Art. 13 Variazioni del servizio finanziato 1. I servizi indicati nei progetti che, entrati in graduatoria, sono stati ammessi al riparto del Fondo, non possono subire, nella fase attuativa, variazioni nei loro elementi essenziali. Costituiscono elementi essenziali: a) il rapporto tra l'Ente Locale titolare del progetto e lo/gli Ente/i attuatore/i; b) la/le struttura/e d'accoglienza indicata/e nella proposta progettuale. 2. In presenza di gravi motivi, l'Ente Locale ammesso al finanziamento puo' sottoporre, per le conseguenti determinazioni, proposta di variazioni dei suddetti elementi essenziali del progetto, corredata da idonea documentazione, alla Direzione Centrale che acquisisce il parere del Servizio Centrale. 3. Le variazioni non autorizzate, ai sensi del presente articolo, comportano la revoca del contributo di cui all'art. 16. 4. La rimodulazione del piano finanziario preventivo, da presentare al Servizio Centrale nel mese di novembre di entrambi gli anni non puo' pregiudicare la qualita' dei servizi offerti ai minori e deve obbligatoriamente rispettare la percentuale del 20 per cento relativamente alla voce di spesa di cui alla lettera b) del suddetto piano finanziario (integrazione e spese generali).