IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, della predetta legge, che stabilisce che la cooperazione allo sviluppo e' finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo e deve essere altresi' finalizzata al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia e al sostegno della promozione della donna; Visto il successivo art. 7, comma 1, della legge n. 49/1987, come sostituito dall'art. 7 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 6 della stessa legge n. 49/1987, consente la concessione di crediti agevolati alle imprese italiane per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste, nonche' la concessione di crediti agevolati a investitori pubblici o privati o a organizzazioni internazionali, affinche' finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS) o concedano altre forme di agevolazione identificate dal CIPE per promuovere lo sviluppo dei Paesi beneficiari; Considerato che lo stesso art. 7, comma 1, della legge n. 49/1987, come sostituito dal citato art. 7 del decreto-legge n. 69/2013, prevede altresi' che una quota del richiamato Fondo di rotazione di cui all'art. 6 della medesima legge, possa essere destinata alla costituzione di un Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di capitale dalle imprese italiane nelle imprese miste; Visto l'art. 1, commi 21 e 24, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso alcuni Comitati interministeriali, fra i quali anche il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) cui erano inizialmente demandate le competenze in materia di concessione dei citati crediti agevolati; Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha disposto, fra l'altro, la devoluzione al CIPE delle funzioni del soppresso CICS; Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo; Visto in particolare l'art. 27 della predetta legge n. 125/2014, il quale, novellando l'art. 7 della sopra citata legge n. 49/1987 (come gia' modificato dal decreto-legge n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013), prevede, tra l'altro, che una quota del Fondo rotativo di cui all'art. 8 della medesima legge, istituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a., possa essere destinata alla costituzione di un fondo di garanzia per i crediti agevolati concessi a imprese italiane per il finanziamento della quota di capitale di rischio per la costituzione di imprese miste in Paesi partner, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese; Considerato che lo stesso art. 27 prevede che il Comitato interministeriale per la cooperazione e lo sviluppo (CICS), nuovamente istituito dall'art. 15 della medesima legge n. 125/2014, individui i Paesi partner e stabilisca la quota del fondo rotativo che annualmente puo' esser impiegata per le finalita' di cui al comma 3 dell'art. 27 (concessione di crediti agevolati), i criteri di selezione delle iniziative agevolate e le condizioni in base alle quali possono essere concessi i crediti; Considerato altresi' che il comma 5 dell'art. 27 prevede che all'istituto gestore del fondo di cui all'art. 8 siano affidate, tramite convenzione stipulata dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), l'erogazione e la gestione dei crediti, ciascuno dei quali e' valutato dalla istituenda Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'art. 17 della legge n. 125/2014, congiuntamente all'istituto valutatore; Vista la delibera di questo Comitato 2 agosto 2013, n. 56 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2014), recante il nuovo regolamento per le agevolazioni in favore di imprese miste operanti in Paesi in via di sviluppo previste dall'art. 7 della citata legge n. 49/1987; Vista la nota del Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 266342 del 1° dicembre 2014, con la quale viene sottoposta all'esame di questo Comitato la proposta concernente l'adozione del regolamento relativo al Fondo di garanzia per la concessione di crediti agevolati alle imprese italiane che costituiscano imprese miste in Paesi partner, ai sensi dell'art. 27 della predetta legge n. 125/2014; Tenuto conto che sulla detta proposta di regolamento di attuazione del Fondo di garanzia il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha espresso il proprio parere favorevole in data 7 ottobre 2014 (parere n. 17), confermando - a seguito alle intervenute modifiche normative di cui alla richiamata legge n. 125/2014 - il parere precedentemente espresso in data 26 giugno 2014 (parere n. 11); Considerato che, sulla base del citato regolamento, risultano ammissibili alla garanzia esclusivamente le operazioni finalizzate alla partecipazione di imprese italiane