Art. 3 Progetti di servizio civile dei corpi civili di pace 1. Con decreto del capo del Dipartimento, sentiti il MAECI e la Consulta nazionale per il servizio civile, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le caratteristiche e le modalita' per la redazione del bando speciale e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero per la sperimentazione dei corpi civili di pace, e detta i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi. 2. I progetti indicano la tipologia del conflitto e/o dell'emergenza ambientale, le attivita' che l'ente o l'organizzazione intende svolgere, le modalita' di attuazione, l'impatto delle attivita' sulle dinamiche del conflitto, le modalita' di coinvolgimento dei giovani in servizio civile, le caratteristiche di idoneita' fisica e psicologica, di preparazione e specializzazione personale, di conoscenza delle lingue straniere che i giovani devono possedere per partecipare utilmente al progetto, i programmi dettagliati dei percorsi formativi, generali e specifici, di cui all'articolo 6. Limitatamente ai progetti da svolgere all'estero, deve essere richiesta la conoscenza della lingua inglese almeno al livello B2 del quadro comune di riferimento dell'Unione europea di conoscenza delle lingue straniere e di una seconda lingua straniera. 3. I Paesi esteri in cui possono svolgersi progetti sono individuati dal MAECI, di concerto con il Dipartimento. 4. La selezione dei progetti e' effettuata da una commissione nominata dal Capo del Dipartimento di cui fa parte un rappresentante del MAECI.