(Allegati-Allegato I)
                                                           Allegato I 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                        RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
    Decreto ministeriale 30 agosto 2001 «Installazione del sistema di
rilevazione a bordo dei motopescherecci». 
    Regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio del 22 settembre  1986
che definisce le caratteristiche dei pescherecci. 
    Decreto 18 giugno 2002 - Modifiche decreto ministeriale  inerenti
rispettivamente l'istallazione del sistema di rilevazione a bordo dei
motopescherecci. 
    Legge  14  marzo  2001,  n.  51  -  Prevenzione  inquinamento  da
idrocarburi. 
    Legge 5 luglio 2002, n. 134 - Disposizioni urgenti in materia  di
pesca. 
    Direttiva  97/70/CE  del  Consiglio  dell'11  dicembre  1997  che
istituisce un regime armonizzato per le navi da  pesca  di  lunghezza
uguale o superiore a 24 metri. 
    Direttiva 1999/19/CE della Commissione del 18 marzo 1999  recante
modifica della direttiva 97/70/CE del  Consiglio  che  istituisce  un
regime di sicurezza armonizzato per le navi  da  pesca  di  lunghezza
uguale o superiore a 24 metri. 
    Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 424 -
Regolamento recante norme di esecuzione  dei  regolamenti  comunitari
sui controlli nell'ambito della politica comune della pesca. 
    Regolamento CE 2090/98 - Regolamento attuativo della  Commissione
delle Comunita' europee relativo allo  «Schedario  comunitario  delle
navi da pesca». 
    Regolamento n. 2371 del Consiglio del 20 dicembre 2002,  relativo
alla conservazione ed allo  sfruttamento  sostenibile  delle  risorse
nell'ambito  della  politica  comune  della  pesca,  come  modificato
dall'art. 121 del regolamento (CE) 1224/2009. 
    Regolamento  (CE)  n.  1224/2009  che  istituisce  un  regime  di
controllo comunitario per garantire il  rispetto  delle  norme  della
politica comune della pesca. 
    Regolamento di esecuzione  (UE)  n.  404/2011  della  Commissione
dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del  regolamento
(CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo
comunitario per garantire il  rispetto  delle  norme  della  politica
comune della pesca. 
    Direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del
15  dicembre  2004,  resa  esecutive  anche  in  Italia  dal  decreto
legislativo n. 197/2007. 
    IEC 60945 - Maritime navigation and radio communication equipment
and systems - General requirements - Methods of testing and  required
test results (ed. 2002-08). 
    International Standard IEC 60529 - Degrees of protection provided
by enclosures (IP Code). 
 
                       DEFINIZIONI E ACRONIMI 
 
    AVCD Advise Call Duration 
    FMC Fisheries Monitoring Centre 
    VMS Vessel Monitoring System 
    CCNP Centro di coordinamento nazionale della pesca 
    CCAP Centro di controllo di area della pesca 
    CCITT  The  Internationl  Telegraph  and  Telephone  Consultative
Committee 
    CCP Centro di controllo della pesca 
    CE (marchio) Confermite' europeenne 
    CE Comunita' europea 
    CEE Comunita' economica europea 
    DCE Data Communication Equipment 
    DNID Data Network Identification 
    DTE Data Terminal Equipment 
    EGC Enhanced Group Call 
    FTPS File Transfer Protocol Secure 
    GIS Geographical Information System 
    GMDSS Global Maritine Distress and Safety System 
    GSM Global System for Mobile communication 
    GPRS General Packet Radio Service 
    GPS Global Position System 
    HC Host Computer 
    HSDPA High-Speed Downlink Packet Access 
    HTD Hybrid Tecnology Device 
    IMRCC Italian Maritime Rescue Coordination Center 
    ISDN Integraded Services Digital Network 
    LES Land Earth Station 
    MES Mobile Earth Station 
    NDN Non Delivery Notification 
    PC Personal Computer 
    PDN Positive Delivery Notification 
    PIN Personal Identification Number 
    PSD Pure Satellite Device 
    PSDN Public Switch Data Network 
    PSTN Public Switch Telephone Network 
    PU Programmed Unreserved data reporting 
    SAC Special Access Code 
    VMS Vessel Monitoring System 
    SDM System Definition Manual 
    SOLAS International Convention for the Safety of Life at Sea 
    SOS Save Our Soul 
    TAC Totali ammissibili di cattura 
    UMTS Universal Mobile Telecommunication System 
 
