Art. 4 Premi per animali 1. Il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dagli articoli 20, 21 e 22 del decreto ministeriale 18 novembre 2014 coincide con l'anno solare. 2. Ai fini dell'ammissibilita' degli aiuti previsti dagli articoli 20 e 21, commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, sono inclusi i capi iscritti nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine nell'anno di riferimento, a partire dalla data di iscrizione. 3. Ciascun capo ovicaprino puo' essere oggetto di una sola domanda di aiuto ai sensi dell'art. 22 del decreto ministeriale 18 novembre 2014. 4. Le razze ammissibili per ciascuna delle misure previste dagli articoli 20 e 21, commi 1, 2 e 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 sono disponibili nella Banca dati nazionale (BDN). Per la sola campagna 2015 l'elenco delle razze ammissibili e' riportato nell'Allegato I. 5. L'aiuto per le vacche nutrici a duplice attitudine nell'ambito delle misure di cui all'art. 21 commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 e' richiedibile esclusivamente nel caso in cui il capo non sia stato sottoposto all'applicazione di controlli funzionali latte. 6. Allo scopo di consentire la finalizzazione dei controlli obbligatori, i singoli capi di cui al comma 2, 3 e 4 sono individuati dal richiedente e comunicati all'Organismo pagatore competente, successivamente alla presentazione della domanda unica. 7. Con riferimento ai premi per il settore ovi-caprino di cui all'art. 22 del decreto ministeriale 18 novembre 2014, alle misure dello sviluppo rurale relative al regolamento n. 1305/2013 e all'applicazione della transizione tra le due programmazioni del FEASR, la registrazione individuale si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN).