Art. 4 Capacita' ricettiva, durata degli interventi e contributi 1. Il Capo Dipartimento, con apposito provvedimento, stabilisce la capacita' ricettiva dello SPRAR in un numero non inferiore a 1000 posti di accoglienza relativi ai MSNA anche richiedenti/titolari di protezione internazionale. 2. Le proposte progettuali dovranno prevedere la realizzazione, fino al 31 dicembre 2016, degli interventi di cui all'art. 3, comma 2. 3. Il contributo per l'accoglienza e' previsto per un importo massimo pari a euro 45 pro/die pro/capite, incrementato di un massimo del 20 per cento per le spese per l'integrazione e spese generali, cosi' come previsto dal piano finanziario preventivo. 4. L'Ente Locale contribuisce, a titolo di cofinanziamento, in misura non inferiore al 20 per cento del costo complessivo della singola proposta progettuale cosi' come indicato nel piano finanziario di cui all'allegato «C».