(Allegato-Titolo 6)
                              Titolo 6 
Comunicazioni successive alla concessione della garanzia e  richieste
                             di conferma 
 
    1. I soggetti beneficiari devono comunicare al  Soggetto  gestore
del  Fondo  di  garanzia  eventuali  variazioni   della   titolarita'
dell'operazione, nonche' ogni altro fatto ritenuto rilevante ai  fini
della  permanenza  dei  requisiti   soggettivi   ed   oggettivi   per
l'ammissione alla  garanzia.  La  mancata  comunicazione  al  gestore
comporta l'inefficacia della garanzia. 
    2. La suddetta comunicazione deve essere recapitata  al  Soggetto
gestore del Fondo di garanzia utilizzando apposito modulo da  inviare
mediante Posta elettronica certificata  (PEC)  o  posta  raccomandata
A/R. 
    3.  I  soggetti  beneficiari  devono  presentare,   a   pena   di
inefficacia, apposita richiesta di conferma della Garanzia qualora si
verifichino  eventi  che  comportano  una  modifica   dei   requisiti
soggettivi o oggettivi sulla base dei  quali  e'  stata  concessa  la
Garanzia. In particolare, la richiesta  di  conferma  della  garanzia
deve essere presentata: 
    a)  in  caso  di  variazione  delle  finalita'  di   investimento
inizialmente previste; 
    b) in tutti i casi in cui un nuovo  soggetto  succeda,  a  titolo
particolare    o    universale,    nelle    obbligazioni    derivanti
dall'operazione  garantita.  Il  gestore  valuta  in  capo  al  nuovo
soggetto beneficiario finale la sussistenza dei requisiti oggettivi e
soggettivi previsti per l'ammissione alla  Garanzia.  Contestualmente
alla richiesta di conferma della garanzia, il  soggetto  beneficiario
deve inoltrare: 
    documentazione  attestante  il  trasferimento  della  titolarita'
dell'operazione garantita al nuovo soggetto beneficiario finale; 
    «scoring» calcolato sugli ultimi due bilanci  approvati  e  sulla
situazione  economico  finanziaria  aggiornata  del  nuovo   soggetto
beneficiario finale. 
    4. A tutte le richieste di conferma della garanzia  si  applicano
le modalita' previste dal titolo  2  del  presente  capitolo  per  le
richieste di ammissione. La conferma della garanzia e' deliberata dal
Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo.