IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4, concernente il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura; Visto il decreto Ministeriale del 1° luglio 2006 relativo al trasferimento agli armatori degli oneri blue box; Vista la legge 2 aprile 2007, n. 40, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese»; Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del 20 novembre 2009 del Consiglio, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto il regolamento (CE) n. 404/2011 del 18 aprile 2011 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Vista la nota n. 119234 del 12 dicembre 2014 con la quale il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ha trasmesso nella sua forma definitiva, le «Specifiche tecniche - Protocollo standard di comunicazione Terra-Bordo-Terra e le disposizioni minime per gli apparati di bordo delle navi da pesca nazionali»; Ritenuta la necessita' di uniformarsi agli Stati membri in un'ottica europea del monitoraggio satellitare, considerando fondamentale il rispetto della libera concorrenza dei mercati a favore dell'utenza finale; Decreta: Art. 1 1. E' fatto obbligo agli armatori di navi da pesca nazionali, ovunque esse operino, aventi lunghezza fuori tutto uguali e superiori a 12 metri, dotate di apparato di controllo satellitare (di seguito ACS), di provvedere a proprie cure e spese all'intestazione a proprio nome delle utenze relative all'intero traffico satellitare (Terra-Bordo e Bordo-Terra), nonche' di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del predetto apparato facendosi carico dei relativi costi. 2. Gli armatori, al fine di cogliere gli effetti positivi in termini di costi, avranno la facolta' di scegliere il proprio fornitore di servizi, di cui al comma 1, nel rispetto di quanto disposto dalla legge n. 40/2007.