(Allegati-Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
 
    Linee guida per la presentazione delle domande di contributo 
   per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo 
       per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati 
 
 
  1. I minori stranieri non accompagnati nello SPRAR 
 
  1.1 Finalita' delle Linee guida 
  Le presenti Linee guida sono concepite come  strumento  a  supporto
degli Enti locali coinvolti nell'accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati, richiedenti asilo e non, e comprendono  le  indicazioni
operative relative sia  alla  progettazione  sia  alla  realizzazione
delle attivita' a favore dei minori accolti. 
  Gli  Enti  locali,  in  collaborazione   con   enti   del   privato
sociale/terzo settore si impegnano ad attivare  servizi  destinati  a
garantire i diritti di cui i  minori  sono  portatori  attraverso  un
articolato  percorso  di  accoglienza  che  mira  ad  incentivare  la
collaborazione  tra  tutti  i  soggetti  a  vario  titolo   coinvolti
nell'accoglienza e nella protezione dei msna, al fine di  giungere  a
risultati  sostenibili  e  riproducibili  su  tutto   il   territorio
nazionale. A totale beneficio di un percorso di accoglienza che  miri
all'integrazione  e  all'inclusione  sociale  dei  minori  ospiti  si
valorizza  l'approccio  di  "accoglienza  integrata"  sperimentato  e
sviluppato negli anni nell'ambito dello SPRAR. 
  Per  quanto  riguarda  ulteriori  approfondimenti   rispetto   alle
modalita' di attivazione e di  gestione  di  servizi  di  accoglienza
integrata, in aggiunta  alle  presenti  Linee  guida,  si  rinvia  al
"Manuale operativo per l'attivazione e la  gestione  dei  servizi  di
accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari  di  protezione
internazionale", di seguito denominato "Manuale operativo SPRAR" e al
"Manuale unico di rendicontazione" (a  cura  dal  Servizio  Centrale,
disponibili sul sito web: http://www.serviziocentrale.it). 
 
  1.2 I minori stranieri non accompagnati e le azioni a loro tutela 
  Il  beneficiario  degli  interventi  e'  il  Minore  straniero  non
accompagnato (MSNA) in quanto cittadino di paesi terzi o  apolide  di
eta' inferiore ai diciotto anni che entra nel territorio degli  Stati
membri dell'UE  senza  essere  accompagnato  da  una  persona  adulta
responsabile per esso in base alla legge o agli usi, finche'  non  ne
assuma effettivamente la custodia una persona per esso  responsabile,
ovvero il minore che viene lasciato senza accompagnamento  una  volta
entrato nel territorio di uno Stato  membro  (vd.  Dlgs  n.85  del  7
aprile 2003 art. 2). 
  Uno  degli  obiettivi  degli  interventi  e'  proprio   quello   di
verificare l'effettiva condizione di non accompagnato del minore  ed,
eventualmente, prevedere  per  lo  stesso  un  adeguato  percorso  di
integrazione socio-educativa. Puo' accadere infatti  che,  nel  corso
del periodo di accoglienza, subentrino alcuni  elementi  (ad  esempio
l'opportunita' di inoltrare richiesta di protezione internazionale  o
la  presenza  di  parenti),  che  determinano  una  nuova  condizione
giuridica e sociale del minore. In  questo  caso,  al  minore  dovra'
essere garantito il percorso specifico per  assicurargli  la  miglior
protezione. 
  Gli Enti locali nella presa in  carico  del  minore  straniero  non
accompagnato dovranno assicurare servizi destinati a garantire: 
 • i diritti di cui e' portatore il minore straniero non accompagnato
   secondo la normativa nazionale e internazionale vigente; 
 • la regolarizzazione dello status giuridico del minore,  altrimenti
   esposto ad una condizione di rischio e debolezza; 
 • l'avvio graduale del minore verso l'autonomia e  l'inclusione  nel
   tessuto sociale del territorio  tenendo  sempre  presente  il  suo
   superiore interesse. 
 
