Titolo 2 La Commissione di accesso al Fondo di garanzia 1. Il soggetto beneficiario, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione della garanzia, deve versare al Fondo, pena l'inefficacia, una commissione di accesso (fee di entrata) «una tantum» calcolata in termini di percentuale dell'importo garantito dal Fondo. La misura della commissione «una tantum» e' stabilita pari all'1% dell'importo garantito. 2. Il beneficiario deve versare la commissione sull'apposito conto corrente dedicato gestito dal Soggetto gestore del Fondo di garanzia. 3. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia contabilizza la commissione come incremento della consistenza del Fondo di garanzia. 4. L'incasso della commissione perfeziona la garanzia; viceversa, il mancato pagamento nei termini previsti determina la decadenza della stessa e il disimpegno dei fondi accantonati.