuito alla finalita' di cui alla lettera b). 2. Sulla base del decreto del direttore generale del Tesoro di cui all'art. 6, comma 1, del decreto 26 aprile 2013, il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, effettua le successive rideterminazioni del riparto delle risorse disponibili del FRI. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 febbraio 2015 Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro dello sviluppo economico Guidi Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2015 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 1002