Allegato 1 PRESUPPOSTI E ATTIVITA' PER LA DEFINIZIONE DI UN MODELLO UNICO DI RILEVAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RETE DI MONITORAGGIO E DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 1. Premessa E' ormai da oltre un decennio che la messa in sicurezza delle scuole italiane rispetto al rischio sismico costituisce motivo specifico di attenzione da parte del Legislatore nazionale, che ha moltiplicato nel tempo gli sforzi per dare la piu' efficace soluzione al problema. L'azione pubblica che si e' sviluppata in coerenza con tali indirizzi legislativi ha seguito percorsi diversi, talora utilizzando normative adottate in via specifica per lo scopo, talora operando all'interno di normative di carattere piu' generale nell'ambito delle quali hanno trovato corpo interventi volti alla riduzione del rischio sismico nel settore dell'edilizia scolastica. Il quadro degli interventi che ne e' risultato appare pertanto estremamente composito ed articolato, risentendo fortemente dei diversi contesti procedurali ed istituzionali d'origine. Ne e' derivata una dispersione delle conoscenze che non ha consentito di far progressivamente tesoro delle esperienze realizzate per affinare criteri, metodi e parametri di intervento in vista delle successive iniziative. E' proprio la consapevolezza di questa situazione che ha indotto il Legislatore a riconoscere, con l'art. 18, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, l'esigenza di pervenire alla realizzazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico nel settore dell'edilizia scolastica, con l'evidente obiettivo di porre le basi per un processo di crescita delle basi conoscitive dell'azione pubblica e, quindi, di miglioramento in prospettiva dell'efficacia delle politiche di riduzione del rischio sismico nel settore. Nella medesima direzione concettuale e metodologica, peraltro, viene a collocarsi la parallela previsione da parte del Legislatore (art. 10, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128) di una relazione annuale congiunta, da parte delle diverse Amministrazioni statali competenti, sullo stato di avanzamento dei lavori e sull'andamento della spesa nel settore. 2. Le attivita' Nel pieno rispetto delle competenze gestionali proprie delle diverse Amministrazioni interessate, il presente documento si propone di individuare parametri di riferimento che, partendo da una sempre piu' ampia e approfondita base di conoscenza delle caratteristiche degli edifici scolastici e degli interventi realizzati, consentano di definire piu' mirate strategie di riduzione del rischio. Verra' individuato un numero consistente di edifici scolastici sui quali testare modelli e parametri e valutare in modo quantitativo l'efficacia degli interventi, approntare sistemi semplificati di monitoraggio strumentale, anche sperimentando la possibilita' di verifica periodica dello stato di conservazione generale. In particolare, il Piano prevede la realizzazione delle seguenti attivita': a) completamento ed arricchimento della base di dati esistente, sia migliorando il livello di dettaglio delle informazioni sugli edifici scolastici, sia assicurando la raccolta dei dati relativi agli interventi di messa in sicurezza effettuati o in corso di effettuazione sugli stessi, a seguito di provvedimenti adottati a livello nazionale, regionale o locale per la riduzione del rischio sismico, con la collaborazione dei ministeri e degli enti competenti; b) definizione di parametri di valutazione del rischio che consentano di confrontare costi e benefici al fine della predisposizione di piani di riduzione del rischio e sviluppo di un modello di rilevamento e monitoraggio che consenta il continuo aggiornamento dei parametri di rischio; c) definizione delle caratteristiche minime di un sistema semplificato di monitoraggio accelerometrico per gli edifici scolastici, in grado determinare i parametri piu' significativi ai fini della valutazione dello stato di danneggiamento in tempo quasi-reale, compatibili con i sistemi dell'Osservatorio Sismico delle Strutture del Dipartimento della protezione civile, anche per cio' che riguarda la trasmissione dati; d) strumentazione, a titolo sperimentale, di un numero limitato di edifici scolastici con il sistema semplificato di monitoraggio accelerometrico e predisposizione di una rete di trasmissione dei dati cosi' come definiti alla lettera c); e) individuazione, di concerto con le amministrazioni e gli enti interessati, delle scuole sulle quali testare parametri, modelli e sistemi di rilevamento e monitoraggio; f) acquisizione dei dati relativi a pericolosita' ed amplificazione locale dei siti in cui sono costruite le scuole, anche attraverso le mappe di microzonazione sismica disponibili, al fine di determinare i parametri di scuotimento alla base delle successive valutazioni di rischio; g) acquisizione dei dati relativi ad elementi strutturali e non strutturali e di utilizzazione della scuola al fine di produrre valutazioni di vulnerabilita' ed esposizione per le successive valutazioni di rischio; h) realizzazione di un'analisi di rischio multilivello per ciascuna delle scuole individuate e stime di classificazione semplificata del rischio, nonche' di valutazioni approssimate di analisi costi benefici in caso di interventi di riduzione della vulnerabilita'; i) organizzazione presso alcune delle scuole individuate, almeno una per Regione, di un corso di formazione per la valutazione di vulnerabilita', rischio ed esposizione a fini di classificazione e realizzazione presso tutte le scuole di giornate informative per studenti e docenti; j) valutazione della possibilita' di uno scambio dei flussi informativi tra l'Anagrafe dell'edilizia scolastica e le informazioni che verranno acquisite sui vari istituti scolastici e, eventualmente, definizione delle modalita' e sua attivazione; k) produzione di rapporti e raccomandazioni. 3. Articolazione di dettaglio e temporale delle attivita' L'articolazione di dettaglio, la durata e la successione temporale delle singole attivita' illustrate nel paragrafo 2, saranno definite nell'ambito della convenzione di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto.