Art. 9 
 
 
Disposizioni transitorie in tema di  controlli  sulle  erogazioni  in
                             agricoltura 
 
  1. Al fine di favorire la transizione alle nuove norme di  gestione
del fascicolo aziendale, di cui all'art. 3 del decreto  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio  2015,  n.
162, per  i  controlli  avviati  nel  corso  dell'annualita'  2013  e
finalizzati ad individuare indebite richieste od erogazioni di  premi
a superficie conseguenti ad occupazioni  abusive  od  illegittime  di
terreni, si osservano le disposizioni di cui al presente articolo. 
  2. Per i terreni di proprieta'  dei  soggetti  privati  o  pubblici
dichiarati nelle domande di aiuto presentate nelle annualita' 2006  -
2013, l'assenza di opposizioni da parte dei proprietari o,  nel  caso
di soggetti privati, dei loro eredi consente all'agricoltore  che  li
dichiara nelle domande di aiuto di ottenere gli aiuti  erogati  dagli
Organismi pagatori riconosciuti, senza che cio'  valga  a  costituire
legittima conduzione di  tali  terreni.  A  tal  fine  gli  Organismi
pagatori competenti  comunicano  ai  soggetti  privati  o  agli  enti
pubblici proprietari, anche mediante l'utilizzo  delle  registrazioni
catastali,  gli  identificativi  dei  terreni  e   del   periodo   di
riferimento della conduzione dichiarata,  invitandoli  ad  esprimere,
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione,  la  propria
eventuale opposizione. Decorso tale termine senza che siano pervenute
opposizioni, gli aiuti sopra indicati sono considerati legittimamente
richiesti e/o erogati. 
  3. Qualora almeno uno degli aventi diritto manifesti  espressamente
l'assenza di opposizione, dichiarando di agire in nome  e  per  conto
anche degli altri aventi diritto, il procedimento di cui al  comma  2
si intende concluso. 
  4. Qualora almeno uno degli  aventi  diritto  abbia  gia'  espresso
formalmente il proprio dissenso nell'ambito delle verifiche  condotte
da Organismi di controllo, non si  fa  luogo  all'applicazione  della
procedura di cui ai commi  precedenti.  Del  pari  non  si  fa  luogo
all'applicazione di tale procedura ove i controlli di cui al comma  1
abbiano gia' accertato l'assenza di indebite richieste od  erogazioni
di premi a superficie. La mancata opposizione nei  termini  da  parte
degli aventi diritto non vale comunque al fine della costituzione  di
diritti di godimento sui terreni oggetto della comunicazione. 
  5. Ove nell'ambito dei controlli di cui al  comma  1  si  accertino
irregolarita' sui titoli di conduzione che conseguono ad  occupazioni
abusive o illegittime, alle domande  di  aiuto  di  cui  trattasi  si
applicano le disposizioni previste dalla normativa europea in caso di
dichiarazione eccessiva di superficie. Tali fattispecie non integrano
invece le condizioni per l'applicazione degli articoli  regolamentari
relativi alla creazione di condizioni artificiose  per  l'ottenimento
degli aiuti. 
  6.  L'Organismo  pagatore  puo',  nel  rispetto   della   normativa
nazionale e europea, scegliere forme alternative di  comunicazione  a
quelle previste nei precedenti commi. 
  7. Le superfici dichiarate come pascolate da  terzi  nella  domanda
unica 2014 non sono considerate ai fini del percepimento degli  aiuti
di cui al regime di pagamento unico del regolamento (CE)  n.  73/2009
per  la  medesima  campagna  e  non  si  applicano  le  riduzioni  ed
esclusioni previste dagli articoli 58 e 60 del  regolamento  (CE)  n.
1122/2009. L'importo degli aiuti riferito a tali superfici  concorre,
in via provvisoria, alla determinazione del valore unitario  iniziale
dei titoli di cui all'art. 26, paragrafo 2, del regolamento  (UE)  n.
1307/2013. A tal fine, nelle more della definizione  del  contenzioso
pendente,  di  cui  alla  premessa,  l'Organismo   di   coordinamento
trattiene le somme corrispondenti agli  importi  di  cui  al  secondo
periodo al fine dell'eventuale rideterminazione  di  tale  valore  in
relazione all'esito del richiamato contenzioso.