(Allegato-Titolo 8)
                              Titolo 8 
                              Controlli 
 
    1.  Il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione
internazionale (MAECI), Comitato direzionale per la cooperazione allo
sviluppo, stabilisce le modalita' di svolgimento  delle  verifiche  e
dei controlli da parte del Soggetto gestore del  Fondo  di  garanzia,
specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione
dei fondi alle finalita' previste. A tal fine dovranno essere  svolti
controlli a campione almeno per il 10% delle operazioni garantite.