Art. 3 
 
 
        Progetti di servizio civile dei corpi civili di pace 
 
  1. Con decreto del capo del Dipartimento, sentiti  il  MAECI  e  la
Consulta  nazionale  per  il  servizio  civile,   entro   60   giorni
dall'entrata in vigore del presente  decreto,  sono  disciplinate  le
caratteristiche e le modalita' per la redazione del bando speciale  e
la  presentazione  dei  progetti  di  servizio  civile  nazionale  da
realizzare in Italia e all'estero per la  sperimentazione  dei  corpi
civili di pace, e detta i criteri per la selezione e  la  valutazione
degli stessi. 
  2.  I  progetti   indicano   la   tipologia   del   conflitto   e/o
dell'emergenza ambientale, le attivita' che l'ente o l'organizzazione
intende  svolgere,  le  modalita'  di  attuazione,  l'impatto   delle
attivita'  sulle   dinamiche   del   conflitto,   le   modalita'   di
coinvolgimento dei giovani in servizio civile, le caratteristiche  di
idoneita' fisica e psicologica, di  preparazione  e  specializzazione
personale, di conoscenza delle lingue straniere che i giovani  devono
possedere  per  partecipare  utilmente  al  progetto,   i   programmi
dettagliati dei percorsi formativi,  generali  e  specifici,  di  cui
all'articolo 6. Limitatamente ai  progetti  da  svolgere  all'estero,
deve essere richiesta la conoscenza della lingua  inglese  almeno  al
livello B2 del quadro comune di riferimento  dell'Unione  europea  di
conoscenza delle lingue straniere e di una seconda lingua straniera. 
  3.  I  Paesi  esteri  in  cui  possono  svolgersi   progetti   sono
individuati dal MAECI, di concerto con il Dipartimento. 
  4. La selezione dei  progetti  e'  effettuata  da  una  commissione
nominata dal Capo del Dipartimento di cui fa parte un  rappresentante
del MAECI.