Art. 16 
 
                        Revoca del contributo 
 
  1. All'atto dell'assegnazione del contributo,  a  ciascun  progetto
viene attribuito un punteggio complessivo di 20 punti. 
  2. Tale punteggio subisce decurtazioni nella misura indicata  nella
tabella «D», a seguito dell'accertata  inosservanza  di  uno  o  piu'
obblighi previsti dal presente  decreto  e  dalle  «Linee  Guida»,  a
fronte del monitoraggio effettuato dal Servizio  Centrale.  Per  ogni
inosservanza accertata verra' inviato all'Ente Locale  un  avviso  da
parte della Direzione Centrale, per il tramite del Servizio Centrale,
con l'invito ad  ottemperare  alle  inosservanze  rilevate  entro  il
termine  assegnato,  pena   la   decurtazione   del   punteggio.   La
decurtazione del punteggio  attribuito  puo'  comportare  la  revoca,
parziale o totale, del contributo, attraverso  un  provvedimento  del
Direttore    Centrale    in    misura    proporzionale    all'entita'
dell'inosservanza accertata. 
  3. La revoca parziale del contributo e' disposta in presenza di una
decurtazione di punteggio compresa tra 8 e 13 punti  complessivi.  La
revoca  totale  del  contributo  e'  disposta  in  presenza  di   una
decurtazione di punteggio compresa tra 14  e  20  punti  complessivi.
Qualora l'Ente Locale presenti domanda di contributo per il  triennio
successivo, le decurtazioni di  punteggio  e  la  revoca  parziale  o
totale saranno considerate dalla Commissione in sede  di  valutazione
della  proposta  progettuale   ai   fini   della   formazione   della
graduatoria. 
  4. In caso di revoca, l'importo del  contributo  da  restituire  e'
versato  dall'Ente  Locale  secondo  le   modalita'   contenute   nel
provvedimento di decadenza adottato dal Direttore Centrale.