Art. 10 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. L'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del
regolamento (UE) n. 1306/2013, definisce con propri  provvedimenti  i
criteri di controllo e  le  modalita'  operative  di  attuazione  del
presente decreto. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  Conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 20 marzo 2015 
 
                                                 Il Ministro: Martina 

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2015 
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