Art. 5 Presentazione della domanda 1. Accedono alla ripartizione delle disponibilita' del Fondo, riservate al sostegno finanziario dei servizi di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge n. 39/1990, gli Enti Locali, che, nel superiore interesse dei minori, si impegnano a garantire i servizi indicati nelle «Linee Guida». 2. Per accedere alla ripartizione del Fondo, gli Enti Locali presentano, in carta libera, domanda di contributo sottoscritta dal rappresentante dell'Ente Locale, utilizzando esclusivamente gli appositi modelli «B», «B1», «B2», «C» e «C1» allegati al presente decreto, di cui all'art. 17. 3. Gli Enti Locali devono inoltre produrre i seguenti documenti: a) copia del documento di identita', in corso di validita', del legale rappresentante dell'Ente Locale che ha presentato la domanda o di un suo delegato; b) lettere di adesione di Enti Locali che offrono servizi a favore del progetto o sul cui territorio insistono le strutture di accoglienza; c) dichiarazione di impegno dell'Ente Locale di avvalersi di uno o piu' Enti Attuatori con pluriennale, consecutiva esperienza nella presa in carico di MSNA anche richiedenti/titolari di protezione internazionale comprovata da attivita' e servizi in essere al momento della presentazione della domanda (nei casi in cui l'Ente Locale intenda avvalersi di Ente Attuatore); d) autorizzazione e/o accreditamento della struttura di accoglienza per i minori come previsto dalla normativa regionale e nazionale, laddove non sussista ancora un recepimento regionale del decreto ministeriale n. 308/2001. 4. E' ammissibile una sola domanda di contributo per ogni Ente Locale anche se presentata in forma associata. 5. Le domande, in duplice copia, devono essere consegnate a mano o inviate, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero dell'interno - Dipartimento per liberta' civili e l'immigrazione - Direzione centrale per i servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, Piazza del Viminale s.n.c. - 00184 Roma, entro le ore 16,00 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.