Art. 4 
 
 
                          Premi per animali 
 
  1. Il  periodo  di  riferimento  per  l'applicazione  delle  misure
previste dagli articoli 20, 21  e  22  del  decreto  ministeriale  18
novembre 2014 coincide con l'anno solare. 
  2. Ai fini dell'ammissibilita' degli aiuti previsti dagli  articoli
20 e 21, commi 1, 2 e 3, del decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, sono inclusi i capi
iscritti nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle  razze
bovine nell'anno di riferimento, a partire dalla data di iscrizione. 
  3. Ciascun capo ovicaprino puo' essere oggetto di una sola  domanda
di aiuto ai sensi dell'art. 22 del decreto ministeriale  18  novembre
2014. 
  4. Le razze ammissibili per ciascuna delle  misure  previste  dagli
articoli 20 e 21, commi 1, 2 e  3  del  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari  e  forestali  18  novembre  2014  sono
disponibili nella Banca dati nazionale (BDN). Per  la  sola  campagna
2015 l'elenco delle razze ammissibili e' riportato nell'Allegato I. 
  5. L'aiuto per le vacche nutrici a duplice  attitudine  nell'ambito
delle misure di cui all'art. 21 commi 1,  2  e  3,  del  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18  novembre
2014 e' richiedibile esclusivamente nel caso in cui il capo  non  sia
stato sottoposto all'applicazione di controlli funzionali latte. 
  6.  Allo  scopo  di  consentire  la  finalizzazione  dei  controlli
obbligatori, i singoli capi di cui al comma 2, 3 e 4 sono individuati
dal  richiedente  e  comunicati  all'Organismo  pagatore  competente,
successivamente alla presentazione della domanda unica. 
  7. Con riferimento ai premi  per  il  settore  ovi-caprino  di  cui
all'art. 22 del decreto ministeriale 18 novembre  2014,  alle  misure
dello  sviluppo  rurale  relative  al  regolamento  n.  1305/2013   e
all'applicazione della transizione  tra  le  due  programmazioni  del
FEASR,   la   registrazione   individuale   si   intende   completata
successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN).