(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                   Al Presidente della Repubblica 
 
    Il comune di Scicli (Ragusa), i cui organi  elettivi  sono  stati
rinnovati nelle consultazioni amministrative del 6 e 7  maggio  2012,
presenta forme di ingerenza da parte della  criminalita'  organizzata
che compromettono la libera determinazione  e  l'imparzialita'  degli
organi  elettivi,  il  buon  andamento  dell'amministrazione  ed   il
funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio dell'ordine e  della
sicurezza pubblica. 
    Le risultanze di un'indagine  giudiziaria  svolta  dalla  Procura
della  Repubblica  di  Catania  avevano  evidenziato   la   possibile
sussistenza di collegamenti tra taluni amministratori del  comune  di
Scicli ed esponenti di un clan mafioso operante sul territorio. 
    In relazione a tali aspetti il Prefetto  di  Ragusa  ha  disposto
l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con  decreto  del  16
luglio 2014 in seguito prorogato. 
    Successivamente,  a  seguito  delle   dimissioni   dalla   carica
rassegnate dal sindaco, presso l'ente comunale e' stato inviato,  con
decreto del Presidente della Regione Siciliana del 20  gennaio  2015,
un commissario straordinario al quale sono stati conferiti  i  poteri
del sindaco e della giunta. 
    All'esito  dell'indagine  ispettiva,  la  commissione  incaricata
dell'accesso  ha  depositato  le  proprie  conclusioni,   sulle   cui
risultanze il Prefetto di Ragusa, sentito nella seduta  del  2  marzo
2015 il Comitato provinciale per l'ordine e  la  sicurezza  pubblica,
integrato  con  la  partecipazione   del   Procuratore   distrettuale
antimafia di Catania e del Procuratore della Repubblica di Ragusa, ha
redatto in pari data  l'allegata  relazione,  che  costituisce  parte
integrante  della  presente  proposta,  in  cui  si  da'  atto  della
sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti
diretti ed indiretti degli amministratori locali con la  criminalita'
organizzata di tipo mafioso  e  su  forme  di  condizionamento  degli
stessi, riscontrando pertanto i presupposti per lo  scioglimento  del
consiglio comunale ai sensi dell'art.143 del decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267. 
    I lavori svolti dalla commissione d'accesso hanno preso in esame,
oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione  comunale,
la cornice criminale ed il contesto ove si colloca l'ente locale, con
particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e  la  locale
consorteria. 
    Il territorio  del  comune  di  Scicli  insiste  in  un  contesto
geografico caratterizzato da una radicata presenza di cosche  mafiose
che, anche con gravi azioni delittuose, hanno esteso, nel  tempo,  il
proprio controllo sul  tessuto  economico  e  sociale.  Il  grado  di
penetrazione della locale criminalita' organizzata e' stato  altresi'
attestato,  recentemente,  all'esito  di  un'operazione  di   polizia
giudiziaria condotta dall'Arma  dei  Carabinieri  in  relazione  alla
quale il  Giudice  per  le  indagini  preliminari  del  Tribunale  di
Catania, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere  nei
confronti  di  alcune  persone  facenti  parte  di  una   consorteria
criminale operante  prevalentemente  sul  territorio  del  comune  di
Scicli, per i reati di associazione a delinquere di  stampo  mafioso,
estorsione in concorso, truffa in concorso ed altri. 
    Il procedimento penale in argomento ha visto coinvolto anche l'ex
sindaco del comune di Scicli, per il quale  il  giudice  dell'udienza
preliminare ha recentemente disposto il  rinvio  a  giudizio  per  il
reato  di  concorso  esterno  in  associazione   mafiosa   per   aver
contribuito, senza farne parte,  al  raggiungimento  delle  finalita'
illecite perseguite  dall'associazione  mafiosa  operante  in  Scicli
rafforzandone le capacita' operative nel settore della  raccolta  dei
rifiuti solidi urbani. 
    In particolare, per quanto attiene al primo cittadino,  fonti  di
prova richiamate nella citata  ordinanza  cautelare  hanno  posto  in
rilievo come, in occasione delle elezioni comunali svoltesi a  Scicli
nel maggio 2012, lo stesso si  sia  accordato  con  un  esponente  di
spicco della locale consorteria ottenendone l'appoggio nella raccolta
di voti per la competizione elettorale fornendo in cambio, gia' prima
delle elezioni, l'impegno di  affidare  alla  locale  consorteria  la
gestione della campagna elettorale ed in particolare l'affissione dei
manifesti elettorali e,  una  volta  eletto,  di  attivarsi  per  far
ottenere l'affidamento diretto, o in sub appalto, dell'esecuzione  di
lavori pubblici, contratti, licenze, posti di lavoro  in  favore  dei
partecipanti al sodalizio criminale o di persone ad esso contigue  ed
imprese ad esso riconducibili. 
