Art. 5 
 
                     Presentazione della domanda 
 
  1. Accedono  alla  ripartizione  delle  disponibilita'  del  Fondo,
riservate  al  sostegno  finanziario  dei  servizi  di  cui  all'art.
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,  convertito  con
modificazioni dalla legge n.  39/1990,  gli  Enti  Locali,  che,  nel
superiore interesse dei minori, si impegnano a  garantire  i  servizi
indicati nelle «Linee Guida». 
  2. Per accedere  alla  ripartizione  del  Fondo,  gli  Enti  Locali
presentano, in carta libera, domanda di contributo  sottoscritta  dal
rappresentante  dell'Ente  Locale,  utilizzando  esclusivamente   gli
appositi modelli «B», «B1», «B2», «C» e  «C1»  allegati  al  presente
decreto, di cui all'art. 17. 
  3. Gli Enti Locali devono inoltre produrre i seguenti documenti: 
    a) copia del documento di identita', in corso di  validita',  del
legale rappresentante dell'Ente Locale che ha presentato la domanda o
di un suo delegato; 
    b) lettere di adesione di  Enti  Locali  che  offrono  servizi  a
favore del progetto o sul cui territorio insistono  le  strutture  di
accoglienza; 
    c) dichiarazione di impegno dell'Ente Locale di avvalersi di  uno
o piu' Enti Attuatori con pluriennale, consecutiva  esperienza  nella
presa in carico di  MSNA  anche  richiedenti/titolari  di  protezione
internazionale comprovata da attivita' e servizi in essere al momento
della presentazione della domanda (nei  casi  in  cui  l'Ente  Locale
intenda avvalersi di Ente Attuatore); 
    d)  autorizzazione  e/o   accreditamento   della   struttura   di
accoglienza per i minori come previsto dalla  normativa  regionale  e
nazionale, laddove non sussista ancora un recepimento  regionale  del
decreto ministeriale n. 308/2001. 
  4. E' ammissibile una sola domanda  di  contributo  per  ogni  Ente
Locale anche se presentata in forma associata. 
  5. Le domande, in duplice copia, devono essere consegnate a mano  o
inviate, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero
dell'interno - Dipartimento per liberta' civili  e  l'immigrazione  -
Direzione centrale per i servizi civili per l'immigrazione e l'asilo,
Piazza del Viminale s.n.c. - 00184  Roma,  entro  le  ore  16,00  del
sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.