Art. 4 
 
      Capacita' ricettiva, durata degli interventi e contributi 
 
  1. Il Capo Dipartimento, con apposito provvedimento, stabilisce  la
capacita' ricettiva dello SPRAR in un numero  non  inferiore  a  1000
posti di accoglienza relativi ai MSNA anche  richiedenti/titolari  di
protezione internazionale. 
  2. Le proposte progettuali  dovranno  prevedere  la  realizzazione,
fino al 31 dicembre 2016, degli interventi di cui all'art.  3,  comma
2. 
  3. Il contributo per  l'accoglienza  e'  previsto  per  un  importo
massimo pari a euro 45 pro/die pro/capite, incrementato di un massimo
del 20 per cento per le spese per l'integrazione  e  spese  generali,
cosi' come previsto dal piano finanziario preventivo. 
  4. L'Ente Locale contribuisce,  a  titolo  di  cofinanziamento,  in
misura non inferiore al 20 per  cento  del  costo  complessivo  della
singola  proposta  progettuale  cosi'   come   indicato   nel   piano
finanziario di cui all'allegato «C».