Art. 2 Applicazione della metodologia regionale 1. Ai fini del monitoraggio e della verifica del raggiungimento, da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma, degli obiettivi di consumo finale lordo di energia coperta da fonti rinnovabili, di cui all'art. 5 del decreto 15 marzo 2012 e, tenendo conto dell'art. 2 del medesimo decreto: i. il GSE calcola, su base annuale, il valore dei consumi regionali di energia da fonti rinnovabili, nonche' dalla frazione rinnovabile e non rinnovabile dei rifiuti, articolati nei singoli componenti che concorrono alla determinazione degli obiettivi regionali; ii. l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (di seguito, ENEA) calcola, su base annuale, il valore dei consumi regionali da fonti non rinnovabili articolati nei singoli componenti che concorrono alla determinazione degli obiettivi regionali. 2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del decreto 14 gennaio 2012, per il monitoraggio relativo al settore elettrico il GSE e l'ENEA utilizzano i dati statistici di Terna S.p.A. (di seguito, TERNA) preventivamente integrati con i dati rilevati dal GSE sugli impianti fotovoltaici e su tutti gli altri impianti di potenza inferiore a 200 kW. Per la parte relativa all'energia elettrica da fonti rinnovabili, il GSE applica ai dati TERNA le specifiche procedure di contabilizzazione previste dalla direttiva 2009/28/CE. 3. Ogni anno, il GSE, acquisiti dall'ENEA i dati di cui al comma 1, lett. ii, opportunamente integrati con quelli in suo possesso e tenuto conto dell'art. 2 del decreto 15 marzo 2012, stima, secondo le modalita' indicate nell'Allegato I ed i tempi di cui all'art. 6, comma 1, il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali in termini di quota di consumi finali lordi di energia coperta da fonti rinnovabili e ne trasmette gli esiti alle Regioni interessate. 4. Nell'applicazione della metodologia regionale, il GSE e l'ENEA tengono in considerazione le modifiche di dispositivi europei sulle statistiche energetiche e la disponibilita' di nuove fonti statistiche anche su base regionale che consentano un miglioramento della qualita' del monitoraggio. 5. In coerenza con l'art. 5, comma 7, del decreto 15 marzo 2012, laddove si rendano disponibili ulteriori informazioni, utili ai fini del monitoraggio degli obiettivi regionali, l'osservatorio per il burden sharing, istituito ai sensi dell'art. 5, comma 5, del medesimo decreto 15 marzo 2012, propone eventuali miglioramenti della metodologia. 6. Il Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi del GSE, sulla base delle risultanze dell'indagine ISTAT IST 02514 "Indagine sui consumi energetici delle famiglie", elabora, e se del caso, trasmette alla Commissione europea una proposta di aggiornamento delle ore di funzionamento annuo delle pompe di calore di cui alla decisione della Commissione UE 2013/114/UE con particolare riguardo alle ore annue di funzionamento delle pompe di calore reversibili nelle zone climatiche piu' calde, in forza del punto 3.10 della Decisione medesima. In caso di condivisione da parte della Commissione, il predetto numero di ore e' utilizzato ai fini della predisposizione delle statistiche nazionali e regionali.