(Allegato-Titolo 2)
                              Titolo 2 
 Cause e procedimento di revoca della concessione dell'agevolazione 
 
    1. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123, il Soggetto gestore del Fondo di garanzia avvia il  procedimento
di revoca  della  concessione  dell'agevolazione  nei  confronti  del
soggetto beneficiario qualora quest'ultimo abbia compilato il  modulo
di domanda di cui al titolo 1 del capitolo  2  sulla  base  di  dati,
notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, fatte salve le
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art.  76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Rilevata la circostanza che potrebbe  dar  luogo  alla  revoca
della concessione dell'agevolazione, il Soggetto gestore del Fondo di
garanzia comunica al soggetto beneficiario tramite Posta  elettronica
certificata (PEC) e per conoscenza  al  Soggetto  gestore  del  Fondo
rotativo di cui all'art. 6 della legge n. 49/1987 ovvero  all'art.  8
della legge n.  125/2014,  l'avvio  del  procedimento  di  revoca  ed
assegna al destinatario della  comunicazione  un  termine  di  trenta
giorni, decorrente dalla ricezione della  comunicazione  stessa,  per
presentare eventuali controdeduzioni. Entro il predetto termine,  gli
interessati possono presentare  al  Soggetto  gestore  del  Fondo  di
garanzia  controdeduzioni  e/o  ogni  altra  documentazione  ritenuta
idonea, mediante spedizione a  mezzo  Posta  elettronica  certificata
(PEC) o posta raccomandata A/R, con avviso di  ricevimento.  Ai  fini
della prova della data  dell'invio  fa  fede  il  timbro  postale  di
spedizione. Il Soggetto gestore esaminate le controdeduzioni  e  ogni
altra documentazione prodotta, puo' acquisire ulteriori  elementi  di
giudizio  e,  se  opportuno,  formulare  osservazioni  conclusive  in
merito. 
    3. Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione di avvio del
procedimento di  revoca,  esaminate  le  risultanze  istruttorie,  il
Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo delibera,  con
provvedimento motivato, la revoca dell'intervento ovvero l'estinzione
del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti  i  motivi
che hanno portato all'avvio dello stesso.  Il  Soggetto  gestore  del
Fondo di garanzia comunica, a mezzo PEC, ai  soggetti  interessati  i
provvedimenti adottati. 
    4. In caso di  revoca  della  concessione  dell'agevolazione,  il
Soggetto gestore del Fondo di garanzia provvedera' al recupero  degli
eventuali importi dovuti dal soggetto beneficiario, maggiorati  delle
eventuali sanzioni e degli interessi, secondo le modalita'  stabilite
dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.