Art. 2 Termini per l'immissione sul mercato e l'uso dei presidi medico chirurgici non sostenuti ai sensi dell'art. 89 del Regolamento (UE) n. 528/2012 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, i presidi medico chirurgici contenenti una sostanza attiva approvata con regolamento di esecuzione ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 528/2012, pubblicato dopo la data di entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 334/2014 e appartenenti al tipo di prodotto per il quale la sostanza e' approvata, che non sono stati sostenuti ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento (UE) n. 528/2012, si intendono revocati e non possono piu' essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale decorsi 180 gg dalla data di approvazione della sostanza e il relativo uso non e' piu' consentito decorsi 365 gg decorrenti dalla medesima data. 2. A seguito della domanda di autorizzazione come prodotto biocida, il Ministero della salute, verificata la presenza delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 528/2012 procede al rilascio di una nuova autorizzazione come prodotto biocida, che sostituisce l'autorizzazione come presidio medico-chirurgico a suo tempo rilasciata o, in caso di esito negativo della valutazione, procede al diniego dell'autorizzazione e alla contestuale revoca dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico. 3. Con i decreti di cui al comma 2, di autorizzazione o diniego, il Ministero della salute fornisce le indicazioni riguardanti il ritiro dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti piu' sostanze attive, qualora una delle sostanze attive sia ancora in valutazione. Per tali presidi i termini di riferimento saranno quelli indicati nel regolamento di esecuzione relativo all'ultima sostanza attiva valutata in essi contenuta.