(Allegato 1)
 
                                                           Allegato 1 
 
PRESUPPOSTI E ATTIVITA' PER LA DEFINIZIONE DI  UN  MODELLO  UNICO  DI
  RILEVAMENTO  E  POTENZIAMENTO  DELLA  RETE  DI  MONITORAGGIO  E  DI
  PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 
 
1. Premessa 
    E' ormai da oltre un decennio che la  messa  in  sicurezza  delle
scuole  italiane  rispetto  al  rischio  sismico  costituisce  motivo
specifico di attenzione da parte del Legislatore  nazionale,  che  ha
moltiplicato nel tempo gli sforzi per dare la piu' efficace soluzione
al problema. 
    L'azione pubblica che si  e'  sviluppata  in  coerenza  con  tali
indirizzi legislativi ha seguito percorsi diversi, talora utilizzando
normative adottate in via specifica per  lo  scopo,  talora  operando
all'interno di normative di carattere piu' generale nell'ambito delle
quali hanno trovato corpo interventi volti alla riduzione del rischio
sismico nel settore dell'edilizia scolastica. 
    Il quadro degli interventi che ne e'  risultato  appare  pertanto
estremamente  composito  ed  articolato,  risentendo  fortemente  dei
diversi  contesti  procedurali  ed  istituzionali  d'origine.  Ne  e'
derivata una dispersione delle conoscenze che non  ha  consentito  di
far progressivamente tesoro delle esperienze realizzate per  affinare
criteri, metodi e parametri di intervento in vista  delle  successive
iniziative. 
    E' proprio la consapevolezza di questa situazione che ha  indotto
il Legislatore  a  riconoscere,  con  l'art.  18,  comma  8-bis,  del
decreto-legge 21 giugno 2013  n.  69,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 9  agosto  2013  n.  98,  l'esigenza  di  pervenire  alla
realizzazione di un modello  unico  di  rilevamento  e  potenziamento
della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio  sismico  nel
settore dell'edilizia scolastica, con l'evidente obiettivo  di  porre
le  basi  per  un  processo  di  crescita  delle   basi   conoscitive
dell'azione pubblica  e,  quindi,  di  miglioramento  in  prospettiva
dell'efficacia delle politiche di riduzione del rischio  sismico  nel
settore. 
    Nella medesima direzione concettuale  e  metodologica,  peraltro,
viene a collocarsi la parallela previsione da parte  del  Legislatore
(art. 10, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre  2013  n.  104,
convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n.  128)  di
una   relazione   annuale   congiunta,   da   parte   delle   diverse
Amministrazioni statali competenti, sullo stato  di  avanzamento  dei
lavori e sull'andamento della spesa nel settore. 
2. Le attivita' 
    Nel pieno rispetto  delle  competenze  gestionali  proprie  delle
diverse Amministrazioni interessate, il presente documento si propone
di individuare parametri di riferimento che, partendo da  una  sempre
piu' ampia e approfondita base di  conoscenza  delle  caratteristiche
degli edifici scolastici e degli interventi realizzati, consentano di
definire piu' mirate strategie di riduzione del rischio. 
    Verra' individuato un numero consistente  di  edifici  scolastici
sui quali testare modelli e parametri e valutare in modo quantitativo
l'efficacia degli  interventi,  approntare  sistemi  semplificati  di
monitoraggio strumentale,  anche  sperimentando  la  possibilita'  di
verifica periodica dello stato di conservazione generale. 
    In particolare, il Piano prevede la realizzazione delle  seguenti
attivita': 
      a) completamento ed arricchimento della base di dati esistente,
sia migliorando il livello  di  dettaglio  delle  informazioni  sugli
edifici scolastici, sia assicurando la  raccolta  dei  dati  relativi
agli interventi di messa  in  sicurezza  effettuati  o  in  corso  di
effettuazione sugli stessi, a seguito  di  provvedimenti  adottati  a
livello nazionale, regionale o locale per la  riduzione  del  rischio
sismico, con la collaborazione dei ministeri e degli enti competenti; 
      b) definizione di parametri  di  valutazione  del  rischio  che
consentano  di  confrontare  costi   e   benefici   al   fine   della
predisposizione di piani di riduzione del rischio e  sviluppo  di  un
modello di  rilevamento  e  monitoraggio  che  consenta  il  continuo
aggiornamento dei parametri di rischio; 
      c) definizione  delle  caratteristiche  minime  di  un  sistema
semplificato  di  monitoraggio  accelerometrico   per   gli   edifici
scolastici, in grado determinare i parametri  piu'  significativi  ai
fini  della  valutazione  dello  stato  di  danneggiamento  in  tempo
quasi-reale, compatibili  con  i  sistemi  dell'Osservatorio  Sismico
delle Strutture del Dipartimento della protezione civile,  anche  per
cio' che riguarda la trasmissione dati; 
      d) strumentazione, a titolo sperimentale, di un numero limitato
di edifici scolastici con il  sistema  semplificato  di  monitoraggio
accelerometrico e predisposizione di una  rete  di  trasmissione  dei
dati cosi' come definiti alla lettera c); 
      e) individuazione, di concerto con  le  amministrazioni  e  gli
enti interessati, delle scuole sulle quali testare parametri, modelli
e sistemi di rilevamento e monitoraggio; 
      f)  acquisizione  dei  dati   relativi   a   pericolosita'   ed
amplificazione locale dei siti in cui sono costruite le scuole, anche
attraverso le mappe di microzonazione sismica disponibili, al fine di
determinare i parametri di scuotimento  alla  base  delle  successive
valutazioni di rischio; 
      g) acquisizione dei dati relativi ad elementi strutturali e non
strutturali e di utilizzazione  della  scuola  al  fine  di  produrre
valutazioni  di  vulnerabilita'  ed  esposizione  per  le  successive
valutazioni di rischio; 
      h) realizzazione di  un'analisi  di  rischio  multilivello  per
ciascuna  delle  scuole  individuate  e  stime   di   classificazione
semplificata del rischio,  nonche'  di  valutazioni  approssimate  di
analisi costi benefici in  caso  di  interventi  di  riduzione  della
vulnerabilita'; 
      i)  organizzazione  presso  alcune  delle  scuole  individuate,
almeno una per Regione, di un corso di formazione per la  valutazione
di vulnerabilita', rischio ed esposizione a fini di classificazione e
realizzazione presso tutte le  scuole  di  giornate  informative  per
studenti e docenti; 
      j) valutazione della possibilita' di  uno  scambio  dei  flussi
informativi tra l'Anagrafe dell'edilizia scolastica e le informazioni
che verranno acquisite sui vari istituti scolastici e, eventualmente,
definizione delle modalita' e sua attivazione; 
      k) produzione di rapporti e raccomandazioni. 
3. Articolazione di dettaglio e temporale delle attivita' 
    L'articolazione  di  dettaglio,  la  durata  e   la   successione
temporale delle singole attivita' illustrate nel paragrafo 2, saranno
definite nell'ambito della convenzione di cui all'art.  2,  comma  1,
del presente decreto.