  L'Ente locale titolare del progetto SPRAR,  in  base  alle  proprie
prerogative e ferme restando le responsabilita'  degli  altri  attori
istituzionali  del  territorio  a  vario  titolo  coinvolti,   dovra'
prevedere  interventi  articolati  nel  periodo  di  accoglienza  per
raggiungere le seguenti finalita'/obiettivi: 
 • collocamento  in  luogo  sicuro  del  minore,  sia  in   strutture
   autorizzate sia presso famiglie individuate e selezionate  secondo
   criteri prestabiliti  in  base  a  norme  e  regolamenti  vigenti,
   tenendo conto, in modo  particolare,  dell'eta'  e  del  paese  di
   provenienza del minore; 
 • assistenza socio-psicologica, sanitaria e orientamento legale; 
 • supporto di mediatori linguistico-culturali; 
 • verifica  della  presenza  di  parenti,  connazionali  o   persone
   disponibili ad una eventuale presa in carico del minore; 
 • apertura della tutela; 
 • regolarizzazione dello  status  giuridico  e  della  presenza  sul
   territorio; 
 • iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale; 
 • insegnamento di base della lingua italiana; 
 • inserimento scolastico e professionale e attivazione di servizi  a
   sostegno dell'integrazione socio-lavorativa del minore; 
 • definizione di un progetto  socio-educativo  individualizzato  per
   ciascun minore che sara'  formulato  tenendo  sempre  presente  il
   supremo interesse del minore, le sue aspettative e competenze,  il
   suo progetto migratorio, oltre ad essere preferibilmente condiviso
   anche  dal  tutore  e  aggiornato  durante  l'intero  periodo   di
   accoglienza. 
 
  2. Azioni previste ed elementi qualitativi 
 
  2.1. Collocamento in luogo sicuro e accoglienza integrata 
  Sono ammesse tutte  le  modalita'  di  accoglienza  previste  dalla
normativa in vigore  e  che  rispondono  alle  prassi  operative  che
ciascun Ente  locale  adotta  in  materia  di  minori  stranieri  non
accompagnati. Nel caso di accoglienza in struttura: 
 • dovra'  essere  regolarmente  autorizzata  e  certificata  a   tal
   funzione secondo la normativa regionale  e  nazionale  vigente  in
   materia di strutture residenziali per minori; 
 • dovra' essere dotata di  un  regolamento  interno  tradotto  nelle
   lingue comprese dagli ospiti, condiviso con ogni minore accolto  e
   dallo stesso sottoscritto; 
 • dovra' essere rispettato il rapporto tra il numero  del  personale
   stabilmente presente nella struttura e quello degli  utenti  sulla
   base della normativa regionale e nazionale  di  riferimento  cosi'
   come le singole professionalita' coinvolte; 
 • dovranno essere rispettate le  tradizioni  culturali  e  religiose
   degli ospiti; 
 • dovra' essere garantita la fornitura di beni di  prima  necessita'
   quali prodotti per l'igiene personale e vestiario; 
 • dovra' essere previsto un "pocket money" da erogarsi in base  alle
   modalita' educative definite dal progetto. 
 
  Altra possibile forma di accoglienza  e'  l'affidamento  familiare,
che si  raffigura  come  intervento  di  sostegno  caratterizzato  da
stabilita', continuita' e progettualita' per permettere al minore  di
trovare in un'altra  famiglia  il  supporto  educativo,  affettivo  e
materiale che la propria non e' momentaneamente in grado di dargli. 
  In tal caso l'Ente locale puo' progettare interventi specifici  che
tengano conto in modo particolare,  oltre  a  quanto  gia'  di  norma
previsto: 
 • dell'eta', del genere e della cultura di origine dei minori; 
 • potranno essere considerate tutte le possibilita'  previste  dalla
   legge sia relativamente alla scelta dei nuclei affidatari  (coppie
   con o senza  figli,  sposate  o  conviventi,  adulti  singoli,  di
   nazionalita' italiana o straniera); 
 • potranno  essere  previste  tutte  le  tipologie  di   affidamento
   (residenziale, part-time, diurno per parte della giornata o  della
   settimana, etc.). 
 
  Per un approfondimento sull'affidamento familiare si rinvia al sito
del  Servizio  Centrale  sul  quale  sono  disponibili  pubblicazioni
specifiche. 
  Quale che sia la modalita' prevista dal progetto per  l'accoglienza
del  minore,  quest'ultimo  dovra'  essere  inserito  in   un   clima
familiare, accogliente e rispettoso della sua individualita' e  della
sua cultura, anche  al  fine  di  incidere  positivamente  sulle  sue
motivazioni ad aderire al  progetto  proposto,  facendogli  percepire
l'utile finalita' delle attivita' svolte  all'interno  della  propria
dimensione di vita. In tale direzione  dovranno  pertanto  prevedersi
attivita' pedagogiche e ludico-ricreative per  favorire  e  sostenere
l'integrazione  nel  tessuto  sociale.  Sara'   altresi'   importante
favorire momenti di raccordo con la cultura di  appartenenza  e,  ove
possibile, con la  famiglia  d'origine,  anche  attraverso  l'uso  di
strumenti informatici (internet). L'insieme  delle  attivita'  dovra'
essere affidato a figure professionali specifiche,  quali  assistenti
sociali, educatori, mediatori interculturali e psicologi. 
 
