IL DIRETTORE GENERALE dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi; Considerato che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 528/2012, la Commissione adotta i regolamenti di esecuzione che stabiliscono l'approvazione dei principi attivi e le relative condizioni di inclusione indicate nell'allegato dei medesimi regolamenti; Visto il decreto del Presidente della repubblica 6 ottobre 1998, n. 392 in materia di procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di presidi medico chirurgici; Visto, in particolare, l'articolo 89, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 528/2012; Considerata la necessita' di modificare, per i prodotti di libera vendita e i presidi medico chirurgici per i quali non sia stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come biocida, il termine di due anni indicato nei decreti sotto riportati per la revoca e per il divieto di immissione sul mercato e di prevedere per essi che, in luogo del termine di due anni precedentemente indicato, non possano piu' essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale decorsi trecentosessantacinque giorni dalla data di approvazione dei suddetti principi attivi; Visto il decreto direttoriale 18 marzo 2014, recante: "Disposizioni derivanti dall'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1033/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013, che approva il solfato di rame pentaidrato come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 2", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2014; Visto il decreto direttoriale 18 marzo 2014, recante: "Disposizioni derivanti dall'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013, che approva l'acido benzoico come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3 e 4", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2014; Visto il decreto direttoriale 18 marzo 2014, recante: "Disposizioni derivanti dall'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1037/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013, che approva l'IPBC come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2014; Visto il decreto direttoriale 18 marzo 2014, recante: "Disposizioni derivanti dall'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1036/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013, che approva l'etofenprox come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2014; Visto il decreto direttoriale 18 marzo 2014, recante: "Disposizioni derivanti dall'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013, che approva il fosfuro di alluminio che rilascia fosfina come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 20", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2014; Visto il decreto direttoriale 18 marzo 2014, recante: "Disposizioni derivanti dall'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1039/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013, che approva l'acido nonanoico come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 2", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2014; Visto il decreto direttoriale 18 marzo 2014, recante: "Disposizioni derivanti dall'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1032/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013, che approva l'acido bromoacetico come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 4", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2014; Visto il decreto direttoriale 18 marzo 2014, recante: "Disposizioni derivanti dall'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2013 della Commissione del 2 ottobre 2013, che approva la cipermetrina come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2014; Visto il decreto direttoriale 18 marzo 2014, recante: "Disposizioni derivanti dall'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 955/2013 della Commissione del 4 ottobre 2013, che approva il propiconazolo come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 9", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2014; Visto il decreto direttoriale 18 marzo 2014, recante: "Disposizioni derivanti dall'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1038/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013, che approva il tebuconazolo come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7 e 10", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2014; Visto il comunicato relativo all'avvio del procedimento di valutazione dell'opportunita' di modificare dieci decreti direttoriali di recepimento dei regolamenti di esecuzione della Commissione in materia di biocidi concernenti i principi attivi solfato di rame penta idrato, acido benzoico, IPBC, etofenprox, fosfuro di alluminio, acido nonanoico, acido bromacetico, cipermetrina, propiconazolo, tebuconazolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.16 del 21-1-2015, nei confronti del quale non sono pervenute osservazioni o commenti; Considerato altresi' che con l'adozione del Regolamento (UE) n. 334/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014, l'art. 89 del Regolamento 528/2012 e' stato modificato, con l'eliminazione della parola "smaltimento" (in inglese "disposal"); Considerato, pertanto, che a seguito di detta eliminazione il termine indicato nel terzo paragrafo, lett. b) dell'art. 89 va riferito esclusivamente all'uso delle giacenze del biocida; Ritenuto, pertanto, di dover stabilire che i prodotti di libera vendita e i presidi medico chirurgici per i quali non sia stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come biocida e i cui regolamenti di inclusione sono stati pubblicati dopo l'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 334/2014, non possono piu' essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale decorsi centottanta giorni dalla data di approvazione dei suddetti principi attivi; Decreta: Art. 1 Rettifica dei decreti direttoriali del 18 marzo 2014, relativa ai presidi medico chirurgici e ai prodotti di libera vendita 1. Per i presidi medico chirurgici e i prodotti di libera vendita rientranti nel campo di applicazione dei decreti direttoriali citati in premessa, il termine di due anni dalla data di approvazione del principio attivo per l'immissione sul mercato, la vendita e la cessione al consumatore finale per i prodotti non sostenuti, e' sostituito dal termine di 365 giorni dalla data di approvazione del principio attivo decorso il quale i presidi medico chirurgici si considerano revocati e i prodotti non possono piu' essere venduti e ceduti al consumatore finale.