Titolo 2 Percentuali di copertura della garanzia 1. La Garanzia puo' essere concessa fino alla misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49/1987 ovvero dell'art. 27 della legge n. 125/2014 a favore delle piccole e medie imprese (1) (PMI). 2. La Garanzia puo' essere concessa fino alla misura massima del 60% dell'ammontare del finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49/1987 ovvero dell'art. 27 della legge n. 125/2014 a favore delle imprese di grandi dimensioni. (1) Sono definite PMI le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri indicati dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e nell'allegato 1 al regolamento GBER.