Titolo 2 Cause e procedimento di revoca della concessione dell'agevolazione 1. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Soggetto gestore del Fondo di garanzia avvia il procedimento di revoca della concessione dell'agevolazione nei confronti del soggetto beneficiario qualora quest'ultimo abbia compilato il modulo di domanda di cui al titolo 1 del capitolo 2 sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, fatte salve le conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla revoca della concessione dell'agevolazione, il Soggetto gestore del Fondo di garanzia comunica al soggetto beneficiario tramite Posta elettronica certificata (PEC) e per conoscenza al Soggetto gestore del Fondo rotativo di cui all'art. 6 della legge n. 49/1987 ovvero all'art. 8 della legge n. 125/2014, l'avvio del procedimento di revoca ed assegna al destinatario della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. Entro il predetto termine, gli interessati possono presentare al Soggetto gestore del Fondo di garanzia controdeduzioni e/o ogni altra documentazione ritenuta idonea, mediante spedizione a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) o posta raccomandata A/R, con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della data dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione. Il Soggetto gestore esaminate le controdeduzioni e ogni altra documentazione prodotta, puo' acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito. 3. Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento di revoca, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo delibera, con provvedimento motivato, la revoca dell'intervento ovvero l'estinzione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia comunica, a mezzo PEC, ai soggetti interessati i provvedimenti adottati. 4. In caso di revoca della concessione dell'agevolazione, il Soggetto gestore del Fondo di garanzia provvedera' al recupero degli eventuali importi dovuti dal soggetto beneficiario, maggiorati delle eventuali sanzioni e degli interessi, secondo le modalita' stabilite dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.