Art. 3 Termine per l'immissione sul mercato e l'uso dei prodotti di libera vendita non sostenuti ai sensi dell'art. 89 del Regolamento (UE) n. 528/2012 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, i prodotti attualmente di libera vendita rientranti in uno dei 22 tipi di prodotto di cui all'allegato del Regolamento (UE) n. 528/2012, contenenti una sostanza attiva approvata con regolamento di esecuzione ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 528/2012 pubblicato dopo la data di entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 334/2014 e appartenenti al tipo di prodotto per il quale la sostanza e' approvata, che non sono stati sostenuti ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento (UE) n. 528/2012, non sono piu' messi a disposizione sul mercato decorsi 180 gg dalla data di approvazione della sostanza e il relativo uso non e' piu' consentito decorsi 365 gg decorrenti dalla medesima data. 2. A seguito della domanda di autorizzazione come prodotto biocida, il Ministero della salute, verificata la presenza delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 528/2012 procede al rilascio di una autorizzazione come prodotto biocida, o, in caso di esito negativo della valutazione, procede al diniego dell'autorizzazione. 3. Con i decreti di cui al comma 2, di autorizzazione o diniego, il Ministero della salute fornisce le indicazioni riguardanti il ritiro dal mercato dei prodotti di libera vendita. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai prodotti di libera vendita contenenti piu' sostanze attive, qualora una delle sostanze attive sia ancora in valutazione. Per tali prodotti i termini di riferimento saranno quelli indicati nel regolamento di esecuzione relativo all'ultima sostanza attiva valutata in essi contenuta.