Titolo 3 Integrazioni nel corso del procedimento istruttorio 1. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia, nel corso della fase istruttoria, puo' fare richiesta di chiarimenti, precisazioni e/o eventuali rettifiche necessari ai fini dell'istruttoria stessa, a mezzo Posta elettronica certificata (PEC). 2. Le risposte alle richieste di cui al punto precedente devono essere inoltrate, a mezzo Posta elettronica certificata o posta raccomandata A/R, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del Soggetto gestore del Fondo di garanzia. 3. L'istruttoria si conclude con la decadenza della domanda oggetto delle sopraindicate richieste in caso di mancato invio delle risposte, entro il citato termine di trenta giorni.