(Allegato-Titolo 2)
                              Titolo 2 
           La Commissione di accesso al Fondo di garanzia 
 
    1. Il soggetto beneficiario, entro trenta giorni dal  ricevimento
della comunicazione di concessione della garanzia,  deve  versare  al
Fondo,  pena  l'inefficacia,  una  commissione  di  accesso  (fee  di
entrata)  «una  tantum»   calcolata   in   termini   di   percentuale
dell'importo garantito dal Fondo. La misura  della  commissione  «una
tantum» e' stabilita pari all'1% dell'importo garantito. 
    2. Il beneficiario  deve  versare  la  commissione  sull'apposito
conto corrente dedicato gestito dal Soggetto  gestore  del  Fondo  di
garanzia. 
    3. Il Soggetto gestore del  Fondo  di  garanzia  contabilizza  la
commissione come incremento della consistenza del Fondo di garanzia. 
    4. L'incasso della commissione perfeziona la garanzia; viceversa,
il mancato pagamento nei  termini  previsti  determina  la  decadenza
della stessa e il disimpegno dei fondi accantonati.