IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista  la  legge  26  febbraio  1987,  n.  49,  recante  la  «Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia  con  i  Paesi  in  via  di
sviluppo»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, della predetta legge, che
stabilisce che  la  cooperazione  allo  sviluppo  e'  finalizzata  al
soddisfacimento  dei  bisogni  primari  e   in   primo   luogo   alla
salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare,  alla
valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio
ambientale,  all'attuazione  e  al  consolidamento  dei  processi  di
sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale  dei
Paesi in via di  sviluppo  e  deve  essere  altresi'  finalizzata  al
miglioramento  della  condizione  femminile  e  dell'infanzia  e   al
sostegno della promozione della donna; 
  Visto il successivo art. 7, comma 1, della legge n.  49/1987,  come
sostituito dall'art. 7 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,  che,
a valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 6 della stessa  legge
n. 49/1987, consente la concessione di crediti agevolati alle imprese
italiane per assicurare il finanziamento della quota di  capitale  di
rischio, anche in forma anticipata, per la  costituzione  di  imprese
miste, nonche' la concessione  di  crediti  agevolati  a  investitori
pubblici o  privati  o  a  organizzazioni  internazionali,  affinche'
finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in  via  di  sviluppo
(PVS) o concedano altre forme di agevolazione identificate  dal  CIPE
per promuovere lo sviluppo dei Paesi beneficiari; 
  Considerato che lo stesso art. 7, comma 1, della legge n.  49/1987,
come sostituito dal citato  art.  7  del  decreto-legge  n.  69/2013,
prevede altresi' che una quota del richiamato Fondo di  rotazione  di
cui all'art. 6 della medesima  legge,  possa  essere  destinata  alla
costituzione di un Fondo di  garanzia  per  prestiti  concessi  dagli
istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di
capitale dalle imprese italiane nelle imprese miste; 
  Visto l'art. 1, commi 21 e 24, lettera a), della legge 24  dicembre
1993, n. 537, che ha soppresso alcuni Comitati interministeriali, fra
i quali anche il Comitato interministeriale per la cooperazione  allo
sviluppo (CICS) cui erano inizialmente  demandate  le  competenze  in
materia di concessione dei citati crediti agevolati; 
  Visto  l'art.  6,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha disposto, fra  l'altro,  la
devoluzione al CIPE delle funzioni del soppresso CICS; 
  Vista la legge 11  agosto  2014,  n.  125,  recante  la  disciplina
generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo; 
  Visto in particolare l'art. 27 della predetta legge n. 125/2014, il
quale, novellando l'art. 7 della sopra citata legge n. 49/1987  (come
gia' modificato dal decreto-legge n. 69/2013, convertito dalla  legge
n. 98/2013), prevede, tra l'altro, che una quota del  Fondo  rotativo
di cui all'art. 8 della medesima legge,  istituito  presso  la  Cassa
depositi e prestiti S.p.a., possa essere destinata alla  costituzione
di un fondo di garanzia per i crediti agevolati  concessi  a  imprese
italiane per il finanziamento della quota di capitale di rischio  per
la costituzione di imprese miste in Paesi  partner,  con  particolare
riferimento alle piccole e medie imprese; 
  Considerato  che  lo  stesso  art.  27  prevede  che  il   Comitato
interministeriale  per  la  cooperazione  e   lo   sviluppo   (CICS),
nuovamente istituito dall'art. 15 della medesima legge  n.  125/2014,
individui i Paesi partner e stabilisca la quota  del  fondo  rotativo
che annualmente puo' esser impiegata per le finalita' di cui al comma
3 dell'art. 27 (concessione  di  crediti  agevolati),  i  criteri  di
selezione delle iniziative agevolate e le  condizioni  in  base  alle
quali possono essere concessi i crediti; 
  Considerato altresi' che  il  comma  5  dell'art.  27  prevede  che
all'istituto gestore del fondo di  cui  all'art.  8  siano  affidate,
tramite convenzione stipulata dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze (MEF), l'erogazione e la gestione dei crediti,  ciascuno  dei
quali e' valutato dalla istituenda Agenzia per la  cooperazione  allo
sviluppo, di cui all'art. 17 della legge n. 125/2014,  congiuntamente
all'istituto valutatore; 
  Vista la delibera di questo Comitato 2 agosto 2013, n. 56 (Gazzetta
Ufficiale  n.  51/2014),  recante  il  nuovo   regolamento   per   le
agevolazioni in favore di imprese miste operanti in Paesi in  via  di
sviluppo previste dall'art. 7 della citata legge n. 49/1987; 
  Vista la nota  del  Vice  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale n. 266342 del 1° dicembre  2014,  con  la
quale viene sottoposta  all'esame  di  questo  Comitato  la  proposta
concernente l'adozione del regolamento relativo al Fondo di  garanzia
per la concessione di crediti agevolati  alle  imprese  italiane  che
costituiscano imprese miste in Paesi partner, ai sensi  dell'art.  27
della predetta legge n. 125/2014; 
  Tenuto conto che sulla detta proposta di regolamento di  attuazione
del Fondo di garanzia il Comitato  direzionale  per  la  cooperazione
allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale ha espresso il proprio parere  favorevole  in  data  7
ottobre 2014 (parere n. 17), confermando - a seguito alle intervenute
modifiche normative di cui alla richiamata legge  n.  125/2014  -  il