                              PREMESSA 
 
    Gli Stati membri dell'Unione europea sono tenuti a monitorare  la
propria flotta peschereccia, ovunque essa operi, per  controllare  le
attivita'  di  sfruttamento  delle   risorse   ittiche   (regolamento
1224/2009/EU e regolamento 404/2011/EU). 
    A tal fine, l'Italia si e' dotata  di  un  sistema  nazionale  di
localizzazione e controllo delle proprie unita' da  pesca  denominato
SCP (Sistema di controllo pesca). 
    Tale  sistema  ha  lo  scopo   di   individuare,   archiviare   e
rappresentare  la  posizione  delle  unita'  da  pesca  su   apposita
interfaccia grafica per la gestione operativa delle informazioni. 
    In questo contesto le unita' da pesca sottoposte a controllo sono
dotate  di  apposito  dispositivo  di  bordo   per   trasmettere   le
informazioni relative alla posizione dell'imbarcazione, i rapporti di
pesca, le emergenze e allarmi. 
    Il  regime  di  liberalizzazione  dei  servizi  di  comunicazione
elettronica (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)  consente  a
tutti gli operatori di settore  di  fornire  servizi  in  materia  di
sistema di controllo delle unita' da pesca. 
    A seguito dei decreti del Ministero delle  politiche  agricole  e
forestali emanati in data 10 novembre 2004  (pubblicato  in  Gazzetta
Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 2004) e 1° luglio  2006  (pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 272 del  22  novembre  2006),  i  costi  del
traffico e della manutenzione dei  dispostivi  di  bordo  sono  stati
trasferiti agli  armatori  delle  unita'  da  pesca,  i  quali  hanno
facolta' di scegliere i fornitori di sistemi e servizi, come previsto
dalla legge n. 40/2007 (legge Bersani). 
 
                            INTRODUZIONE 
 
    Il presente documento ha lo scopo di: 
    descrivere il contesto tecnico nel quale i dispositivi  di  bordo
dovranno operare; 
    indicare le linee guida e le prescrizioni minime che garantiscono
compatibilita' con i sistemi preesistenti; 
    stabilire un protocollo di comunicazione standard per il corretto
interfacciamento con il sistema VMS gia' in uso presso  i  centri  di
controllo nazionale e di area del Corpo  delle  capitanerie  porto  -
Guardia costiera. 
    I dispositivi  da  installare  a  bordo  dei  pescherecci  devono
prevedere, obbligatoriamente, un ricetrasmettitore satellitare ad uso
marittimo  con  copertura  globale  e,  facoltativamente,  un  modulo
ricetrasmettitore GSM/GPRS/UMTS/HSDPA integrato  nel  dispositivo  di
bordo ad uso marittimo. (HTD - Hybrid Tecnology Device). 
    Eventuali specifiche di dettaglio saranno  fornite  da  FMC  alle
societa' aventi diritto che ne facessero esplicita richiesta. 
    La facolta' di utilizzare dispositivi a tecnologia  ibrida  «HTD»
e' motivata dalla possibile riduzione dei costi di trasmissione. 
    In caso di trasmissione tramite  dispositivo  «HTD»,  l'onere  di
verificare la copertura e la  disponibilita'  di  credito  tariffario
rimane in  capo  al  fornitore  del  dispositivo  che  dovra'  dotare
l'apparecchiatura di automatismi per lo switching su rete satellitare
al fine  di  garantire  la  continuita'  del  servizio  in  qualunque
condizione. 
    Il presente documento potrebbe essere soggetto  a  revisioni  e/o
aggiornamenti a seguito di modifiche legislative e/o tecniche. 
 
