Art. 3 
 
Termine per l'immissione sul mercato e l'uso dei prodotti  di  libera
  vendita non sostenuti ai sensi dell'art. 89 del Regolamento (UE) n.
  528/2012 
 
  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  1,  i   prodotti
attualmente di libera vendita  rientranti  in  uno  dei  22  tipi  di
prodotto di  cui  all'allegato  del  Regolamento  (UE)  n.  528/2012,
contenenti  una  sostanza  attiva  approvata   con   regolamento   di
esecuzione ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n.  528/2012
pubblicato dopo la data di entrata in vigore del Regolamento (UE)  n.
334/2014 e appartenenti al tipo di prodotto per il quale la  sostanza
e' approvata, che non sono stati sostenuti ai sensi dell'articolo  89
del Regolamento (UE) n. 528/2012, non sono piu' messi a  disposizione
sul mercato decorsi 180 gg dalla data di approvazione della  sostanza
e il relativo uso non e' piu' consentito decorsi  365  gg  decorrenti
dalla medesima data. 
  2. A seguito della domanda di autorizzazione come prodotto biocida,
il Ministero della salute, verificata la  presenza  delle  condizioni
previste dal Regolamento (UE) n. 528/2012 procede al rilascio di  una
autorizzazione come prodotto biocida, o, in caso  di  esito  negativo
della valutazione, procede al diniego dell'autorizzazione. 
  3. Con i decreti di cui al comma 2, di autorizzazione o diniego, il
Ministero della salute fornisce le indicazioni riguardanti il  ritiro
dal mercato dei prodotti di libera vendita. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano  ai  prodotti
di libera vendita contenenti piu' sostanze attive, qualora una  delle
sostanze attive sia  ancora  in  valutazione.  Per  tali  prodotti  i
termini di riferimento saranno quelli  indicati  nel  regolamento  di
esecuzione relativo  all'ultima  sostanza  attiva  valutata  in  essi
contenuta.