Art. 8 Capacita' ricettiva dei singoli servizi di accoglienza aggiuntivi 1. L'Ente Locale che presenta domanda di contributo ha facolta' di garantire, nel corso del periodo di vigenza del presente decreto e su richiesta della Direzione Centrale per il tramite del Servizio Centrale, l'attivazione di una percentuale di posti aggiuntivi pari ad un minimo del 20 per cento a un massimo del 50 per cento del numero di posti effettivamente finanziati. 2. Nel caso in cui l'Ente Locale nella presentazione della domanda di contributo si impegni ad attivare i posti aggiuntivi ai sensi del comma 1, tale attivazione ha carattere obbligatorio. 3. Per i posti aggiuntivi non e' richiesto alcun cofinanziamento all'Ente Locale. Non e' necessario, inoltre, indicare nella domanda di contributo, le strutture da destinare all'attivazione dei posti aggiuntivi, fermo restando la conformita' delle stesse a quanto previsto dalle «Linee Guida» e dalle normative vigenti. 4. A partire dalla ricezione della richiesta di attivazione dei posti aggiuntivi, gli Enti Locali sono tenuti ad attivarli entro i successivi 15 giorni lavorativi. 5. Per ogni posto aggiuntivo attivato viene riconosciuto un contributo pro die/pro capite pari ad euro 45.