Allegato Al Presidente della Repubblica Il comune di Scicli (Ragusa), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012, presenta forme di ingerenza da parte della criminalita' organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialita' degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica. Le risultanze di un'indagine giudiziaria svolta dalla Procura della Repubblica di Catania avevano evidenziato la possibile sussistenza di collegamenti tra taluni amministratori del comune di Scicli ed esponenti di un clan mafioso operante sul territorio. In relazione a tali aspetti il Prefetto di Ragusa ha disposto l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con decreto del 16 luglio 2014 in seguito prorogato. Successivamente, a seguito delle dimissioni dalla carica rassegnate dal sindaco, presso l'ente comunale e' stato inviato, con decreto del Presidente della Regione Siciliana del 20 gennaio 2015, un commissario straordinario al quale sono stati conferiti i poteri del sindaco e della giunta. All'esito dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il Prefetto di Ragusa, sentito nella seduta del 2 marzo 2015 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore distrettuale antimafia di Catania e del Procuratore della Repubblica di Ragusa, ha redatto in pari data l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si da' atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalita' organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'art.143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I lavori svolti dalla commissione d'accesso hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il contesto ove si colloca l'ente locale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e la locale consorteria. Il territorio del comune di Scicli insiste in un contesto geografico caratterizzato da una radicata presenza di cosche mafiose che, anche con gravi azioni delittuose, hanno esteso, nel tempo, il proprio controllo sul tessuto economico e sociale. Il grado di penetrazione della locale criminalita' organizzata e' stato altresi' attestato, recentemente, all'esito di un'operazione di polizia giudiziaria condotta dall'Arma dei Carabinieri in relazione alla quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di alcune persone facenti parte di una consorteria criminale operante prevalentemente sul territorio del comune di Scicli, per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione in concorso, truffa in concorso ed altri. Il procedimento penale in argomento ha visto coinvolto anche l'ex sindaco del comune di Scicli, per il quale il giudice dell'udienza preliminare ha recentemente disposto il rinvio a giudizio per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa per aver contribuito, senza farne parte, al raggiungimento delle finalita' illecite perseguite dall'associazione mafiosa operante in Scicli rafforzandone le capacita' operative nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani. In particolare, per quanto attiene al primo cittadino, fonti di prova richiamate nella citata ordinanza cautelare hanno posto in rilievo come, in occasione delle elezioni comunali svoltesi a Scicli nel maggio 2012, lo stesso si sia accordato con un esponente di spicco della locale consorteria ottenendone l'appoggio nella raccolta di voti per la competizione elettorale fornendo in cambio, gia' prima delle elezioni, l'impegno di affidare alla locale consorteria la gestione della campagna elettorale ed in particolare l'affissione dei manifesti elettorali e, una volta eletto, di attivarsi per far ottenere l'affidamento diretto, o in sub appalto, dell'esecuzione di lavori pubblici, contratti, licenze, posti di lavoro in favore dei partecipanti al sodalizio criminale o di persone ad esso contigue ed imprese ad esso riconducibili. Elementi concreti provenienti anche da fonti tecniche di prova attestano come, dopo l'avvenuta elezione, il sindaco, in coerenza con gli impegni presi con la menzionata cosca, abbia assicurato ad uno dei destinatari dell'ordinanza cautelare un particolare «collegamento extra istituzionale», e come, in funzione della sua carica, abbia agevolato l'ascesa dell'esponente criminale in seno alla societa' incaricata di effettuare il servizio di raccolta dei rifiuti per conto del comune al punto tale da consentirgli di esercitare un controllo sulla stessa imponendo anche assunzioni di parenti ed amici nonche' licenziamenti nei confronti di dipendenti che tentavano di opporsi alla gestione dell'azienda esercitata di fatto dal citato esponente mafioso. L'organo ispettivo ha rilevato come la locale consorteria, per il perseguimento dei propri interessi abbia potuto fare riferimento anche alla persona del vice sindaco e ad alcuni dipendenti comunali. La condizione di precarieta' istituzionale dell'ente risulta altresi' dalla circostanza che la composizione della giunta comunale e' stata caratterizzata da continui rimpasti dovuti a ripetute