Art. 7 Pubblicazione dei dati di monitoraggio 1. Dopo la pubblicazione da parte della Commissione Europea o di Eurostat dei dati relativi al grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali, il GSE, in collaborazione con l'ENEA, pubblica annualmente un rapporto statistico relativo al monitoraggio del grado di raggiungimento dell'obiettivo nazionale e degli obiettivi regionali in termini di quota dei consumi finali lordi di energia da fonti rinnovabili, a livello complessivo e con riferimento ai settori elettrico, termico e dei trasporti. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 maggio 2015 Il Ministro dello sviluppo economico Guidi Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina