IL DIRETTORE GENERALE 
         dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione  sul
mercato e all'uso dei biocidi; 
  Considerato che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento  (UE)  n.
528/2012, la Commissione  adotta  i  regolamenti  di  esecuzione  che
stabiliscono  l'approvazione  dei  principi  attivi  e  le   relative
condizioni  di  inclusione  indicate   nell'allegato   dei   medesimi
regolamenti; 
  Visto il decreto del Presidente della repubblica 6 ottobre 1998, n.
392 in materia di procedimenti di autorizzazione  alla  produzione  e
all'immissione in commercio di presidi medico chirurgici; 
  Visto, in particolare, l'articolo 89, paragrafo 3  del  regolamento
(UE) n. 528/2012; 
  Considerata la necessita' di modificare, per i prodotti  di  libera
vendita e i presidi medico chirurgici  per  i  quali  non  sia  stata
presentata  alcuna  richiesta  di  autorizzazione  come  biocida,  il
termine di due anni indicato  nei  decreti  sotto  riportati  per  la
revoca e per il divieto di immissione sul mercato e di prevedere  per
essi che, in luogo del termine di due anni precedentemente  indicato,
non possano piu' essere immessi sul  mercato,  venduti  o  ceduti  al
consumatore finale decorsi trecentosessantacinque giorni  dalla  data
di approvazione dei suddetti principi attivi; 
  Visto il decreto direttoriale 18 marzo 2014, recante: "Disposizioni
derivanti dall'emanazione  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
1033/2013 della Commissione del  24  ottobre  2013,  che  approva  il
solfato di rame pentaidrato come principio attivo esistente destinato
ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 2",  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  82  dell'8
aprile 2014; 
  Visto il decreto direttoriale 18 marzo 2014, recante: "Disposizioni
derivanti dall'emanazione  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
1035/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013, che approva  l'acido
benzoico  come  principio  attivo  esistente  destinato   ad   essere
utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3 e 4", pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  82  dell'8  aprile
2014; 
  Visto il decreto direttoriale 18 marzo 2014, recante: "Disposizioni
derivanti dall'emanazione  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
1037/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013, che  approva  l'IPBC
come principio attivo esistente destinato ad  essere  utilizzato  nei
biocidi del tipo di prodotto 6", pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2014; 
  Visto il decreto direttoriale 18 marzo 2014, recante: "Disposizioni
derivanti dall'emanazione  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
1036/2013  della  Commissione  del  24  ottobre  2013,  che   approva
l'etofenprox come principio  attivo  esistente  destinato  ad  essere
utilizzato nei biocidi del tipo di  prodotto  18",  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  82  dell'8  aprile
2014; 
  Visto il decreto direttoriale 18 marzo 2014, recante: "Disposizioni
derivanti dall'emanazione  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
1034/2013 della Commissione del  24  ottobre  2013,  che  approva  il
fosfuro di alluminio  che  rilascia  fosfina  come  principio  attivo
esistente destinato ad essere utilizzato  nei  biocidi  del  tipo  di
prodotto 20", pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 82 dell'8 aprile 2014; 
  Visto il decreto direttoriale 18 marzo 2014, recante: "Disposizioni
derivanti dall'emanazione  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
1039/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013, che approva  l'acido
nonanoico  come  principio  attivo  esistente  destinato  ad   essere
utilizzato nei biocidi del tipo  di  prodotto  2",  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  82  dell'8  aprile
2014; 
  Visto il decreto direttoriale 18 marzo 2014, recante: "Disposizioni
derivanti dall'emanazione  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
1032/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013, che approva  l'acido
bromoacetico come principio  attivo  esistente  destinato  ad  essere
utilizzato nei biocidi del tipo  di  prodotto  4",  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  82  dell'8  aprile
2014; 
  Visto il decreto direttoriale 18 marzo 2014, recante: "Disposizioni
derivanti dall'emanazione  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
945/2013 della  Commissione  del  2  ottobre  2013,  che  approva  la
cipermetrina come principio  attivo  esistente  destinato  ad  essere
utilizzato nei biocidi del tipo  di  prodotto  8",  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  82  dell'8  aprile
2014; 
  Visto il decreto direttoriale 18 marzo 2014, recante: "Disposizioni
derivanti dall'emanazione  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
955/2013 della  Commissione  del  4  ottobre  2013,  che  approva  il
propiconazolo come principio attivo  esistente  destinato  ad  essere
utilizzato nei biocidi del tipo  di  prodotto  9",  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2014; 
  Visto il decreto direttoriale 18 marzo 2014, recante: "Disposizioni
derivanti dall'emanazione  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
1038/2013 della Commissione del  24  ottobre  2013,  che  approva  il
tebuconazolo come principio  attivo  esistente  destinato  ad  essere
utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7 e 10", pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2014; 
  Visto  il  comunicato  relativo  all'avvio  del   procedimento   di
valutazione   dell'opportunita'   di   modificare    dieci    decreti
direttoriali di  recepimento  dei  regolamenti  di  esecuzione  della
Commissione in materia  di  biocidi  concernenti  i  principi  attivi
solfato di rame  penta  idrato,  acido  benzoico,  IPBC,  etofenprox,
fosfuro   di   alluminio,   acido   nonanoico,   acido   bromacetico,
cipermetrina, propiconazolo, tebuconazolo, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n.16 del 21-1-2015,  nei  confronti  del
quale non sono pervenute osservazioni o commenti; 
  Considerato altresi' che con l'adozione  del  Regolamento  (UE)  n.
334/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11  marzo  2014,
l'art.  89  del  Regolamento  528/2012  e'  stato   modificato,   con
l'eliminazione della parola "smaltimento" (in inglese "disposal"); 
  Considerato, pertanto, che  a  seguito  di  detta  eliminazione  il
termine indicato nel  terzo  paragrafo,  lett.  b)  dell'art.  89  va
riferito esclusivamente all'uso delle giacenze del biocida; 
  Ritenuto, pertanto, di dover stabilire che  i  prodotti  di  libera
vendita e i presidi medico chirurgici  per  i  quali  non  sia  stata
presentata alcuna richiesta di autorizzazione come biocida  e  i  cui
regolamenti di inclusione sono stati  pubblicati  dopo  l'entrata  in
vigore del Regolamento (UE) n.  334/2014,  non  possono  piu'  essere
immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore  finale  decorsi
centottanta giorni dalla data di approvazione dei  suddetti  principi
attivi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Rettifica dei decreti direttoriali del 18  marzo  2014,  relativa  ai
  presidi medico chirurgici e ai prodotti di libera vendita 
 
  1. Per i presidi medico chirurgici e i prodotti di  libera  vendita
rientranti nel campo di applicazione dei decreti direttoriali  citati
in premessa, il termine di due anni dalla data  di  approvazione  del
principio attivo per  l'immissione  sul  mercato,  la  vendita  e  la
cessione al consumatore finale  per  i  prodotti  non  sostenuti,  e'
sostituito dal termine di 365 giorni dalla data di  approvazione  del
principio attivo decorso il quale  i  presidi  medico  chirurgici  si
considerano revocati e i prodotti non possono piu' essere  venduti  e
ceduti al consumatore finale.