Art. 13 
 
                 Variazioni del servizio finanziato 
 
  1. I servizi indicati nei progetti  che,  entrati  in  graduatoria,
sono stati ammessi al riparto del Fondo, non  possono  subire,  nella
fase attuativa, variazioni nei loro elementi essenziali. 
  Costituiscono elementi essenziali: 
    a) il rapporto tra l'Ente Locale titolare del progetto  e  lo/gli
Ente/i attuatore/i; 
    b) la/le  struttura/e  d'accoglienza  indicata/e  nella  proposta
progettuale. 
  2.  In  presenza  di  gravi  motivi,  l'Ente  Locale   ammesso   al
finanziamento puo' sottoporre,  per  le  conseguenti  determinazioni,
proposta di variazioni dei suddetti elementi essenziali del progetto,
corredata da  idonea  documentazione,  alla  Direzione  Centrale  che
acquisisce il parere del Servizio Centrale. 
  3. Le variazioni non autorizzate, ai sensi del  presente  articolo,
comportano la revoca del contributo di cui all'art. 16. 
  4. La rimodulazione del piano finanziario preventivo, da presentare
al Servizio Centrale nel mese di novembre di entrambi  gli  anni  non
puo' pregiudicare la qualita' dei servizi offerti ai  minori  e  deve
obbligatoriamente  rispettare  la  percentuale  del  20   per   cento
relativamente alla voce di spesa di cui alla lettera b) del  suddetto
piano finanziario (integrazione e spese generali).