Art. 4 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici  e
i responsabili dell'immissione sul mercato  dei  prodotti  di  libera
vendita, oggetto delle disposizioni del presente decreto, sono tenuti
ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i  rivenditori  e  gli
utilizzatori sui tempi fissati  per  lo  smaltimento  delle  relative
giacenze. 
  2.  Decorsi  i  termini  indicati  nei  precedenti  articoli,  sono
consentite le operazioni di  trasferimento  e  magazzinaggio  per  la
spedizione fuori del territorio comunitario nonche' il  trasferimento
e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione dei prodotti di cui agli
stessi articoli. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 8 maggio 2015 
 
                                      Il direttore generale: Marletta