(Allegato-Titolo 5)
                              Titolo 5 
           Delibera di ammissione alla Garanzia del Fondo 
 
    1. Valutata positivamente la richiesta di ammissione al Fondo  di
garanzia, il Soggetto gestore predispone la relazione istruttoria con
la proposta di  delibera  completa  dei  dati  e  delle  informazioni
contenute nel modulo di cui al titolo  1,  capitolo  2  del  presente
regolamento. 
    2. La proposta di delibera viene presentata dal Soggetto  gestore
del Fondo di garanzia all'Ufficio X DGCS del MAECI per la  successiva
approvazione  del  Comitato  direzionale  per  la  cooperazione  allo
sviluppo,  nel  rispetto  dell'ordine  cronologico  di  arrivo  della
richiesta  entro  quarantacinque  giorni  dalla  presentazione  della
richiesta, salvo interruzioni per eventuali chiarimenti/integrazioni.
L'Ufficio  X-DGCS  del  MAECI  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
ricevimento del parere da parte del gestore,  sottopone  l'operazione
al Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo. 
    3. La garanzia viene decretata con apposito atto  dal  MEF  entro
trenta giorni dalla data di delibera del Comitato  direzionale  e  il
Soggetto  gestore  del  Fondo  di  garanzia   provvedera'   a   darne
comunicazione al beneficiario tramite Posta  elettronica  certificata
(PEC) e al Soggetto gestore del Fondo  rotativo  di  cui  all'art.  6
della legge n. 49/1987 ovvero all'art. 8  della  legge  n.  125/2014,
corredata da  apposita  nota  esplicativa  di  tutte  le  clausole  e
condizioni. 
    4. La Garanzia non puo' avere una durata superiore rispetto  alla
durata dell'operazione finanziaria garantita.