Art. 11 Punteggi per la formazione della graduatoria 1. Al fine della formazione della graduatoria la Commissione di valutazione assegna ad ogni istanza di contributo il seguente punteggio utile: a) punti 0,5 nel caso in cui l'Ente Locale sia finanziato dal Fondo nel triennio in corso 2014-2016, per un progetto destinato all'accoglienza di adulti e/o persone disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessita' di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica o prolungata; b) punti 2 nel caso in cui l'Ente Locale sia finanziato dal Fondo nel triennio in corso 2014-2016, prevedendo servizi esclusivamente destinati ai minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale o umanitaria; c) punti 0,5 nel caso in cui l'Ente Locale abbia partecipato, in qualita' di partner, alla realizzazione di un progetto finanziato dal Fondo nel triennio in corso 2014-2016; d) punti da 1 a 3 nel caso in cui l'Ente Locale titolare di un progetto SPRAR ha messo a disposizione posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati in seguito alla richiesta formulata dal Ministero dell'interno con circolare del 23 luglio 2014; e) punti 1,5 nel caso in cui l'Ente Locale non sia mai stato finanziato dal Fondo; f) punti 1 nel caso in cui l'Ente Locale proponente offra il numero di posti massimo previsti dall'art. 7, comma 3 del presente decreto; g) punti da 0,20 a 0,40 se l'Ente Locale mette a disposizione posti per l'accoglienza di minori di genere femminile (massimo del 30 per cento del numero di posti complessivi del progetto); h) punti da 1 a 3 se l'Ente Locale mette a disposizione della rete nazionale una percentuale maggiore di posti rispetto al minimo previsto dall'art. 7, comma 1 del presente decreto; i) punti da 0,50 a 2 se l'Ente Locale mette a disposizione posti aggiuntivi su richiesta del Ministero dell'interno (minimo 20 per cento - massimo 50 per cento dei posti complessivi del progetto); l) punti 0,20 per ogni 5 per cento in piu' di cofinanziamento rispetto al 20 per cento previsto dall'art. 1-sexies, comma 2 del decreto-legge n. 416/1989 convertito nella legge n. 39/1990 e dettagliato secondo i criteri previsti dall'allegato «C1» fino ad un massimo 0,60; m) punti da 0 a 5 per la qualita' della proposta progettuale presentata; n) punti da 0 a 6 per il livello di aderenza ai parametri previsti dalle «Linee Guida». 2. In caso di parita' di punteggio, il titolo di preferenza e' costituito dal maggior numero di posti riservati dall'Ente Locale in favore dello SPRAR. In caso di ulteriore parita' di punteggio, saranno prioritariamente ammessi gli Enti Locali ubicati nelle regioni dove insistono strutture di prima accoglienza per MSNA finanziate nell'ambito dell'avviso pubblico di cui all'art. 3, comma 2.