                             GENERALITA' 
 
1. Oggetto. 
    Le presenti specifiche indicano le caratteristiche minime  a  cui
deve rispondere il dispositivo di bordo. 
    La  trasmissione  delle   informazioni   al   sistema   VMS,   in
ottemperanza al regolamento 404/2011/UE, deve avvenire utilizzando il
sistema satellitare o i servizi di trasmissione non satellitari (es.:
GPRS/UMTS/HSDPA) a condizione che siano rispettate  la  frequenza  di
invio e l'integrita' del formato previsto dalla norma vigente. 
2. Requisiti tecnici. 
    Il documento fornisce le  prescrizioni  minime  dell'apparato  di
bordo e indica le funzionalita' che l'equipaggiamento  deve  svolgere
per essere conforme al servizio di localizzazione dei pescherecci. 
    Gli elementi funzionali che lo costituiscono sono: 
    il sistema di bordo (uno per ciascuna unita' da pesca); 
    un Centro nazionale di monitoraggio e controllo delle  unita'  da
pesca (Fisheries Monitoring Centre - FMC /  Centro  di  coordinamento
nazionale della pesca - CCNP); 
    i Centri di controllo area pesca (CCAP); 
    la rete terrestre di comunicazioni; 
    il collegamento bidirezionale tra il sistema di bordo e FMC. 
3. Il sistema di bordo. 
    Il sistema di bordo fa parte del sistema VMS  (Vessel  Monitoring
System) ed ha lo scopo di garantire la  localizzazione  continua  del
peschereccio, secondo quanto previsto dal regolamento 404/2011/UE. 
    Il dispositivo di bordo, deve essere omologato per  installazioni
su imbarcazioni. 
4. FMC. 
    Il Comando generale  del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto  -
Guardia costiera svolge la funzione di Centro nazionale di  controllo
della pesca. La centrale operativa del  Comando  generale  del  Corpo
delle capitanerie di porto - Guardia costiera si  identifica  con  il
Fisheries Monitoring Centre (FMC) e svolge la funzione di  collettore
per la ricezione e l'invio di tutte  le  informazioni  relative  alle
posizioni  delle  unita'  da  pesca  secondo  quanto  previsto  dalla
normativa vigente. 
    FMC provvede a inoltrare i dati di interesse ai competenti organi
di controllo, qualora ne ricorrano le condizioni. 
5. CCAP. 
    I Centri di controllo di  area  pesca  (CCAP),  dislocati  presso
alcuni Comandi territoriali del Corpo delle capitanerie  di  porto  -
Guardia costiera, in collegamento continuo  con  FMC,  permettono  la
gestione delle informazioni inerenti le unita' da  pesca  soggette  a
controllo. 
6. La rete di comunicazione. 
    La rete di comunicazione e' l'insieme delle linee  che  collegano
tra loro: 
    il Centro nazionale di monitoraggio e controllo delle  unita'  da
pesca (FMC); 
    i Centri di controllo di area pesca (CCAP); 
    i sistemi di controllo pesca di altri paesi; 
    i Gateway. 
7. Il collegamento satellitare. 
    Il collegamento satellitare  bi-direzionale  tra  il  sistema  di
bordo e il Centro nazionale di monitoraggio e Controllo delle  unita'
da pesca avviene attraverso un gateway che  permette  lo  scambio  di
informazioni tra il sistema di bordo ed FMC. 
8. Il collegamento GSM/GPRS/UMTS/HSDPA. 
    Il collegamento GSM/GPRS/UMTS/HSDPA bi-direzionale tra il sistema
di bordo e il Centro nazionale  di  monitoraggio  e  Controllo  delle
unita' da pesca avviene attraverso lo specifico gateway che  permette
lo scambio di informazioni tra il sistema di bordo ed FMC. 
    Il ricetrasmettitore  GSM/GPRS/UMTS/HSDPA  e'  facoltativo  e  in
nessun caso puo' sostituire il collegamento satellitare. 
    Pertanto i dispositivi che adottano entrambe le tecnologie  (HTD)
devono  prevedere  sistemi  di   «switching»   automatici   da   rete
GSM/GPRS/UMTS/HSDPA a rete satellitare per garantire  la  continuita'
della trasmissione dati Terra-Bordo-Terra. 
 
