Art. 2 
 
Termini per l'immissione sul  mercato  e  l'uso  dei  presidi  medico
  chirurgici non sostenuti ai sensi dell'art. 89 del Regolamento (UE)
  n. 528/2012 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1,  i  presidi  medico
chirurgici contenenti una sostanza attiva approvata  con  regolamento
di esecuzione ai  sensi  dell'articolo  9  del  Regolamento  (UE)  n.
528/2012,  pubblicato  dopo  la  data  di  entrata  in   vigore   del
Regolamento (UE) n. 334/2014 e appartenenti al tipo di  prodotto  per
il quale la sostanza e' approvata, che non sono  stati  sostenuti  ai
sensi dell'articolo 89 del Regolamento (UE) n. 528/2012, si intendono
revocati e non possono piu' essere immessi  sul  mercato,  venduti  o
ceduti  al  consumatore  finale  decorsi  180  gg   dalla   data   di
approvazione della sostanza e il relativo uso non e' piu'  consentito
decorsi 365 gg decorrenti dalla medesima data. 
  2. A seguito della domanda di autorizzazione come prodotto biocida,
il Ministero della salute, verificata la  presenza  delle  condizioni
previste dal Regolamento (UE) n. 528/2012 procede al rilascio di  una
nuova  autorizzazione  come   prodotto   biocida,   che   sostituisce
l'autorizzazione  come  presidio  medico-chirurgico   a   suo   tempo
rilasciata o, in caso di esito negativo della valutazione, procede al
diniego    dell'autorizzazione    e    alla    contestuale     revoca
dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico. 
  3. Con i decreti di cui al comma 2, di autorizzazione o diniego, il
Ministero della salute fornisce le indicazioni riguardanti il  ritiro
dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si  applicano  ai  presidi
medico-chirurgici contenenti piu' sostanze attive, qualora una  delle
sostanze attive sia ancora in valutazione. Per tali presidi i termini
di riferimento saranno quelli indicati nel regolamento di  esecuzione
relativo all'ultima sostanza attiva valutata in essi contenuta.