Titolo 3 Lo svincolo annuale delle somme garantite 1. A conclusione di ogni anno solare il Soggetto gestore del Fondo di garanzia, relativamente ad ogni garanzia accordata, acquisira' dal Soggetto gestore del Fondo rotativo informazioni in merito all'effettivo rientro delle rate sui finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49/1987 ovvero dell'art. 27 della legge n. 125/2014. 2. Per tutte le rate risultate quietanzate, il Soggetto gestore del Fondo di garanzia predisporra' la richiesta di svincolo della quota parte del Fondo accantonata e la sottoporra' all'ufficio X DGCS del MAECI per l'approvazione del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo. 3. A seguito dell'approvazione del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo, il Soggetto gestore del Fondo di garanzia svincolera' la quota parte del Fondo accantonata permettendo cosi' l'effettuazione di ulteriori impegni sulla parte liberata.