Art. 2 
 
                       Misure di conservazione 
 
  1. Le misure di conservazione generali e  sito-specifiche  conformi
alle  esigenze  ecologiche  dei  tipi  di  habitat  naturali  di  cui
all'allegato A del DPR 8 settembre 1997, n. 357, e  delle  specie  di
cui all'allegato B del medesimo DPR presenti  nel  sito,  nonche'  le
misure necessarie per evitare il degrado  degli  habitat  naturali  e
degli habitat di specie e la perturbazione delle specie  per  cui  la
zona e' designata, nella misura in cui  tale  perturbazione  potrebbe
avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi  di
cui al DPR 8 settembre 1997, n. 357, relative  alla  ZSC  di  cui  al
precedente articolo sono: 
  a) quelle individuate nella delibera di Giunta Regionale n. 411 del
7 aprile 2014, gia' operative; 
  b) quelle di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1471  del  27
ottobre 2008, gia' operative. 
  2. Le misure di conservazione di cui alle  deliberazioni  regionali
richiamate  al  comma  1  ed  eventuali   successive   modifiche   ed
integrazioni  sono  pubblicate,  a  seguito   dell'approvazione   del
presente decreto, nel sito internet  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa
alle ZSC designate. 
  3.  Le  misure  di  conservazione  di  cui  al  comma  1   potranno
all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei  mesi  dalla
data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri  piani
di sviluppo  e  specifiche  misure  regolamentari,  amministrative  o
contrattuali. Entro  il  medesimo  termine  la  regione  provvede  ad
assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e  la  Banca
dati Natura 2000. 
  4. Le integrazioni di cui al comma 3, o le eventuali modifiche alle
misure di conservazione che si rendessero necessarie  sulla  base  di
evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle  azioni
di monitoraggio, sono adottate  dalla  regione  Marche  e  comunicate
entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare. 
  5. Alla ZSC di cui al presente decreto  si  applicano  altresi'  le
disposizioni di cui all'articolo 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.