Art. 2 
 
  1. Gli ACS concessi in comodato d'uso gratuito agli armatori  delle
unita' da pesca di lunghezza fuori tutto uguale  e  superiore  ai  12
metri, gli apparati di compilazione e trasmissione  elettroniche  dei
dati del giornale di pesca (c.d. tablet) concessi in  comodato  d'uso
gratuito agli armatori delle unita' da pesca di lunghezza fuori tutto
uguale e superiore ai 12 metri nonche' gli apparati di interfaccia  e
comunicazione tra ACS e tablet (c.d. Supernet) concessi  in  comodato
d'uso gratuito agli armatori delle unita' da pesca di lunghezza fuori
tutto superiore e uguale ai 24 metri, restano in uso  al  comodatario
finche' il  normale  deterioramento  per  effetto  dell'uso  e  della
vetusta' non ne consiglino la sostituzione. 
  2. Il comodatario puo' acquisire un apparato analogo  a  quelli  di
cui   comma   precedente   in   sostituzione   di   quello   concesso
dall'Amministrazione purche' sciolga, secondo termini  di  legge,  il
contratto di comodato d'uso gratuito in essere. 
  3. Ad  avvenuto  esaurimento  delle  scorte  di  apparati  «ACS»  e
«Tablet» di  proprieta'  dell'Amministrazione,  l'acquisto  di  nuovi
apparati sara' a carico degli armatori. 
  4. I nuovi ACS, acquistati in proprio dagli armatori, devono essere
marchiati CE ed essere rispondenti alla normativa  UE  (recepita  con
decreto legislativo n. 269 del 9 maggio 2001), nonche'  rispettare  i
requisiti tecnici minimi di trasmissione previsti dall'allegato I  al
presente decreto. 
  5. La gestione  (imbarco,  sbarco,  traffico,  manutenzione,  ecc.)
delle vecchie  e  nuove  apparecchiature  satellitari  di  controllo,
dovra'  rispettare  quanto  disposto   nelle   «procedure»   indicate
nell'allegato II.