Art. 3 1. Agli armatori che non ottemperino agli obblighi previsti dal presente decreto e' sospesa temporaneamente la licenza di pesca fino alla eliminazione delle inadempienze. 2. I centri di controllo nazionale e d'area pesca del Corpo delle capitanerie di porto adotteranno tutte le misure necessarie ritenute piu' idonee per dare, senza deroga alcuna, concreta attuazione al presente decreto.