Allegato Parte di provvedimento in formato grafico Titolo 1 Caratteristiche e soggetti beneficiari 1. La Garanzia e' diretta, determinata, irrevocabile e incondizionata. 2. Sono ammissibili alla garanzia le operazioni a valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 7 della legge n. 49/1987 ovvero all'art. 27 della legge n. 125/2014, finalizzate esclusivamente: alla partecipazione di imprese italiane al capitale di rischio di nuove imprese miste; all'aumento di capitale in imprese miste sottoscritto da imprese italiane e finalizzato alla riabilitazione e/o all'ampliamento di imprese preesistenti. 3. Il Fondo di garanzia garantira' le imprese italiane che realizzeranno investimenti nei seguenti ambiti: industria, agricoltura, allevamento, pesca ed attivita' di trasformazione dei loro prodotti; artigianato; servizi locali di pubblico interesse nei settori dell'energia, delle comunicazioni, dell'acqua, dei trasporti e dei rifiuti; micro finanza, servizi di microimprenditorialita', commercio locale, commercio equo solidale, turismo sostenibile; tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali; fornitura di servizi medici di pubblica utilita' e produzione di medicinali; formazione professionale ed educazione. 4. I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda ai sensi del capitolo II, titolo 1, devono: essere iscritti nel registro delle imprese, istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente sul territorio nazionale ovvero iscritti al registro delle imprese di pesca; possedere almeno il 20% del capitale sociale dell'impresa mista; essere attivi da almeno tre anni nello stesso settore di attivita' dell'impresa mista; essere valutati economicamente e finanziariamente sani dal gestore del Fondo di garanzia sulla base dei criteri contenuti al capitolo 3, titolo 3, delle presenti disposizioni operative.