al capitale di rischio di nuove imprese miste ovvero all'aumento di capitale in imprese miste sottoscritto da imprese italiane e finalizzato alla riabilitazione e/o ampliamento di imprese preesistenti e considerato altresi' che i cosiddetti «Paesi partner», in cui operano tali imprese, sono individuati sulla base dei seguenti criteri di riferimento: Paesi HIPC (Heavily indebted poor countries - Paesi poveri altamente indebitati) e PMA (Paesi meno avanzati); Paesi annualmente individuati dalla Banca mondiale come «low and middle income countries» (Paesi a basso/medio reddito); Paesi individuati come prioritari dalla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo (DGCS) del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base dei documenti relativi alla programmazione annuale e pluriennale delle attivita' di cooperazione allo sviluppo e relative linee guida; Considerato inoltre, con riferimento all'entita' della garanzia, che il regolamento in esame prevede che la percentuale di copertura del Fondo di garanzia tenga conto della tipologia di impresa cui la stessa garanzia e' rivolta, ed in particolare sia pari al 60% dell'ammontare del finanziamento agevolato ottenuto ai sensi dell'art. 27 della legge n. 125/2014 per le imprese di grandi dimensioni e all'80% dell'ammontare del finanziamento ottenuto ai sensi del medesimo articolo per le Piccole e medie imprese (PMI); Considerato altresi', che, sulla base del regolamento, la consistenza iniziale del Fondo di garanzia e' pari a 10 milioni di euro, con possibilita' che nel suo utilizzo sia applicato il concetto della leva finanziaria ossia che, a fronte di ogni operazione garantita, possa essere effettuato un accantonamento pari all'8% dell'importo massimo garantito; Considerato infine che il regolamento contiene numerose altre disposizioni per l'operativita' e il funzionamento della garanzia, tra cui quelle concernenti le procedure per la concessione della garanzia, i criteri di valutazione per l'ammissione alla garanzia e di valutazione economico-finanziaria delle singole iniziative, le cause di inefficacia della garanzia e di revoca dell'agevolazione, la procedura di attivazione della garanzia al verificarsi dell'insolvenza dell'impresa beneficiaria del finanziamento agevolato, gli oneri di rendicontazione annuale da parte del soggetto gestore del Fondo di garanzia; Tenuto conto che il Comitato interministeriale per la cooperazione e lo sviluppo (CICS) - di cui l'art. 15 della legge n. 125/2014 prevede l'istituzione - non risulta ad oggi costituito e ritenuto pertanto che nelle more della piena operativita' della legge, tra l'altro subordinata al completamento delle procedure di cui all'art. 17 e ai termini di cui all'art. 31 della stessa, quanto previsto con riferimento al CICS e alle relative competenze e attivita' debba essere assolto da questo Comitato, ai sensi del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 373/1994 ad oggi vigente, che ha devoluto a questo Comitato le funzioni del gia' soppresso CICS; Ritenuto pertanto di poter accogliere la proposta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di dover adottare la presente delibera concernente il regolamento relativo al Fondo di garanzia per la concessione di crediti agevolati alle imprese italiane che costituiscano imprese miste in Paesi partner, ai sensi dell'art. 27 della stessa legge n. 125/2014, che ha novellato l'art. 7 della sopra citata legge n. 49/1987, come gia' modificato dal decreto legge n. 69/2013; Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62); Vista la odierna nota DIPE n. 839-P predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta del Comitato; Su proposta del Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Delibera: Ai sensi dell'art. 27 della legge n. 125/2014 richiamata in premessa, che ha novellato l'art. 7 della legge n. 49/1987 (gia' modificato dal citato art. 7 del decreto legge n. 69/2013), relativo, tra l'altro, alla concessione di crediti agevolati per il finanziamento di imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo, e' approvato l'allegato regolamento, che costituisce parte integrante della presente delibera, recante disposizioni operative del Fondo di garanzia previsto dallo stesso art. 27 della legge n. 125/2014 con riferimento alle dette operazioni di concessione di crediti agevolati e gia' approvato dal Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con il parere n. 17/2014 di cui alle premesse. Roma, 20 febbraio 2015 Il Presidente: Renzi Il segretario: Lotti Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2015 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1168