Art. 11 
 
            Punteggi per la formazione della graduatoria 
 
  1. Al fine della formazione della  graduatoria  la  Commissione  di
valutazione  assegna  ad  ogni  istanza  di  contributo  il  seguente
punteggio utile: 
    a) punti 0,5 nel caso in cui l'Ente  Locale  sia  finanziato  dal
Fondo nel triennio in corso  2014-2016,  per  un  progetto  destinato
all'accoglienza di  adulti  e/o  persone  disabili  e/o  con  disagio
mentale o psicologico e/o con  necessita'  di  assistenza  sanitaria,
sociale e domiciliare, specialistica o prolungata; 
    b) punti 2 nel caso in cui l'Ente Locale sia finanziato dal Fondo
nel triennio in corso 2014-2016,  prevedendo  servizi  esclusivamente
destinati ai minori stranieri non accompagnati  richiedenti  asilo  o
titolari di protezione internazionale o umanitaria; 
    c) punti 0,5 nel caso in cui l'Ente Locale abbia partecipato,  in
qualita' di partner, alla realizzazione di un progetto finanziato dal
Fondo nel triennio in corso 2014-2016; 
    d) punti da 1 a 3 nel caso in cui l'Ente Locale  titolare  di  un
progetto SPRAR ha messo a disposizione  posti  per  l'accoglienza  di
minori stranieri non accompagnati in seguito alla richiesta formulata
dal Ministero dell'interno con circolare del 23 luglio 2014; 
    e) punti 1,5 nel caso in cui l'Ente  Locale  non  sia  mai  stato
finanziato dal Fondo; 
    f) punti 1 nel caso in cui  l'Ente  Locale  proponente  offra  il
numero di posti massimo previsti dall'art. 7, comma  3  del  presente
decreto; 
    g) punti da 0,20 a 0,40 se l'Ente  Locale  mette  a  disposizione
posti per l'accoglienza di minori di genere femminile (massimo del 30
per cento del numero di posti complessivi del progetto); 
    h) punti da 1 a 3 se l'Ente Locale  mette  a  disposizione  della
rete nazionale una percentuale maggiore di posti rispetto  al  minimo
previsto dall'art. 7, comma 1 del presente decreto; 
    i) punti da 0,50 a 2 se l'Ente Locale mette a disposizione  posti
aggiuntivi su richiesta del Ministero  dell'interno  (minimo  20  per
cento - massimo 50 per cento dei posti complessivi del progetto); 
    l) punti 0,20 per ogni 5 per cento  in  piu'  di  cofinanziamento
rispetto al 20 per cento previsto dall'art.  1-sexies,  comma  2  del
decreto-legge  n.  416/1989  convertito  nella  legge  n.  39/1990  e
dettagliato secondo i criteri previsti dall'allegato «C1» fino ad  un
massimo 0,60; 
    m) punti da 0 a 5 per  la  qualita'  della  proposta  progettuale
presentata; 
    n) punti da 0 a  6  per  il  livello  di  aderenza  ai  parametri
previsti dalle «Linee Guida». 
  2. In caso di parita' di punteggio,  il  titolo  di  preferenza  e'
costituito dal maggior numero di posti riservati dall'Ente Locale  in
favore dello SPRAR.  In  caso  di  ulteriore  parita'  di  punteggio,
saranno  prioritariamente  ammessi  gli  Enti  Locali  ubicati  nelle
regioni dove  insistono  strutture  di  prima  accoglienza  per  MSNA
finanziate nell'ambito dell'avviso pubblico di cui all'art. 3,  comma
2.