parere precedentemente espresso in data 26  giugno  2014  (parere  n.
11); 
  Considerato che,  sulla  base  del  citato  regolamento,  risultano
ammissibili alla garanzia esclusivamente  le  operazioni  finalizzate
alla partecipazione di imprese italiane al  capitale  di  rischio  di
nuove imprese miste ovvero all'aumento di capitale in  imprese  miste
sottoscritto da imprese italiane e  finalizzato  alla  riabilitazione
e/o ampliamento di imprese preesistenti e considerato altresi' che  i
cosiddetti  «Paesi  partner»,  in  cui  operano  tali  imprese,  sono
individuati sulla base dei seguenti criteri di riferimento: 
  Paesi  HIPC  (Heavily  indebted  poor  countries  -  Paesi   poveri
altamente indebitati) e PMA (Paesi meno avanzati); 
  Paesi annualmente individuati dalla Banca mondiale  come  «low  and
middle income countries» (Paesi a basso/medio reddito); 
  Paesi individuati come prioritari dalla  Direzione  generale  della
cooperazione allo sviluppo (DGCS) del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, sulla base dei documenti  relativi
alla  programmazione  annuale  e  pluriennale  delle   attivita'   di
cooperazione allo sviluppo e relative linee guida; 
  Considerato inoltre, con riferimento  all'entita'  della  garanzia,
che il regolamento in esame prevede che la percentuale  di  copertura
del Fondo di garanzia tenga conto della tipologia di impresa  cui  la
stessa garanzia e'  rivolta,  ed  in  particolare  sia  pari  al  60%
dell'ammontare  del  finanziamento  agevolato   ottenuto   ai   sensi
dell'art. 27 della  legge  n.  125/2014  per  le  imprese  di  grandi
dimensioni e all'80% dell'ammontare  del  finanziamento  ottenuto  ai
sensi del medesimo articolo per le Piccole e medie imprese (PMI); 
  Considerato  altresi',  che,  sulla  base   del   regolamento,   la
consistenza iniziale del Fondo di garanzia e' pari a  10  milioni  di
euro, con possibilita' che nel suo utilizzo sia applicato il concetto
della leva  finanziaria  ossia  che,  a  fronte  di  ogni  operazione
garantita, possa essere  effettuato  un  accantonamento  pari  all'8%
dell'importo massimo garantito; 
  Considerato infine  che  il  regolamento  contiene  numerose  altre
disposizioni per l'operativita' e il  funzionamento  della  garanzia,
tra cui quelle concernenti le  procedure  per  la  concessione  della
garanzia, i criteri di valutazione per l'ammissione alla  garanzia  e
di valutazione economico-finanziaria  delle  singole  iniziative,  le
cause di inefficacia della garanzia e di revoca dell'agevolazione, la
procedura   di   attivazione   della    garanzia    al    verificarsi
dell'insolvenza   dell'impresa   beneficiaria    del    finanziamento
agevolato, gli oneri di rendicontazione annuale da parte del soggetto
gestore del Fondo di garanzia; 
  Tenuto conto che il Comitato interministeriale per la  cooperazione
e lo sviluppo (CICS) - di cui  l'art.  15  della  legge  n.  125/2014
prevede l'istituzione - non risulta ad  oggi  costituito  e  ritenuto
pertanto che nelle more della piena  operativita'  della  legge,  tra
l'altro subordinata al completamento delle procedure di cui  all'art.
17 e ai termini di cui all'art. 31 della stessa, quanto previsto  con
riferimento al CICS e alle  relative  competenze  e  attivita'  debba
essere assolto da questo Comitato, ai sensi  del  richiamato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 373/1994 ad oggi vigente,  che  ha
devoluto a questo Comitato le funzioni del gia' soppresso CICS; 
  Ritenuto pertanto di poter accogliere  la  proposta  del  Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale  e  di  dover
adottare la presente delibera concernente il regolamento relativo  al
Fondo di garanzia  per  la  concessione  di  crediti  agevolati  alle
imprese italiane che costituiscano imprese miste in Paesi partner, ai
sensi dell'art. 27 della stessa legge n. 125/2014, che  ha  novellato
l'art. 7 della sopra citata legge n. 49/1987,  come  gia'  modificato
dal decreto legge n. 69/2013; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la odierna nota DIPE n. 839-P predisposta congiuntamente  dal
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero
dell'economia e delle finanze e posta a base  della  presente  seduta
del Comitato; 
  Su  proposta  del  Vice  Ministro  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale; 
 
                              Delibera: 
 
  Ai sensi  dell'art.  27  della  legge  n.  125/2014  richiamata  in
premessa, che ha novellato l'art. 7  della  legge  n.  49/1987  (gia'
modificato dal citato art. 7 del decreto legge n. 69/2013), relativo,
tra  l'altro,  alla  concessione  di   crediti   agevolati   per   il
finanziamento di imprese miste da realizzarsi  in  Paesi  in  via  di
sviluppo, e' approvato l'allegato regolamento, che costituisce  parte
integrante della presente delibera,  recante  disposizioni  operative
del Fondo di garanzia previsto dallo stesso art. 27  della  legge  n.
125/2014 con riferimento alle  dette  operazioni  di  concessione  di
crediti agevolati e gia' approvato dal Comitato  direzionale  per  la
cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e  della
cooperazione internazionale con il parere  n.  17/2014  di  cui  alle
premesse. 
    Roma, 20 febbraio 2015 
 
                                                 Il Presidente: Renzi 
Il segretario: Lotti 
 
Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2015 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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