Art. 2 Soggetti proponenti e condizioni di partecipazione 1. Sono ammessi a presentare proposte progettuali a valere sul presente decreto gli Enti Locali, come definiti dal decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, singolarmente ovvero in associazione formalmente costituita. 2. In caso di progetto presentato da un Soggetto Proponente Associato deve essere individuato un «Capofila» che risponde, come unico interlocutore dell'Amministrazione, per la realizzazione dell'intero progetto. 3. Gli Enti Locali proponenti, nel rispetto di quanto stabilito dal presente decreto, dalle «Linee Guida» e dalla normativa vigente in materia, possono procedere all'affidamento ad un Soggetto terzo dell'esecuzione di uno o piu' servizi specifici del progetto. 4. Ciascun Soggetto proponente puo' individuare uno o piu' Enti Attuatori indicandoli all'interno dell'apposita sezione prevista al punto 8 dell'Allegato B - Modello di domanda di contributo.