(Allegato-Titolo 1)
                                                             Allegato 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              Titolo 1 
               Caratteristiche e soggetti beneficiari 
 
    1.  La  Garanzia  e'   diretta,   determinata,   irrevocabile   e
incondizionata. 
    2. Sono ammissibili alla garanzia  le  operazioni  a  valere  sul
Fondo di rotazione di cui all'art. 7 della legge  n.  49/1987  ovvero
all'art. 27 della legge n. 125/2014, finalizzate esclusivamente: 
    alla partecipazione di imprese italiane al capitale di rischio di
nuove imprese miste; 
    all'aumento di capitale in imprese miste sottoscritto da  imprese
italiane e finalizzato alla  riabilitazione  e/o  all'ampliamento  di
imprese preesistenti. 
    3. Il Fondo  di  garanzia  garantira'  le  imprese  italiane  che
realizzeranno investimenti nei seguenti ambiti: 
    industria,  agricoltura,  allevamento,  pesca  ed  attivita'   di
trasformazione dei loro prodotti; 
    artigianato; 
    servizi locali di pubblico interesse  nei  settori  dell'energia,
delle comunicazioni, dell'acqua, dei trasporti e dei rifiuti; 
    micro  finanza,  servizi  di  microimprenditorialita',  commercio
locale, commercio equo solidale, turismo sostenibile; 
    tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali; 
    fornitura di servizi medici di pubblica utilita' e produzione  di
medicinali; 
    formazione professionale ed educazione. 
    4. I soggetti  beneficiari,  alla  data  di  presentazione  della
domanda ai sensi del capitolo II, titolo 1, devono: 
    essere iscritti nel registro delle imprese, istituito  presso  la
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura  competente
sul territorio nazionale ovvero iscritti al registro delle imprese di
pesca; 
    possedere almeno il 20% del capitale sociale dell'impresa mista; 
    essere  attivi  da  almeno  tre  anni  nello  stesso  settore  di
attivita' dell'impresa mista; 
    essere  valutati  economicamente  e  finanziariamente  sani   dal
gestore del Fondo di garanzia sulla base  dei  criteri  contenuti  al
capitolo 3, titolo 3, delle presenti disposizioni operative.