    Elementi concreti provenienti anche da fonti  tecniche  di  prova
attestano come, dopo l'avvenuta elezione, il sindaco, in coerenza con
gli impegni presi con la menzionata cosca, abbia  assicurato  ad  uno
dei destinatari dell'ordinanza cautelare un particolare «collegamento
extra istituzionale», e come, in funzione  della  sua  carica,  abbia
agevolato l'ascesa dell'esponente criminale  in  seno  alla  societa'
incaricata di effettuare il servizio  di  raccolta  dei  rifiuti  per
conto del comune al punto  tale  da  consentirgli  di  esercitare  un
controllo sulla stessa imponendo anche assunzioni di parenti ed amici
nonche' licenziamenti nei confronti di dipendenti  che  tentavano  di
opporsi alla gestione dell'azienda esercitata  di  fatto  dal  citato
esponente mafioso. 
    L'organo ispettivo ha rilevato come la locale consorteria, per il
perseguimento dei propri  interessi  abbia  potuto  fare  riferimento
anche alla persona del vice sindaco e ad alcuni dipendenti comunali. 
    La condizione  di  precarieta'  istituzionale  dell'ente  risulta
altresi' dalla circostanza che la composizione della giunta  comunale
e' stata  caratterizzata  da  continui  rimpasti  dovuti  a  ripetute
revoche  dall'incarico  disposte  dal  sindaco  o   alle   dimissioni
presentate dagli stessi componenti l'organo esecutivo succedutisi nel
periodo di riferimento. Anche numerosi consiglieri  hanno  rassegnato
le proprie dimissioni, a riprova di una generalizzata  situazione  di
«disagio». 
    Viene altresi' segnalato come molti  tra  i  dipendenti  comunali
annoverino precedenti penali o di polizia. 
    L'attivita' di accesso ha appurato,  all'interno  dell'ente,  una
situazione  di  generale  disordine  amministrativo,   di   sviamento
dell'attivita'  di  gestione  dai  principi  di  legalita'   e   buon
andamento, elementi questi che costituiscono, nel  loro  insieme,  le
condizioni  prodromiche  per  il  determinarsi  del   condizionamento
mafioso, atteso che l'ingerenza criminale  risulta  piu'  agevole  in
condizioni di mancanza di rispetto  delle  procedure  amministrative,
consentendo tali circostanze  che  l'illegalita'  faccia  da  schermo
all'infiltrazione delle cosche locali. 
    Gli accertamenti effettuati hanno, peraltro,  posto  in  evidenza
l'indebita  ingerenza  degli  organi  politici   sull'operato   della
struttura burocratica, in contrasto con il principio  di  separazione
tra i poteri di indirizzo degli organi politici e quelli di  gestione
dell'apparato dirigente. 
    Tale  modus  operandi  ha  trovato  riscontro,  in   particolare,
nell'esame  dei  procedimenti  di  affidamento  della  gestione   dei
rifiuti, di assegnazione di posti ai mercati rionali  e  di  benefici
economici nonche' di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici. 
    Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti  solidi  urbani
e' stato aggiudicato nel gennaio  2011  a  seguito  di  procedura  ad
evidenza pubblica per  la  durata  di  sei  mesi  ad  una  ditta  poi
conferita, nel marzo 2011, nella  societa'  menzionata  nella  citata
ordinanza  cautelare.  Successivamente,  con  determine  dirigenziali
adottate in contrasto con le disposizioni dettate dalla normativa  di
settore, il predetto contratto, fino al 31 dicembre  2012,  e'  stato
oggetto di continue proroghe. 
    Da quella data e fino al 31 dicembre 2014 il  servizio  e'  stato
ulteriormente prorogato alla  medesima  societa'  con  una  serie  di
ordinanze sindacali, adottate sulla base di non comprovati motivi  di
contingibilita' e urgenza e di una non corretta interpretazione della
normativa regionale di riferimento che individua specifiche linee  di
indirizzo concernenti le procedure da attuarsi in  materia  di  ciclo
integrato di rifiuti. 
