Art. 7 Capacita' ricettiva dei singoli servizi di accoglienza 1. Gli Enti Locali che presentano domanda di contributo debbono destinare allo SPRAR una percentuale minima del 70 per cento dei posti complessivi indicati nella proposta progettuale. 2. All'assegnazione di tali posti provvede direttamente la Direzione Centrale tramite il Servizio Centrale, anche nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 140/2005 relativamente ai minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale. 3. La capacita' ricettiva complessiva dei servizi di accoglienza non deve essere inferiore a 6 posti ne' superiore a 70: a) fino ad un massimo di dieci posti di accoglienza per gli Enti Locali, singoli o consorziati, con popolazione complessiva fino a 5.000 abitanti; b) fino ad un massimo di venti posti per i servizi di accoglienza per gli Enti Locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 5.001 e 15.000 abitanti; c) fino ad un massimo di trenta posti di accoglienza per gli Enti Locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 15.001 e 50.000 abitanti; d) fino ad un massimo di quaranta posti di accoglienza per gli Enti Locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 50.001 e 200.000 abitanti; e) fino ad un massimo di cinquanta posti di accoglienza per gli Enti Locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 200.001 e 500.000 abitanti; f) fino ad un massimo di settanta posti di accoglienza per gli Enti Locali, singoli o consorziati, con una popolazione superiore a 500.001 abitanti. 4. Nel caso in cui la domanda di contributo e' presentata da Enti Locali in forma associata, il numero degli abitanti va calcolato in base alla popolazione dei soli comuni nel cui territorio sorgono le strutture di accoglienza. 5. Le strutture adibite all'accoglienza dei minori dovranno essere autorizzate/accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale di settore.