  2.2 Assistenza socio-psicologica e sanitaria 
  Ciascun minore non accompagnato dovra' ricevere adeguata assistenza
socio-psicologica e sanitaria dal momento della presa in carico e per
tutto l'arco temporale dell'accoglienza. 
  A tal fine, una volta accolto il minore, e' necessario procedere in
tempi rapidi all'avvio dei colloqui utili a: 
 • verificarne la condizione psico-fisica; 
 • raccogliere  informazioni  sulla  sua  identita',   sul   percorso
   migratorio e sulla storia familiare; 
 • accertare la presenza di eventuali familiari o  altre  persone  di
   riferimento sul territorio italiano; 
 • verificare l'eventualita' che il minore sia vittima di tratta  e/o
   sfruttamento; 
 • verificare l'eventuale timore di persecuzioni o di subire un danno
   grave nel paese  di  origine,  al  fine  di  orientarlo  verso  la
   richiesta di protezione  internazionale  qualora  non  fosse  gia'
   stata presentata; 
 • acquisire informazioni utili  alla  realizzazione  delle  indagini
   familiari,  in  caso  di   non   richiedente   asilo,   informando
   correttamente il minore in merito alla possibilita' del  rimpatrio
   assistito o della sua permanenza regolare in Italia; 
 • raccogliere informazioni sulle sue aspettative e competenze; 
 • informare ed orientare correttamente il minore  riguardo  ai  suoi
   diritti e doveri, con particolare riferimento alle possibilita' di
   integrazione in Italia. 
  Nei colloqui  con  il  minore  e'  necessario  impiegare  personale
specializzato che tenga conto dell'eta' del  minore,  sia  rispettoso
della sua cultura di provenienza, della sua  identita'  di  genere  e
agisca attraverso un lavoro d'equipe utile a stabilire  un  clima  di
empatia e fiducia. 
 
  2.3 Tutela legale 
  Al minore non accompagnato dovra' essere garantito il  servizio  di
orientamento e tutela legale dal momento della presa in carico e  per
tutto l'arco temporale dell'accoglienza. 
  A tal fine, una volta accolto il minore, si dovra' procedere a: 
 • supportarlo nell'espletamento delle procedure di  identificazione.
   Si sottolinea che, se il riconoscimento dell'identita' in  assenza
   di un documento valido e' di competenza della Questura, un  lavoro
   mirato in sede di colloquio  con  il  minore  puo'  permettere  di
   acquisire  informazioni  utili  all'identificazione  e  quindi  ad
   incrementare l'azione di protezione  e  tutela  anche  nella  fasi
   successive; 
 • supportarlo nell'espletamento delle  procedure  di  richiesta  del
   permesso di soggiorno.  La  regolarizzazione  della  presenza  sul
   territorio del minore straniero  non  accompagnato,  inespellibile
   per  legge,  e'  condizione  indispensabile  per  programmare  gli
   interventi durante la fase dell'accoglienza ed avviarlo  verso  un
   percorso  di  integrazione  sociale.  La  richiesta  deve   essere
   pertanto presentata nella Questura territorialmente competente  in
   tempi  rapidi,  corredata  del  maggior  numero  di   informazioni
   possibili, utili ad accelerare la procedura; 
 • qualora il minore manifesti  la  propria  volonta'  di  richiedere
   protezione    internazionale,    garantire    l'orientamento     e
   l'accompagnamento nelle diverse fasi della procedura; 
 • garantire l'informazione sulla normativa italiana  in  materia  di
   ricongiungimento   familiare,   il   supporto    e    l'assistenza
   all'espletamento della procedura; 
 • garantire  l'orientamento  e  l'accompagnamento  in   materia   di
   procedure burocratico-amministative; 
 • garantire  l'informazione  sui  diritti   e   i   doveri   sanciti
   dall'ordinamento italiano; 
 • garantire l'informazione sui programmi di  rimpatrio  assistito  e
   volontario. 
 
