Titolo 2 Procedimento di ammissione alla garanzia 1. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia assegna alle domande un numero di posizione identificativo e comunica mediate Posta elettronica certificata (PEC) ai soggetti beneficiari finali, entro quindici giorni lavorativi decorrenti dall'arrivo delle richieste presso il Soggetto gestore stesso, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unita' organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilita'. 2. Ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste, sara' presa in considerazione la data in cui le medesime sono pervenute al Soggetto gestore del Fondo di garanzia. La documentazione ricevuta dal Soggetto gestore dopo le ore 17,00 si considera pervenuta il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo. Se le richieste di agevolazione sono superiori alla dotazione del Fondo di garanzia, si soddisfano le richieste pervenute nell'ordine cronologico fino ad esaurimento della capienza del Fondo. 3. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia controlla l'ammissibilita' formale e procede alla valutazione delle richieste di garanzia sulla base dei criteri di ammissibilita' di cui al capitolo III delle presenti Disposizioni operative. Nel caso in cui l'istruttoria si concluda con esito positivo, il Soggetto gestore predispone la relazione istruttoria con la proposta di delibera e la sottopone all'Ufficio X DGCS del MAECI per l'approvazione del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo. 4. Le richieste sono respinte d'ufficio qualora si verifichi una o piu' cause di improcedibilita' di cui al successivo titolo 4. 5. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia comunica, entro dieci giorni lavorativi dalla data della delibera del Direzionale per la cooperazione allo sviluppo, all'impresa richiedente mediante Posta elettronica certificata (PEC) l'ammissione ovvero la non ammissione all'intervento del Fondo, con le motivazioni che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta. 6. L'ammissione all'intervento del Fondo e' soggetta alla vigente normativa antimafia. 7. L'ammissione all'intervento del Fondo e' deliberata dal Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo subordinatamente all'esistenza di disponibilita' impegnabili a carico del Fondo. 8. Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non puo' essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, quali fidejussioni; pegno; ipoteca o altre idonee garanzie.