Art. 11 
 
          Forma tecnica e condizioni generali ed economiche 
                     dei finanziamenti agevolati 
 
  1. I finanziamenti agevolati  assumono  la  forma  di  prestiti  di
scopo, a rate semestrali, costanti  (metodo  francese),  posticipate,
con applicazione del tasso fisso determinato ai  sensi  dell'art.  9,
comma  3,  del  decreto-legge  n.  91  del  2014,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 
  2. L'ammortamento dei prestiti decorre  dal  1°  gennaio  dell'anno
successivo  al  perfezionamento  del   contratto   di   finanziamento
agevolato, ovvero dal 1° luglio dello stesso  anno  per  i  contratti
conclusi nel primo semestre dell'anno. 
  3. Per le erogazioni, parziali  o  totali,  dei  prestiti  in  data
anteriore   all'inizio   dell'ammortamento,    gli    interessi    di
preammortamento sono calcolati, al medesimo tasso di interesse  fisso
praticato sul prestito, dal giorno successivo all'erogazione fino  al
giorno immediatamente precedente l'inizio dell'ammortamento. 
  4. Il soggetto beneficiario del finanziamento agevolato si  obbliga
ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di  capitale  ed
interessi a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento ed entro
e non oltre la  data  di  scadenza  del  contratto  di  finanziamento
agevolato, in rate semestrali costanti  posticipate,  comprensive  di
quota capitale e quota interessi, con scadenza al 30 giugno ed al  31
dicembre di ciascun anno, secondo il piano di ammortamento. 
  5.  Nel  caso  di  ritardo  da  parte  del  soggetto   beneficiario
nell'effettuazione  di  qualsivoglia  pagamento  dovuto  in  base  al
contratto di finanziamento agevolato per capitale od interessi  o  ad
altro  titolo,  a  qualsiasi   causa   attribuibile,   sono   dovuti,
sull'importo non pagato, gli interessi di mora al tasso di  interesse
legale. 
  6.  E'  consentita  l'estinzione   anticipata   del   finanziamento
agevolato,  senza  oneri  o  commissioni  a   carico   del   soggetto
beneficiario del finanziamento agevolato.