(Allegato-Titolo 3)
                              Titolo 3 
              Lo svincolo annuale delle somme garantite 
 
    1. A conclusione di ogni anno  solare  il  Soggetto  gestore  del
Fondo  di  garanzia,  relativamente  ad  ogni   garanzia   accordata,
acquisira' dal Soggetto gestore del Fondo  rotativo  informazioni  in
merito all'effettivo rientro delle rate sui  finanziamenti  agevolati
concessi ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49/1987 ovvero dell'art.
27 della legge n. 125/2014. 
    2. Per tutte le rate risultate quietanzate, il  Soggetto  gestore
del Fondo di garanzia predisporra' la  richiesta  di  svincolo  della
quota parte del Fondo accantonata e la sottoporra' all'ufficio X DGCS
del  MAECI  per  l'approvazione  del  Comitato  direzionale  per   la
cooperazione allo sviluppo. 
    3. A seguito dell'approvazione del Comitato  direzionale  per  la
cooperazione allo sviluppo, il Soggetto gestore del Fondo di garanzia
svincolera' la quota parte del Fondo  accantonata  permettendo  cosi'
l'effettuazione di ulteriori impegni sulla parte liberata.