Art. 8 
 
 
        Riparto delle risorse FRI tra le finalita' del Fondo 
 
  1. In sede di prima applicazione, una percentuale non inferiore  al
50 per cento delle risorse del FRI destinate alle finalita' del fondo
e' attribuita alla finalita' di cui all'art. 3, comma 2, lettera  a),
del decreto 8 marzo 2013. Le restanti risorse sono ripartite  tra  le
finalita' di cui alle lettere b) e c) del precitato art. 3, comma  2,
in modo che almeno il 60 per cento delle  stesse  risulti  attribuito
alla finalita' di cui alla lettera b). 
  2. Sulla base del decreto del direttore generale del Tesoro di  cui
all'art. 6, comma 1, del decreto 26 aprile 2013,  il  Ministro  dello
sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, effettua
le successive rideterminazioni del riparto delle risorse  disponibili
del FRI. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 23 febbraio 2015 
 
                            Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                                              Padoan                  
 
Il Ministro dello sviluppo economico 
Guidi                

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2015 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev.  n.
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