Art. 9 
 
                         Costi inammissibili 
 
  1. Non sono ammissibili i costi: 
    a)  per  l'acquisto  di  immobili  o  relativi  al  pagamento  di
eventuali mutui accesi per l'acquisto degli stessi; 
    b) di adeguamento delle strutture da adibire all'accoglienza.