    Dall'esame delle predette  ordinanze  sindacali  emerge  come  le
stesse abbiano  in  effetti  un  testo  «fotocopia»  riproducendo  il
medesimo contenuto e generici riferimenti  a  circolari  senza  tener
conto degli ulteriori provvedimenti normativi regionali che  si  sono
man mano susseguiti, a dimostrazione della labile volonta'  dell'ente
di dare corretta attuazione alla legislazione di settore. 
    Significativa   in   tal   senso   e'    la    circostanza    che
l'amministrazione comunale e' addivenuta alla decisione di avviare le
procedure per la scelta del nuovo contraente solamente a far data dal
mese di luglio 2014, nonostante fosse stata  appositamente  istituita
una struttura amministrativa ad hoc con il compito di gestire la fase
di transizione del servizio di gestione integrata dei rifiuti. 
    Ulteriore elemento rilevante, che attesta una gestione  dell'ente
avulsa dal rispetto dei principi di legalita', e'  rappresentato  dal
contratto sottoscritto nel mese di maggio 2011,  tra  il  funzionario
responsabile del servizio  manutenzione  del  comune  e  la  societa'
affidataria del servizio, con il quale e' stato disposto,  di  fatto,
un  sostanziale  ampliamento   dell'oggetto   del   contratto   sopra
menzionato, perfezionato nel  gennaio  2011,  con  l'introduzione  di
ulteriori servizi aggiuntivi e  con  un  conseguente  incremento  del
corrispettivo economico, senza procedere all'indizione di  una  nuova
gara, in totale spregio  a  quanto  previsto  anche  dalla  normativa
comunitaria. 
    Altra  circostanza  che  emblematicamente  rileva  una   gestione
dell'ente  non  attenta  al  rispetto  delle  disposizioni  volte   a
contrastare l'infiltrazione mafiosa e' rappresentata dal fatto che  i
contratti sottoscritti con la societa' affidataria del servizio  sono
stati stipulati senza  acquisire  preventivamente  la  documentazione
antimafia, richiesta che invero e' stata effettuata solo nel mese  di
luglio 2014, cioe' solo  dopo  che  e'  stata  data  esecuzione  alla
menzionata ordinanza di custodia cautelare. 
    Concreti elementi  che  attestano  uno  sviamento  dell'attivita'
amministrativa dai principi di buon andamento e legalita' sono emersi
dall'analisi delle attivita' dal settore  commercio  con  particolare
riferimento alle  procedure  di  assegnazione  di  posti  ai  mercati
rionali. 
    Le indagini giudiziarie della Procura della Repubblica di Catania
e le risultanze  dell'accesso  ispettivo  hanno  infatti  evidenziato
ripetute anomalie e irregolarita' nei  procedimenti  di  assegnazione
delle postazioni mercatali. In particolare e' stato posto in  rilievo
che esponenti della  locale  consorteria  hanno  esercitato  illecite
forme di pressione nei confronti del funzionario  responsabile  della
gestione degli spazi di suolo pubblico  ottenendo  l'assegnazione  di
spazi in favore di persone segnalate a scapito di altri richiedenti. 
    Anche dall'esame del settore lavori pubblici e' emerso  un  modus
operandi non conforme ai principi di legalita'  e  corretta  gestione
amministrativa. 
    La procedura di affidamento dei lavori di urbanizzazione primaria
nella zona D2 del territorio comunale ha evidenziato come siano state
completamente disattese,  da  parte  della  stazione  appaltante,  le
disposizioni di legge in materia di certificazione antimafia. Non  e'
inoltre stato acquisito il prescritto documento unico di  regolarita'
contributiva. 
    L'organo ispettivo, nel porre in rilievo come da  tali  omissioni
possano conseguire l'aggiudicazione di appalti di lavori pubblici, di
rilevante importo, a ditte prive dei prescritti requisiti  di  legge,
ha provveduto ad interessare la competente Procura  della  Repubblica
in ordine all'ipotesi di reato di cui all'art. 328 c.p.. 
    Analoghe irregolarita' sono  state  riscontrate  nella  procedura
concernente la ristrutturazione edilizia di un asilo comunale  i  cui
lavori sono stati affidati, anche in questo caso, in violazione della
normativa  in   materia   di   certificazione   antimafia   e   senza
l'acquisizione del documento unico di regolarita' contributiva. 
