Art. 5 Formazione dei giovani volontari 1. I progetti di cui all'articolo 3, prevedono programmi di formazione generale teorico-pratica, di durata non inferiore a 100 ore in materie rilevanti per il settore di impiego, con una quota di formazione a distanza non superiore al 30 per cento, e programmi di formazione specifica, anche attraverso tirocinio di almeno 70 ore presso l'ente o l'organizzazione proponente, da realizzarsi nella zona di intervento. 2. La durata della formazione specifica potra' essere estesa per specifiche esigenze del progetto. 3. La formazione dei giovani volontari ammessi alla sperimentazione dei corpi civili di pace e' effettuata dall'ente o dall'organizzazione proponente il progetto in collaborazione o in partenariato con centri studi o di ricerca, associazioni o istituti universitari, italiani o stranieri, ovvero con altri organismi nazionali ed internazionali con esperienza e competenza nelle materie previste nei progetti stessi. 4. Per la formazione generale e specifica dei giovani ammessi alla sperimentazione dei corpi civili di pace sara' riconosciuto all'ente o all'organizzazione una quota di 700,00 euro per ciascun giovane volontario avviato al servizio.