Art. 8 
 
               Capacita' ricettiva dei singoli servizi 
                      di accoglienza aggiuntivi 
 
  1. L'Ente Locale che presenta domanda di contributo ha facolta'  di
garantire, nel corso del periodo di vigenza del presente decreto e su
richiesta della  Direzione  Centrale  per  il  tramite  del  Servizio
Centrale, l'attivazione di una percentuale di posti  aggiuntivi  pari
ad un minimo del 20 per cento a un  massimo  del  50  per  cento  del
numero di posti effettivamente finanziati. 
  2. Nel caso in cui l'Ente Locale nella presentazione della  domanda
di contributo si impegni ad attivare i posti aggiuntivi ai sensi  del
comma 1, tale attivazione ha carattere obbligatorio. 
  3. Per i posti aggiuntivi non e'  richiesto  alcun  cofinanziamento
all'Ente Locale. Non e' necessario, inoltre, indicare  nella  domanda
di contributo, le strutture da destinare  all'attivazione  dei  posti
aggiuntivi, fermo restando  la  conformita'  delle  stesse  a  quanto
previsto dalle «Linee Guida» e dalle normative vigenti. 
  4. A partire dalla ricezione della  richiesta  di  attivazione  dei
posti aggiuntivi, gli Enti Locali sono tenuti ad  attivarli  entro  i
successivi 15 giorni lavorativi. 
  5.  Per  ogni  posto  aggiuntivo  attivato  viene  riconosciuto  un
contributo pro die/pro capite pari ad euro 45.