Titolo 2 Attivazione della Garanzia 1. Trascorsi sessanta giorni dalla data di avvio delle procedure di recupero senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte dei soggetti beneficiari, il Soggetto gestore del Fondo rotativo di cui all'art. 6 della legge n. 49/1987 ovvero all'art. 8 della legge n. 125/2014, puo' richiedere l'attivazione della Garanzia al Soggetto gestore del Fondo di garanzia. Sono improcedibili e respinte d'ufficio dal Soggetto gestore del Fondo di garanzia le richieste presentate prima del suddetto termine. 2. A pena di inefficacia, la richiesta di attivazione del Fondo deve essere inviata al Soggetto gestore del Fondo di garanzia, utilizzando apposito modulo di richiesta di attivazione del Fondo, da inviare mediante Posta elettronica certificata (PEC), entro centoventi giorni dalla data di avvio delle procedure di recupero. Il mancato rispetto di tale termine e' causa di inefficacia della Garanzia del Fondo. 3. A pena di improcedibilita', alla richiesta di attivazione del Fondo deve essere allegata la seguente documentazione: a) copia della delibera di concessione del finanziamento; b) copia del contratto di finanziamento; c) una copia dell'atto di erogazione; d) dichiarazione del Soggetto gestore del Fondo rotativo, che attesti: la data di inadempimento; la data di avvio delle procedure di recupero del credito, con indicazione degli atti intrapresi e delle eventuali somme recuperate; l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero comprensivo delle rate o canoni scaduti e non pagati, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora. Nel caso di procedure concorsuali va considerato l'importo residuo non rimborsato all'atto dell'attivazione della stessa procedura; copia della documentazione comprovante l'avvio delle procedure di recupero (a titolo esemplificativo e non esaustivo, diffida di pagamento, decreto ingiuntivo, istanza di ammissione al passivo). 4. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia puo' richiedere copia dell'eventuale documentazione di cui al punto 3 del presente titolo 2 che non sia stata allegata alla richiesta di attivazione, o ulteriori documenti in caso di necessita' di chiarimenti, rettifiche e/o integrazioni. Sono improcedibili e decadono d'ufficio le richieste di attivazione per le quali la documentazione non venga trasmessa entro due mesi dalla ricezione delle richieste istruttorie da parte del Soggetto gestore del Fondo di garanzia. 5. Alle richieste di liquidazione si applicano, per quanto compatibili, le modalita' previste per le richieste di ammissione (titolo 2, capitolo 2). 6. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia, acquisita dal Soggetto gestore del Fondo rotativo la documentazione attestante il mancato pagamento, provvede ad effettuare i calcoli relativamente alla perdita da liquidare. 7. Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione completa, verificata l'efficacia della garanzia, il Soggetto gestore del Fondo di garanzia sottopone i calcoli alla valutazione all'Ufficio X DGCS del MAECI per l'approvazione del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo. 8. A seguito dell'approvazione del citato Comitato, il Soggetto gestore del Fondo di garanzia liquida al Soggetto gestore del Fondo rotativo le somme spettanti, nella misura massima deliberata dal Comitato in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del Fondo.