Art. 2 
 
 
              Applicazione della metodologia regionale 
 
  1. Ai fini del monitoraggio e della verifica del raggiungimento, da
parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma,  degli  obiettivi  di
consumo finale lordo di energia coperta da fonti rinnovabili, di  cui
all'art. 5 del decreto 15 marzo 2012 e, tenendo conto dell'art. 2 del
medesimo decreto: 
    i. il GSE  calcola,  su  base  annuale,  il  valore  dei  consumi
regionali di energia da fonti  rinnovabili,  nonche'  dalla  frazione
rinnovabile e non rinnovabile dei  rifiuti,  articolati  nei  singoli
componenti  che  concorrono  alla  determinazione   degli   obiettivi
regionali; 
    ii. l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia  e  lo
sviluppo economico sostenibile (di seguito, ENEA)  calcola,  su  base
annuale, il valore dei consumi regionali  da  fonti  non  rinnovabili
articolati nei singoli componenti che concorrono alla  determinazione
degli obiettivi regionali. 
  2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del decreto  14  gennaio
2012, per il monitoraggio relativo al  settore  elettrico  il  GSE  e
l'ENEA utilizzano i dati statistici  di  Terna  S.p.A.  (di  seguito,
TERNA) preventivamente integrati con i dati rilevati  dal  GSE  sugli
impianti fotovoltaici e  su  tutti  gli  altri  impianti  di  potenza
inferiore a 200 kW. Per la parte relativa  all'energia  elettrica  da
fonti rinnovabili,  il  GSE  applica  ai  dati  TERNA  le  specifiche
procedure di contabilizzazione previste dalla direttiva 2009/28/CE. 
  3. Ogni anno, il GSE, acquisiti dall'ENEA i dati di cui al comma 1,
lett. ii, opportunamente integrati  con  quelli  in  suo  possesso  e
tenuto conto dell'art. 2 del decreto 15 marzo 2012, stima, secondo le
modalita' indicate nell'Allegato I ed i  tempi  di  cui  all'art.  6,
comma 1, il grado di  raggiungimento  degli  obiettivi  regionali  in
termini di quota di consumi finali lordi di energia coperta da  fonti
rinnovabili e ne trasmette gli esiti alle Regioni interessate. 
  4. Nell'applicazione della metodologia regionale, il GSE  e  l'ENEA
tengono in considerazione le modifiche di dispositivi  europei  sulle
statistiche  energetiche  e  la   disponibilita'   di   nuove   fonti
statistiche anche su base regionale che consentano  un  miglioramento
della qualita' del monitoraggio. 
  5. In coerenza con l'art. 5, comma 7, del decreto  15  marzo  2012,
laddove si rendano disponibili ulteriori informazioni, utili ai  fini
del monitoraggio degli obiettivi  regionali,  l'osservatorio  per  il
burden sharing, istituito ai sensi dell'art. 5, comma 5, del medesimo
decreto  15  marzo  2012,  propone  eventuali   miglioramenti   della
metodologia. 
  6. Il Ministero dello  sviluppo  economico,  avvalendosi  del  GSE,
sulla base delle risultanze dell'indagine ISTAT IST  02514  "Indagine
sui consumi energetici delle  famiglie",  elabora,  e  se  del  caso,
trasmette alla Commissione  europea  una  proposta  di  aggiornamento
delle ore di funzionamento annuo delle pompe di calore  di  cui  alla
decisione della Commissione UE 2013/114/UE con  particolare  riguardo
alle ore annue di funzionamento delle  pompe  di  calore  reversibili
nelle zone climatiche piu' calde,  in  forza  del  punto  3.10  della
Decisione  medesima.  In  caso  di  condivisione   da   parte   della
Commissione, il predetto numero di ore e' utilizzato  ai  fini  della
predisposizione delle statistiche nazionali e regionali.