  2.4 Segnalazioni di legge e richiesta di apertura della tutela 
  Il minore  accolto  dovra'  essere  immediatamente  segnalato  alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni  e,  nel
caso di minori stranieri che non abbiano manifestato l'intenzione  di
richiedere protezione internazionale, dovra' essere inviata anche  la
segnalazione alla DG immigrazione e politiche  dell'integrazione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali seguendo le  procedure
indicate sul sito del suddetto Ministero. 
  Il  minore  dovra'  essere  segnalato  al  Giudice   Tutelare   per
l'apertura della tutela ed e' necessario  che  tale  procedura  venga
avviata e realizzata in tempi  solleciti  al  fine  di  garantire  al
minore  la  maggior  protezione   possibile   anche   ai   fini   del
perfezionamento della procedura  per  il  rilascio  del  permesso  di
soggiorno, per  la  richiesta  di  protezione  internazionale  e  per
l'audizione presso la competente Commissione territoriale. 
 
  2.5 Mediazione linguistico-culturale 
  In ragione di una presa  in  carico  adeguata  ed  efficace  e  nel
rispetto delle  esigenze  culturali,  linguistiche  e  religiose  dei
minori e' fondamentale l'impiego di  mediatori  linguistico-culturali
intesi come figure trasversali e necessarie  ai  diversi  livelli  di
servizi erogati, al fine di: 
 • costruire aree  di  relazione  su  cui  fondare  il  lavoro  degli
   operatori impiegati nel progetto; 
 • disporre di figure che  possano  rappresentare  un  ponte  tra  le
   diverse culture, quella del contesto che accoglie e quelle di  cui
   sono portatori i minori. 
  La mediazione interculturale deve essere  quindi  intesa  come  una
forma  di  intervento  integrato  nell'equipe  multidisciplinare,   a
sostegno dei minori stranieri non accompagnati e dell'equipe medesima
sia nel rapporto con le istituzioni e con i servizi, sia nei percorsi
di integrazione sociale dei minori. 
  In sintesi, la presenza del mediatore dovrebbe essere prevista: 
 • durante il colloquio effettuato dall'assistente  sociale  o  dallo
   psicologo nella fase di presa in carico del minore  da  parte  del
   servizio, anche al fine di far emergere  tutti  gli  elementi  che
   possano agevolare l'individuazione di eventuali vissuti di  tratta
   e/o sfruttamento o timori di persecuzione nel paese di origine; 
 • a supporto dell'accoglienza del minore, sia  presso  la  struttura
   sia presso la famiglia; 
 • nelle comunicazioni con i familiari del minore (nel  caso  in  cui
   queste  siano  possibili)  allo  scopo  di  informarli  sulla  sua
   situazione,  di  raccogliere  informazioni  utili  alle  eventuali
   indagini familiari e incoraggiare il contatto tra il  minore  e  i
   familiari stessi; 
 • qualora il  minore  debba  ricorrere  a  visite  ambulatoriali  od
   ospedaliere,  al  fine  di  facilitare  l'anamnesi  medica  e  una
   corretta comprensione dell'eventuale terapia; 
 • durante  l'accompagnamento  del  minore  in  Questura   da   parte
   dell'operatore di riferimento per la  richiesta  del  permesso  di
   soggiorno o per la formalizzazione della richiesta  di  protezione
   internazionale; 
 • ogni qualvolta si renda necessario fornire un adeguato supporto al
   tutore nello svolgimento delle sue funzioni; 
 • in   fase   di   elaborazione   del    progetto    socio-educativo
   individualizzato, al fine di cogliere al meglio le aspirazioni del
   minore e di informarlo adeguatamente circa le opportunita' offerte
   e i vincoli che esse comportano. 
  Si suggerisce inoltre di tenere in considerazione il  supporto  del
mediatore nei rapporti con il mondo della scuola, dello sport e nelle
attivita' ludico ricreative. 
 
  2.6 Insegnamento di base della lingua italiana 
  L'Ente  locale  dovra'  prevedere  per  il   minore   un   supporto
linguistico attraverso l'insegnamento della lingua  italiana,  almeno
per 10 ore settimanali, al fine di fornire  al  minore  straniero  lo
strumento essenziale  per  la  comunicazione,  l'interazione  con  il
contesto  sociale  di  accoglienza  e  l'avvio  di  un  percorso   di
inclusione sociale. 
  E' quindi auspicabile prevederne l'attivazione nel piu' breve tempo
possibile,   preferibilmente   beneficiando   dei   corsi    previsti
all'interno  di  strutture  pubbliche   a   cio'   preposte   (Centri
Territoriali  Permanenti)  anche  al   fine   di   acquisire   idonea
certificazione. 
 
