Art. 7 
 
 
               Pubblicazione dei dati di monitoraggio 
 
  1. Dopo la pubblicazione da parte della Commissione  Europea  o  di
Eurostat dei dati relativi al grado di raggiungimento degli obiettivi
nazionali, il GSE, in collaborazione con l'ENEA, pubblica annualmente
un  rapporto  statistico  relativo  al  monitoraggio  del  grado   di
raggiungimento dell'obiettivo nazionale e degli  obiettivi  regionali
in termini di quota dei consumi finali  lordi  di  energia  da  fonti
rinnovabili, a livello  complessivo  e  con  riferimento  ai  settori
elettrico, termico e dei trasporti. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla  data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 11 maggio 2015 
 
                Il Ministro dello sviluppo economico 
                                Guidi 
 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
              e della tutela del territorio e del mare 
                              Galletti 
 
 
                Il Ministro delle politiche agricole 
                       alimentari e forestali 
                               Martina