Art. 3 
 
  1. Agli armatori che non ottemperino  agli  obblighi  previsti  dal
presente decreto e' sospesa temporaneamente la licenza di pesca  fino
alla eliminazione delle inadempienze. 
  2. I centri di controllo nazionale e d'area pesca del  Corpo  delle
capitanerie di porto adotteranno tutte le misure necessarie  ritenute
piu' idonee per dare, senza deroga  alcuna,  concreta  attuazione  al
presente decreto.