Titolo 8 Controlli 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo, stabilisce le modalita' di svolgimento delle verifiche e dei controlli da parte del Soggetto gestore del Fondo di garanzia, specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi alle finalita' previste. A tal fine dovranno essere svolti controlli a campione almeno per il 10% delle operazioni garantite.