(Allegato-Titolo 2)
                              Titolo 2 
              Procedimento di ammissione alla garanzia 
 
    1. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia assegna alle domande
un numero  di  posizione  identificativo  e  comunica  mediate  Posta
elettronica certificata (PEC) ai soggetti beneficiari  finali,  entro
quindici giorni lavorativi  decorrenti  dall'arrivo  delle  richieste
presso il Soggetto gestore stesso, il numero di posizione assegnato e
il   responsabile   dell'unita'    organizzativa    competente    per
l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilita'. 
    2. Ai fini dell'assegnazione del numero di posizione  progressivo
delle richieste, sara' presa in considerazione  la  data  in  cui  le
medesime sono pervenute al Soggetto gestore del Fondo di garanzia. La
documentazione ricevuta dal Soggetto gestore dopo  le  ore  17,00  si
considera pervenuta il primo giorno lavorativo successivo. I  termini
di scadenza che cadono in un  giorno  di  chiusura  degli  uffici  si
considerano automaticamente  prorogati  al  primo  giorno  lavorativo
successivo. Se le  richieste  di  agevolazione  sono  superiori  alla
dotazione del Fondo di garanzia, si soddisfano le richieste pervenute
nell'ordine cronologico fino ad esaurimento della capienza del Fondo. 
    3.  Il  Soggetto  gestore  del  Fondo   di   garanzia   controlla
l'ammissibilita' formale e procede alla valutazione  delle  richieste
di garanzia sulla base  dei  criteri  di  ammissibilita'  di  cui  al
capitolo III delle presenti Disposizioni operative. Nel caso  in  cui
l'istruttoria si concluda con esito  positivo,  il  Soggetto  gestore
predispone la relazione istruttoria con la proposta di delibera e  la
sottopone  all'Ufficio  X  DGCS  del  MAECI  per  l'approvazione  del
Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo. 
    4. Le richieste sono respinte d'ufficio qualora si verifichi  una
o piu' cause di improcedibilita' di cui al successivo titolo 4. 
    5. Il Soggetto gestore del  Fondo  di  garanzia  comunica,  entro
dieci giorni lavorativi dalla data della delibera del Direzionale per
la cooperazione allo sviluppo, all'impresa richiedente mediante Posta
elettronica certificata (PEC) l'ammissione ovvero la  non  ammissione
all'intervento del Fondo, con le  motivazioni  che  hanno  indotto  a
ritenere inammissibile la richiesta. 
    6. L'ammissione all'intervento del Fondo e' soggetta alla vigente
normativa antimafia. 
    7.  L'ammissione  all'intervento  del  Fondo  e'  deliberata  dal
Comitato   direzionale   per   la    cooperazione    allo    sviluppo
subordinatamente all'esistenza di disponibilita' impegnabili a carico
del Fondo. 
    8. Sulla quota di finanziamento  garantita  dal  Fondo  non  puo'
essere  acquisita  alcuna  altra  garanzia  reale,   assicurativa   e
bancaria.  Sulla  parte  residua  del  finanziamento  possono  essere
acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, quali fidejussioni;
pegno; ipoteca o altre idonee garanzie.