revoche dall'incarico disposte dal sindaco o alle dimissioni presentate dagli stessi componenti l'organo esecutivo succedutisi nel periodo di riferimento. Anche numerosi consiglieri hanno rassegnato le proprie dimissioni, a riprova di una generalizzata situazione di «disagio». Viene altresi' segnalato come molti tra i dipendenti comunali annoverino precedenti penali o di polizia. L'attivita' di accesso ha appurato, all'interno dell'ente, una situazione di generale disordine amministrativo, di sviamento dell'attivita' di gestione dai principi di legalita' e buon andamento, elementi questi che costituiscono, nel loro insieme, le condizioni prodromiche per il determinarsi del condizionamento mafioso, atteso che l'ingerenza criminale risulta piu' agevole in condizioni di mancanza di rispetto delle procedure amministrative, consentendo tali circostanze che l'illegalita' faccia da schermo all'infiltrazione delle cosche locali. Gli accertamenti effettuati hanno, peraltro, posto in evidenza l'indebita ingerenza degli organi politici sull'operato della struttura burocratica, in contrasto con il principio di separazione tra i poteri di indirizzo degli organi politici e quelli di gestione dell'apparato dirigente. Tale modus operandi ha trovato riscontro, in particolare, nell'esame dei procedimenti di affidamento della gestione dei rifiuti, di assegnazione di posti ai mercati rionali e di benefici economici nonche' di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e' stato aggiudicato nel gennaio 2011 a seguito di procedura ad evidenza pubblica per la durata di sei mesi ad una ditta poi conferita, nel marzo 2011, nella societa' menzionata nella citata ordinanza cautelare. Successivamente, con determine dirigenziali adottate in contrasto con le disposizioni dettate dalla normativa di settore, il predetto contratto, fino al 31 dicembre 2012, e' stato oggetto di continue proroghe. Da quella data e fino al 31 dicembre 2014 il servizio e' stato ulteriormente prorogato alla medesima societa' con una serie di ordinanze sindacali, adottate sulla base di non comprovati motivi di contingibilita' e urgenza e di una non corretta interpretazione della normativa regionale di riferimento che individua specifiche linee di indirizzo concernenti le procedure da attuarsi in materia di ciclo integrato di rifiuti. Dall'esame delle predette ordinanze sindacali emerge come le stesse abbiano in effetti un testo «fotocopia» riproducendo il medesimo contenuto e generici riferimenti a circolari senza tener conto degli ulteriori provvedimenti normativi regionali che si sono man mano susseguiti, a dimostrazione della labile volonta' dell'ente di dare corretta attuazione alla legislazione di settore. Significativa in tal senso e' la circostanza che l'amministrazione comunale e' addivenuta alla decisione di avviare le procedure per la scelta del nuovo contraente solamente a far data dal mese di luglio 2014, nonostante fosse stata appositamente istituita una struttura amministrativa ad hoc con il compito di gestire la fase di transizione del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Ulteriore elemento rilevante, che attesta una gestione dell'ente avulsa dal rispetto dei principi di legalita', e' rappresentato dal contratto sottoscritto nel mese di maggio 2011, tra il funzionario responsabile del servizio manutenzione del comune e la societa' affidataria del servizio, con il quale e' stato disposto, di fatto, un sostanziale ampliamento dell'oggetto del contratto sopra menzionato, perfezionato nel gennaio 2011, con l'introduzione di ulteriori servizi aggiuntivi e con un conseguente incremento del corrispettivo economico, senza procedere all'indizione di una nuova gara, in totale spregio a quanto previsto anche dalla normativa comunitaria. Altra circostanza che emblematicamente rileva una gestione dell'ente non attenta al rispetto delle disposizioni volte a contrastare l'infiltrazione mafiosa e' rappresentata dal fatto che i contratti sottoscritti con la societa' affidataria del servizio sono stati stipulati senza acquisire preventivamente la documentazione antimafia, richiesta che invero e' stata effettuata solo nel mese di luglio 2014, cioe' solo dopo che e' stata data esecuzione alla menzionata ordinanza di custodia cautelare. Concreti elementi che attestano uno sviamento dell'attivita' amministrativa dai principi di buon andamento e legalita' sono emersi dall'analisi delle attivita' dal settore commercio con particolare riferimento alle procedure di assegnazione di posti ai mercati rionali. Le indagini giudiziarie della Procura della Repubblica di Catania e le risultanze dell'accesso ispettivo hanno infatti evidenziato ripetute anomalie e irregolarita' nei procedimenti di assegnazione delle postazioni mercatali. In particolare e' stato posto in rilievo che esponenti della locale consorteria hanno esercitato illecite forme di pressione nei confronti del funzionario responsabile della gestione degli spazi di