Art. 2 1. Gli ACS concessi in comodato d'uso gratuito agli armatori delle unita' da pesca di lunghezza fuori tutto uguale e superiore ai 12 metri, gli apparati di compilazione e trasmissione elettroniche dei dati del giornale di pesca (c.d. tablet) concessi in comodato d'uso gratuito agli armatori delle unita' da pesca di lunghezza fuori tutto uguale e superiore ai 12 metri nonche' gli apparati di interfaccia e comunicazione tra ACS e tablet (c.d. Supernet) concessi in comodato d'uso gratuito agli armatori delle unita' da pesca di lunghezza fuori tutto superiore e uguale ai 24 metri, restano in uso al comodatario finche' il normale deterioramento per effetto dell'uso e della vetusta' non ne consiglino la sostituzione. 2. Il comodatario puo' acquisire un apparato analogo a quelli di cui comma precedente in sostituzione di quello concesso dall'Amministrazione purche' sciolga, secondo termini di legge, il contratto di comodato d'uso gratuito in essere. 3. Ad avvenuto esaurimento delle scorte di apparati «ACS» e «Tablet» di proprieta' dell'Amministrazione, l'acquisto di nuovi apparati sara' a carico degli armatori. 4. I nuovi ACS, acquistati in proprio dagli armatori, devono essere marchiati CE ed essere rispondenti alla normativa UE (recepita con decreto legislativo n. 269 del 9 maggio 2001), nonche' rispettare i requisiti tecnici minimi di trasmissione previsti dall'allegato I al presente decreto. 5. La gestione (imbarco, sbarco, traffico, manutenzione, ecc.) delle vecchie e nuove apparecchiature satellitari di controllo, dovra' rispettare quanto disposto nelle «procedure» indicate nell'allegato II.