IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4,  concernente
il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante il regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,  recante  il
Codice delle comunicazioni elettroniche; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  153,  recante
attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154,  recante
modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura; 
  Visto il decreto  Ministeriale  del  1°  luglio  2006  relativo  al
trasferimento agli armatori degli oneri blue box; 
  Vista la legge 2 aprile 2007, n. 40, recante «Misure urgenti per la
tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo  sviluppo
di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del  20  novembre  2009  del
Consiglio, che istituisce un  regime  di  controllo  comunitario  per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; 
  Visto il regolamento (CE) n. 404/2011  del  18  aprile  2011  della
Commissione, recante modalita' di applicazione del  regolamento  (CE)
n. 1224/2009 del Consiglio che  istituisce  un  regime  di  controllo
comunitario per garantire il  rispetto  delle  norme  della  politica
comune della pesca; 
  Vista la nota n. 119234 del  12  dicembre  2014  con  la  quale  il
Comando generale del Corpo delle capitanerie di  porto  ha  trasmesso
nella sua forma definitiva,  le  «Specifiche  tecniche  -  Protocollo
standard di comunicazione Terra-Bordo-Terra e le disposizioni  minime
per gli apparati di bordo delle navi da pesca nazionali»; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  uniformarsi  agli  Stati  membri   in
un'ottica  europea   del   monitoraggio   satellitare,   considerando
fondamentale il rispetto  della  libera  concorrenza  dei  mercati  a
favore dell'utenza finale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' fatto obbligo agli  armatori  di  navi  da  pesca  nazionali,
ovunque esse operino, aventi lunghezza fuori tutto uguali e superiori
a 12 metri, dotate di apparato di controllo satellitare  (di  seguito
ACS), di provvedere a proprie cure e spese all'intestazione a proprio
nome  delle   utenze   relative   all'intero   traffico   satellitare
(Terra-Bordo e Bordo-Terra), nonche' di provvedere alla  manutenzione
ordinaria e straordinaria del predetto apparato facendosi carico  dei
relativi costi. 
  2. Gli armatori, al  fine  di  cogliere  gli  effetti  positivi  in
termini di  costi,  avranno  la  facolta'  di  scegliere  il  proprio
fornitore di servizi, di cui al  comma  1,  nel  rispetto  di  quanto
disposto dalla legge n. 40/2007.