suolo pubblico ottenendo l'assegnazione di spazi in favore di persone segnalate a scapito di altri richiedenti. Anche dall'esame del settore lavori pubblici e' emerso un modus operandi non conforme ai principi di legalita' e corretta gestione amministrativa. La procedura di affidamento dei lavori di urbanizzazione primaria nella zona D2 del territorio comunale ha evidenziato come siano state completamente disattese, da parte della stazione appaltante, le disposizioni di legge in materia di certificazione antimafia. Non e' inoltre stato acquisito il prescritto documento unico di regolarita' contributiva. L'organo ispettivo, nel porre in rilievo come da tali omissioni possano conseguire l'aggiudicazione di appalti di lavori pubblici, di rilevante importo, a ditte prive dei prescritti requisiti di legge, ha provveduto ad interessare la competente Procura della Repubblica in ordine all'ipotesi di reato di cui all'art. 328 c.p.. Analoghe irregolarita' sono state riscontrate nella procedura concernente la ristrutturazione edilizia di un asilo comunale i cui lavori sono stati affidati, anche in questo caso, in violazione della normativa in materia di certificazione antimafia e senza l'acquisizione del documento unico di regolarita' contributiva. L'organo ispettivo ha posto in rilievo che la preventiva, dovuta richiesta da parte della stazione appaltante dell'apposita certificazione antimafia avrebbe consentito di accertare la presenza di elementi ostativi alla concessione dell'appalto pubblico, atteso che la titolarita' dell'azienda che ha ottenuto l'appalto in questione e' riconducibile ad una persona con precedenti per gravi reati quali associazione per delinquere, turbata liberta' degli incanti, corruzione per atti d'ufficio, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ed altri reati. L'evidenziato contesto ambientale, notoriamente caratterizzato da un'elevata presenza di organizzazioni criminali, avrebbe richiesto una puntuale osservanza delle disposizioni dettate dalla legislazione antimafia per l'affidamento di lavori pubblici la cui riscontrata disapplicazione ha permesso, in quel territorio, a soggetti e aziende controindicate vicini alla criminalita' organizzata di ottenere l'affidamento di opere e servizi. Ulteriore circostanza significativa da cui si rileva come la gestione amministrativa dell'ente sia stata poco orientata alla tutela degli interessi generali ed al contrasto dei tentativi di condizionamento della criminalita' organizzata e' rappresentata dal fatto che, sebbene l'amministrazione comunale abbia formalmente aderito al protocollo di legalita' «Carlo Alberto Dalla Chiesa», ha poi di sostanzialmente disapplicato le disposizioni dallo stesso previste. L'organo ispettivo ha infatti posto in rilievo che l'unica attivita' in parziale adesione al citato protocollo, svolta dall'ufficio tecnico comunale, sia stata quella di allegare ai bandi di gara un elenco delle dichiarazioni che le ditte partecipanti debbono produrre, salvo poi astenersi dall'esercitare alcuna forma di controllo e verifica in ordine all'adempimento degli obblighi assunti dalle stesse. Diffuse e sistematiche irregolarita' sono state accertate anche nell'ambito dei lavori disposti con ordinanze di somma urgenza. La commissione d'indagine ha evidenziato il frequente utilizzo di tale strumento in assenza dei presupposti richiesti dalla normativa di settore. Significativo in tal senso il ricorso alla procedura di somma urgenza per i lavori di montaggio e smontaggio di un'impalcatura in occasione di una locale ricorrenza la cui cadenza annuale, preordinata, avrebbe dovuto, piu' correttamente, condurre alla definizione del relativo iter burocratico utilizzando, in tempo utile, la procedura amministrativa ordinaria all'uopo prevista. Elementi rilevanti che significativamente attestano il condizionamento operato dalla locale criminalita' sulla gestione amministrativa dell'ente sono emersi dall'esame dei provvedimenti, concernenti interventi di assistenza socio - economica, effettuata a «campione». La concessione di tali benefici e' stata frequentemente disposta in favore di persone riconducibili, anche per vincoli parentali, a soggetti appartenenti alla locale consorteria criminale, destinatari della menzionata ordinanza cautelare, sulla base di motivazioni del tutto vaghe e generiche e senza un'esplicita definizione dei motivi di grave disagio lamentato dai richiedenti. Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del Prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti, nell'amministrazione comunale di Scicli, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilita' dell'istituzione locale, nonche' il pregiudizio degli interessi della collettivita', rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalita'. Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Scicli (Ragusa), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi. Roma, 27 aprile 2015 Il Ministro dell'interno: Alfano