    L'organo ispettivo ha posto in rilievo che la preventiva,  dovuta
richiesta  da   parte   della   stazione   appaltante   dell'apposita
certificazione antimafia avrebbe consentito di accertare la  presenza
di elementi ostativi alla concessione dell'appalto  pubblico,  atteso
che  la  titolarita'  dell'azienda  che  ha  ottenuto  l'appalto   in
questione e' riconducibile ad una persona con  precedenti  per  gravi
reati quali  associazione  per  delinquere,  turbata  liberta'  degli
incanti, corruzione per  atti  d'ufficio,  truffa  aggravata  per  il
conseguimento di erogazioni pubbliche ed altri reati. 
    L'evidenziato contesto ambientale, notoriamente caratterizzato da
un'elevata presenza di organizzazioni  criminali,  avrebbe  richiesto
una puntuale osservanza delle disposizioni dettate dalla legislazione
antimafia per l'affidamento di lavori  pubblici  la  cui  riscontrata
disapplicazione ha permesso, in quel territorio, a soggetti e aziende
controindicate  vicini  alla  criminalita'  organizzata  di  ottenere
l'affidamento di opere e servizi. 
    Ulteriore circostanza significativa da  cui  si  rileva  come  la
gestione amministrativa  dell'ente  sia  stata  poco  orientata  alla
tutela degli interessi generali ed  al  contrasto  dei  tentativi  di
condizionamento della criminalita' organizzata e'  rappresentata  dal
fatto  che,  sebbene  l'amministrazione  comunale  abbia  formalmente
aderito al protocollo di legalita' «Carlo Alberto Dalla  Chiesa»,  ha
poi di sostanzialmente  disapplicato  le  disposizioni  dallo  stesso
previste. L'organo ispettivo ha infatti posto in rilievo che  l'unica
attivita'  in  parziale  adesione  al   citato   protocollo,   svolta
dall'ufficio tecnico comunale, sia stata quella di allegare ai  bandi
di gara un elenco  delle  dichiarazioni  che  le  ditte  partecipanti
debbono produrre, salvo poi astenersi dall'esercitare alcuna forma di
controllo e verifica in ordine all'adempimento degli obblighi assunti
dalle stesse. 
    Diffuse e sistematiche irregolarita' sono state  accertate  anche
nell'ambito dei lavori disposti con ordinanze di  somma  urgenza.  La
commissione d'indagine ha evidenziato il frequente utilizzo  di  tale
strumento in assenza dei presupposti  richiesti  dalla  normativa  di
settore. 
    Significativo in tal senso il ricorso  alla  procedura  di  somma
urgenza per i lavori di montaggio e smontaggio di  un'impalcatura  in
occasione  di  una  locale  ricorrenza  la   cui   cadenza   annuale,
preordinata,  avrebbe  dovuto,  piu'  correttamente,  condurre   alla
definizione del  relativo  iter  burocratico  utilizzando,  in  tempo
utile, la procedura amministrativa ordinaria all'uopo prevista. 
    Elementi   rilevanti   che   significativamente   attestano    il
condizionamento operato  dalla  locale  criminalita'  sulla  gestione
amministrativa dell'ente sono emersi  dall'esame  dei  provvedimenti,
concernenti interventi di assistenza socio - economica, effettuata  a
«campione». La concessione di tali benefici e'  stata  frequentemente
disposta in  favore  di  persone  riconducibili,  anche  per  vincoli
parentali, a soggetti appartenenti alla locale consorteria criminale,
destinatari della  menzionata  ordinanza  cautelare,  sulla  base  di
motivazioni  del  tutto  vaghe  e  generiche  e  senza   un'esplicita
definizione dei motivi di grave disagio lamentato dai richiedenti. 
    Le  circostanze  analiticamente  esaminate   e   dettagliatamente
riferite nella relazione del Prefetto hanno  rivelato  una  serie  di
condizionamenti, nell'amministrazione comunale  di  Scicli,  volti  a
perseguire  fini  diversi  da   quelli   istituzionali,   che   hanno
determinato   lo   svilimento   e   la   perdita   di    credibilita'
dell'istituzione locale, nonche' il pregiudizio degli interessi della
collettivita',  rendendo  necessario  l'intervento  dello  Stato  per
assicurare la riconduzione dell'ente alla legalita'. 
    Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del
provvedimento  di  scioglimento  del  consiglio  comunale  di  Scicli
(Ragusa), ai sensi dell'art. 143 del decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267. 
    In  relazione  alla  presenza  ed  all'estensione  dell'influenza
criminale,  si  rende  necessario  che  la  durata   della   gestione
commissariale sia determinata in diciotto mesi. 
      Roma, 27 aprile 2015 
 
                                     Il Ministro dell'interno: Alfano