  2.7 Attivita' a sostegno dell'integrazione 
  L'Ente locale dovra' avviare  tutte  le  procedure  necessarie  per
l'inserimento scolastico del minore, anche se  temporaneamente  privo
di permesso di soggiorno. I minori stranieri  non  accompagnati  sono
infatti soggetti all'obbligo scolastico e  hanno  diritto  ad  essere
iscritti alle scuole di ogni ordine e  grado  secondo  i  modi  e  le
condizioni previsti per i minori italiani. L'iscrizione  puo'  essere
richiesta  in  qualunque  periodo  dell'anno  scolastico  per  quanto
riguarda  le  scuole  dell'obbligo  e   in   mancanza   di   relativa
documentazione anagrafica i minori sono iscritti con riserva. 
  E' opportuno che l'Ente  locale,  sulla  base  delle  competenze  e
predisposizioni del minore, individui gli ambiti  su  cui  sviluppare
eventuali interventi formativi che tengano conto della  sua  volonta'
di inserimento nel mercato del lavoro. 
  L'apprendimento della lingua italiana e l'inserimento scolastico  e
professionale    sono    indispensabili    attivita'    propedeutiche
all'inclusione  sociale  del  minore  nel  contesto  territoriale  di
accoglienza e sara' opportuno avviare il  minore  ad  ogni  attivita'
utile alla sua integrazione sociale (attivita' sportive e artistico -
culturali). 
  L'inserimento  socio-lavorativo  attraverso  corsi  di   formazione
professionale,  tirocini  formativi  e  borse  lavoro,  promossi   in
collaborazione con i soggetti del territorio pubblici e/o del privato
sociale deputati a tali tipologie di  interventi,  rappresentera'  il
necessario  completamento   dell'intero   percorso   di   accoglienza
integrata. 
 
  2.8 La rete locale nell'accoglienza integrata dei msna 
  Per porre in essere le azioni di  cui  sopra  e'  necessario  poter
contare su un prerequisito indispensabile come  la  presenza  di  una
buona rete locale. Il lavoro sinergico tra tutti gli attori coinvolti
nell'accoglienza dei msna costituisce il  valore  aggiunto  che  ogni
territorio puo' esprimere nella progettazione degli interventi ed e',
in  questo   senso,   condizione   necessaria   al   consolidarsi   e
all'innalzarsi degli standard qualitativi delle  attivita'  di  norma
previste a favore dei minori  stranieri  non  accompagnati,  sia  sul
territorio dell'Ente locale sia a livello nazionale. 
  Una solida rete locale dovrebbe coinvolgere: Prefettura, Questura e
Forze dell'Ordine, Tribunale per i minorenni, Giudice Tutelare,  ASL,
Agenzie educative, Comunita' di  accoglienza,  famiglie  affidatarie;
comunita' straniere; centri di formazione professionale, agenzie  per
l'impiego, associazioni  di  promozione  sociale  e  di  volontariato
(sport, cultura, etc.),  preferibilmente  attraverso  la  stipula  di
accordi e protocolli di intesa. 
  Le azioni da attivare nell'ambito della rete locale comprendono: 
 • la valorizzazione delle specificita' locali; 
 • il rafforzamento delle collaborazioni gia' in atto; 
 • il coinvolgimento di nuovi soggetti nel territorio; 
 • la promozione di nuovi modelli di coordinamento. 
  Simili  obiettivi  potrebbero  essere  perseguiti   attraverso   la
promozione di momenti di confronto e scambio tra tutti  i  componenti
della rete locale, oltre che settoriali e/o operativi; la  promozione
di tavoli inter-istituzionali territoriali; la diffusione  tempestiva
di informazioni complete tra soggetti della rete;  la  promozione  di
attivita'  di  sensibilizzazione  del  territorio   sulle   tematiche
riguardanti i minori stranieri. 
 
  2.9 Tempi e proroghe dell'accoglienza 
  In  conformita'  a  quanto  previsto   dall'ordinamento   giuridico
italiano  il   minore   straniero   non   accompagnato   ha   diritto
all'accoglienza fino al compimento della maggiore eta'. Nel  caso  in
cui per il neomaggiorenne ricorrano le condizioni previste  dall'art.
32 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Testo  unico  delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e  piu'  in
generale   le   ipotesi   previste   dal   medesimo    testo    unico
sull'immigrazione o nel caso in cui il neomaggiorenne sia richiedente
o titolare di protezione internazionale,  l'accoglienza  puo'  essere
prorogata fino al massimo di ulteriori sei mesi. 
  Ulteriori  proroghe  sono  consentite,  previa  autorizzazione  del
Ministero  dell'Interno  per  il  tramite  del   Servizio   Centrale,
esclusivamente nel caso in cui il neomaggiorenne  sia  richiedente  o
titolare di protezione internazionale e se ne ravvisi  la  necessita'
amministrativa  in  conformita'  a  quanto   previsto   dal   Decreto
legislativo n. 140/2005 e dalle  Linee  Guida  allegate  al  D.M.  30
luglio 2013. 
 
