Titolo 1 La dotazione del Fondo di garanzia 1. Il Fondo di garanzia e' finanziato a valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'art. 6 della legge n. 49/1987 ovvero all'art. 8 della legge n. 125/2014. La dotazione iniziale e' pari a 10 milioni di euro. Tale importo, depositato in un conto corrente dedicato, e' gestito dal Soggetto gestore del Fondo di garanzia previa sottoscrizione della Convenzione di gestione volta a regolarne i reciproci rapporti. 2. La liquidazione delle perdite, nonche' la liquidazione finale del Fondo, potra' avvenire nei limiti delle disponibilita' stesse del Fondo. 3. La gestione del Fondo utilizza il meccanismo della leva finanziaria ossia, a fronte delle garanzie concesse, il Soggetto gestore del Fondo di garanzia provvede ad effettuare un accantonamento delle disponibilita' del Fondo pari all'8% dell'importo massimo garantito.