(Allegato-Titolo 2)
                              Titolo 2 
               Percentuali di copertura della garanzia 
 
    1. La Garanzia puo' essere  concessa  fino  alla  misura  massima
dell'80%  dell'ammontare  del  finanziamento   agevolato   ai   sensi
dell'art. 7 della legge n. 49/1987 ovvero dell'art. 27 della legge n.
125/2014 a favore delle piccole e medie imprese (1) (PMI). 
    2. La Garanzia puo' essere concessa fino alla misura massima  del
60% dell'ammontare del finanziamento agevolato ai sensi  dell'art.  7
della legge n. 49/1987 ovvero dell'art. 27 della legge n. 125/2014  a
favore delle imprese di grandi dimensioni. 
 
      (1) Sono definite PMI le  imprese  classificate  di  dimensione
micro,  piccola  e  media,   secondo   i   criteri   indicati   dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del  6  maggio  2003  e
nell'allegato 1 al regolamento GBER.