Art. 12 Decreto di ripartizione 1. Il piano di ripartizione del Fondo e' definito dalla Commissione di cui all'art. 10 che assegna all'Ente Locale, sulla base della graduatoria, un sostegno finanziario non superiore all'80 per cento del costo totale del singolo progetto territoriale. 2. Il Ministro dell'interno, acquisita la graduatoria redatta dalla Commissione di valutazione e sentita la Conferenza Unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il decreto di ripartizione del Fondo. 3. La graduatoria degli Enti Locali ammessi a contributo e' pubblicata sui siti internet del Ministero dell'interno e del Servizio Centrale. 4. Dell'assegnazione del contributo e' data, altresi', comunicazione all'Ente Locale beneficiario, nonche' alla Prefettura - UTG territorialmente competente.