(Allegato-Titolo 1)
                              Titolo 1 
                 La dotazione del Fondo di garanzia 
 
    1. Il Fondo di garanzia e' finanziato a valere sulle risorse  del
Fondo rotativo di cui  all'art.  6  della  legge  n.  49/1987  ovvero
all'art. 8 della legge n. 125/2014. La dotazione iniziale e'  pari  a
10 milioni di euro. Tale importo, depositato  in  un  conto  corrente
dedicato, e' gestito dal  Soggetto  gestore  del  Fondo  di  garanzia
previa sottoscrizione della Convenzione di gestione volta a regolarne
i reciproci rapporti. 
    2. La liquidazione delle perdite, nonche' la liquidazione  finale
del Fondo, potra' avvenire nei limiti delle disponibilita' stesse del
Fondo. 
    3. La gestione  del  Fondo  utilizza  il  meccanismo  della  leva
finanziaria ossia, a fronte  delle  garanzie  concesse,  il  Soggetto
gestore  del  Fondo   di   garanzia   provvede   ad   effettuare   un
accantonamento   delle   disponibilita'   del   Fondo   pari   all'8%
dell'importo massimo garantito.