(Allegato-Titolo 2)
                              Titolo 2 
                     Attivazione della Garanzia 
 
    1. Trascorsi sessanta giorni dalla data di avvio delle  procedure
di recupero senza che sia  intervenuto  il  pagamento  degli  importi
dovuti da parte dei soggetti beneficiari,  il  Soggetto  gestore  del
Fondo rotativo di cui  all'art.  6  della  legge  n.  49/1987  ovvero
all'art. 8 della legge n.  125/2014,  puo'  richiedere  l'attivazione
della Garanzia al  Soggetto  gestore  del  Fondo  di  garanzia.  Sono
improcedibili e respinte d'ufficio dal Soggetto gestore del Fondo  di
garanzia le richieste presentate prima del suddetto termine. 
    2. A pena di inefficacia, la richiesta di attivazione  del  Fondo
deve essere inviata  al  Soggetto  gestore  del  Fondo  di  garanzia,
utilizzando apposito modulo di richiesta di attivazione del Fondo, da
inviare  mediante  Posta   elettronica   certificata   (PEC),   entro
centoventi giorni dalla data di avvio delle procedure di recupero. Il
mancato rispetto di  tale  termine  e'  causa  di  inefficacia  della
Garanzia del Fondo. 
    3. A pena di improcedibilita', alla richiesta di attivazione  del
Fondo deve essere allegata la seguente documentazione: 
    a) copia della delibera di concessione del finanziamento; 
    b) copia del contratto di finanziamento; 
    c) una copia dell'atto di erogazione; 
    d) dichiarazione del Soggetto gestore  del  Fondo  rotativo,  che
attesti: 
    la data di inadempimento; 
    la data di avvio delle procedure di  recupero  del  credito,  con
indicazione degli atti intrapresi e delle eventuali somme recuperate; 
    l'ammontare dell'esposizione,  rilevato  al  sessantesimo  giorno
successivo alla data di avvio delle procedure di recupero comprensivo
delle rate o canoni scaduti e non  pagati,  del  capitale  residuo  e
degli interessi  contrattuali  e  di  mora.  Nel  caso  di  procedure
concorsuali va considerato l'importo residuo non rimborsato  all'atto
dell'attivazione della stessa procedura; 
    copia della documentazione comprovante l'avvio delle procedure di
recupero (a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  diffida  di
pagamento, decreto ingiuntivo, istanza di ammissione al passivo). 
    4. Il Soggetto gestore del  Fondo  di  garanzia  puo'  richiedere
copia dell'eventuale documentazione di cui al punto  3  del  presente
titolo 2 che non sia stata allegata alla richiesta di attivazione,  o
ulteriori documenti in caso di necessita' di chiarimenti,  rettifiche
e/o  integrazioni.  Sono  improcedibili  e  decadono   d'ufficio   le
richieste di attivazione per le quali  la  documentazione  non  venga
trasmessa entro due mesi dalla ricezione delle richieste  istruttorie
da parte del Soggetto gestore del Fondo di garanzia. 
    5. Alle  richieste  di  liquidazione  si  applicano,  per  quanto
compatibili, le modalita' previste per  le  richieste  di  ammissione
(titolo 2, capitolo 2). 
    6. Il Soggetto gestore  del  Fondo  di  garanzia,  acquisita  dal
Soggetto gestore del Fondo rotativo la documentazione  attestante  il
mancato pagamento, provvede ad  effettuare  i  calcoli  relativamente
alla perdita da liquidare. 
    7. Entro novanta  giorni  dal  ricevimento  della  documentazione
completa, verificata l'efficacia della garanzia, il Soggetto  gestore
del  Fondo  di  garanzia  sottopone  i   calcoli   alla   valutazione
all'Ufficio  X  DGCS  del  MAECI  per  l'approvazione  del   Comitato
direzionale per la cooperazione allo sviluppo. 
    8. A seguito dell'approvazione del citato Comitato,  il  Soggetto
gestore del Fondo di garanzia liquida al Soggetto gestore  del  Fondo
rotativo le somme spettanti,  nella  misura  massima  deliberata  dal
Comitato in sede di  ammissione  dell'operazione  all'intervento  del
Fondo.