Art. 12 
 
                       Decreto di ripartizione 
 
  1. Il piano di ripartizione del Fondo e' definito dalla Commissione
di cui all'art. 10 che assegna  all'Ente  Locale,  sulla  base  della
graduatoria, un sostegno finanziario non superiore all'80  per  cento
del costo totale del singolo progetto territoriale. 
  2. Il Ministro dell'interno, acquisita la graduatoria redatta dalla
Commissione di valutazione e sentita la Conferenza Unificata, di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta  il
decreto di ripartizione del Fondo. 
  3. La  graduatoria  degli  Enti  Locali  ammessi  a  contributo  e'
pubblicata  sui  siti  internet  del  Ministero  dell'interno  e  del
Servizio Centrale. 
  4.   Dell'assegnazione   del   contributo   e'   data,    altresi',
comunicazione all'Ente Locale beneficiario, nonche' alla Prefettura -
UTG territorialmente competente.