  2.10 Trasferimento del minore presso altro progetto SPRAR 
  Qualora nel corso dell'accoglienza,  attraverso  il  lavoro  mirato
all'individuazione dell'eventuale presenza di  punti  di  riferimento
parentali  e/o  amicali,  emergesse  la  propensione  del  minore   a
trasferirsi, gli Enti locali,  se  lo  riterranno  opportuno  per  la
migliore realizzazione  del  progetto  individualizzato  del  minore,
potranno avanzare al Servizio Centrale la richiesta di  trasferimento
del minore presso l'Ente locale  in  cui  risiedono  tali  figure  di
riferimento. 
  Ai fini di una buona  riuscita  della  presa  in  carico  da  parte
dell'Ente locale di destinazione e' fondamentale l'instaurarsi di una
collaborazione proficua  tra  l'Ente  locale  inviante  e  quello  di
destinazione nel passaggio  di  competenze  sul  minore,  che  dovra'
essere realizzato in ottemperanza a quanto previsto dalla legge. 
  Raggiunta la maggiore eta', qualora se  ne  ravvisi  la  necessita'
amministrativa  in  conformita'  a  quanto   previsto   dal   Decreto
legislativo n. 140/2005 e dalle  Linee  Guida  allegate  al  D.M.  30
luglio 2013, il neomaggiorenne richiedente o titolare  di  protezione
internazionale e/o umanitaria e'  inseribile  dal  Servizio  Centrale
all'interno di una progettualita' Sprar dedicata ai maggiorenni. 
 
  3. Relazioni, schede di monitoraggio e presentazione dei rendiconti
finanziari 
  Gli enti locali che fanno parte dello SPRAR hanno l'obbligo di: 
 • presentare al Servizio Centrale le relazioni annuali (intermedie e
   finali) sulle attivita' svolte dal progetto, compilate in  maniera
   esauriente e completa, sulla  base  dei  modelli  previsti  e  nei
   termini stabiliti; 
 • presentare al Servizio Centrale, nei termini stabiliti, la  scheda
   semestrale di monitoraggio della Banca Dati relativa alle presenze
   e ai servizi erogati; 
 • presentare  i  rendiconti  finanziari  al  Servizio  Centrale  nei
   termini stabiliti  e  sulla  base  delle  modalita'  previste  nel
   Manuale  unico  di  rendicontazione  (scaricabile  dal  sito  web:
   http://www.serviziocentrale.it). 
 
  4. Modalita' di raccolta, archiviazione e gestione dati 
  Gli enti locali che fanno parte dello SPRAR hanno l'obbligo di: 
 • garantire  la  raccolta,  l'archiviazione  delle  informazioni   e
   l'accesso  a  tutta  la   documentazione   relativa   ai   singoli
   beneficiari e  ai  servizi  offerti,  in  osservanza  del  decreto
   legislativo del 30 giugno 2003 n. 196; 
 • mettere  a   disposizione   del   Servizio   Centrale   tutta   la
   documentazione relativa al progetto territoriale  di  accoglienza,
   laddove necessario o richiesto; 
 • aderire  alla  rete  informatica  gestita  dal  Servizio  Centrale
   assicurando, in conformita' alla normativa vigente per la privacy,
   la disponibilita' dei  mezzi  tecnici  necessari  al  collegamento
   informatico; 
 • aggiornare  in  maniera  tempestiva  la  Banca  Dati,   garantendo
   l'attendibilita'  e  la  veridicita'  dei   dati   inseriti,   sia
   relativamente ai  beneficiari  accolti  che  ai  servizi  offerti,
   avendone designato un responsabile; 
 • registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro  tre
   giorni lavorativi dall'ingresso e dall'uscita. 
  Fermo restando quanto previsto dall'art.13 del DM ogni modifica e/o
variazione progettuale dovra' essere  preventivamente  comunicata  al
Servizio centrale e, se del caso, debitamente autorizzata.