Titolo 6 Comunicazioni successive alla concessione della garanzia e richieste di conferma 1. I soggetti beneficiari devono comunicare al Soggetto gestore del Fondo di garanzia eventuali variazioni della titolarita' dell'operazione, nonche' ogni altro fatto ritenuto rilevante ai fini della permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissione alla garanzia. La mancata comunicazione al gestore comporta l'inefficacia della garanzia. 2. La suddetta comunicazione deve essere recapitata al Soggetto gestore del Fondo di garanzia utilizzando apposito modulo da inviare mediante Posta elettronica certificata (PEC) o posta raccomandata A/R. 3. I soggetti beneficiari devono presentare, a pena di inefficacia, apposita richiesta di conferma della Garanzia qualora si verifichino eventi che comportano una modifica dei requisiti soggettivi o oggettivi sulla base dei quali e' stata concessa la Garanzia. In particolare, la richiesta di conferma della garanzia deve essere presentata: a) in caso di variazione delle finalita' di investimento inizialmente previste; b) in tutti i casi in cui un nuovo soggetto succeda, a titolo particolare o universale, nelle obbligazioni derivanti dall'operazione garantita. Il gestore valuta in capo al nuovo soggetto beneficiario finale la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l'ammissione alla Garanzia. Contestualmente alla richiesta di conferma della garanzia, il soggetto beneficiario deve inoltrare: documentazione attestante il trasferimento della titolarita' dell'operazione garantita al nuovo soggetto beneficiario finale; «scoring» calcolato sugli ultimi due bilanci approvati e sulla situazione economico finanziaria aggiornata del nuovo soggetto beneficiario finale. 4. A tutte le richieste di conferma della garanzia si applicano le modalita' previste dal titolo 2 del presente capitolo per le richieste di ammissione. La conferma della garanzia e' deliberata dal Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo.