Art. 2 
 
         Soggetti proponenti e condizioni di partecipazione 
 
  1. Sono ammessi a presentare  proposte  progettuali  a  valere  sul
presente  decreto  gli  Enti  Locali,  come  definiti   dal   decreto
legislativo n.  267/2000  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,
singolarmente ovvero in associazione formalmente costituita. 
  2. In  caso  di  progetto  presentato  da  un  Soggetto  Proponente
Associato deve essere individuato un «Capofila»  che  risponde,  come
unico  interlocutore  dell'Amministrazione,  per   la   realizzazione
dell'intero progetto. 
  3. Gli Enti Locali proponenti, nel rispetto di quanto stabilito dal
presente decreto, dalle «Linee Guida» e dalla  normativa  vigente  in
materia, possono  procedere  all'affidamento  ad  un  Soggetto  terzo
dell'esecuzione di uno o piu' servizi specifici del progetto. 
  4. Ciascun Soggetto proponente puo' individuare  uno  o  piu'  Enti
Attuatori indicandoli all'interno dell'apposita sezione  prevista  al
punto 8 dell'Allegato B - Modello di domanda di contributo.