                 CONFIGURAZIONE STANDARD DEL SISTEMA 
 
    Le indicazioni minime  per  l'apparecchiatura  e  i  servizi  che
consentono la comunicazione con FMC sono: 
    requisiti hardware dell'apparato di bordo; 
    specifiche del software di comunicazione. 
1. Requisiti hardware dell'apparato di bordo. 
    Il  dispositivo  da  installare  a  bordo  deve   rispettare   le
prescrizioni e i requisiti tecnici minimi delle  presenti  specifiche
per garantire l'affidabilita' delle comunicazioni da e verso FMC. 
    L'hardware da  utilizzare  deve  essere  pertanto  conforme  alla
normativa vigente in materia di equipaggiamento dei sistemi marittimi
di navigazione. 
    L'apparecchiatura di bordo deve essere di tipo embedded (IP66)  e
composta da: 
    ricevitore GPS a piu' canali hardware; 
    timer per la temporizzazione nella trasmissione di dati/messaggi; 
    computer gestito da software dedicato; 
    interfacce di utilita' (event counter, chiusura di contatto); 
    modulo  per  la  comunicazione  Terra-Bordo-Terra   a   copertura
globale; 
    opzionalmente, modulo GSM/GPRS/UMTS/HSDPA  per  la  comunicazione
Terra-Bordo-Terra in base alla copertura e distanza dalla costa; 
    modulo alimentatore completo di  batterie  di  backup  (autonomia
minima 12 ore) e relativo circuito di ricarica; 
    unita' di  memorizzazione  per  l'archivio  delle  aree  e  delle
eventuali posizioni che non sono state inviate a FMC  (almeno  ultime
200 posizioni). L'apparato deve essere in grado  di  trasferire  tale
archivio  al  centro  remoto  di  controllo   al   ripristino   della
comunicazione; 
    pulsante S.O.S. dotato di opportuna maschera per  la  prevenzione
delle attivazioni accidentali; 
    selettore «Porto» che deve essere attivato solo  quando  l'unita'
si  trova  in  banchina  allo  scopo  di  ridurre  il  numero   delle
comunicazioni in assenza di una variazione di  stato  (da  fermo,  in
movimento e viceversa); 
    selettore «Riparazione» che indica attivita' di  manutenzione  in
corso sul dispositivo di bordo, impedendo l'inoltro  di  messaggi  di
posizione non significativi per FMC; 
    display di comunicazione riguardante  attivita'  non  consentite.
Tale indicatore  deve  essere  installato  in  plancia  in  posizione
visibile al personale di bordo dell'unita'. E' possibile  l'eventuale
installazione di una spia luminosa o di un led solo in aggiunta e non
in alternativa al display. 
2. Specifiche del software di comunicazione. 
    Il   dispositivo   di   bordo   deve   supportare   le   seguenti
funzionalita': 
    invio  a  intervalli  regolari  delle  informazioni  relative   a
posizione,  data,  ora,  rotta  e  velocita'  rilevati  dal  GPS.  La
trasmissione delle informazioni e' impostata per default ogni 2 ore; 
    capacita' di recepire il comando proveniente da FMC per  cambiare
l'intervallo di invio delle informazioni cinematiche; 
    capacita' di recepire il comando proveniente da FMC di  richiesta
posizione  immediata  (polling),  a   prescindere   dai   valori   di
temporizzazione impostati; 
    capacita'  di  inoltrare  la  richiesta  di  soccorso   (allarme)
attraverso  funzionalita'  del  pulsante  S.O.S.  non  attivabile  in
maniera casuale; 
    capacita' di inoltrare rapporti sullo stato di alimentazione: 
        I. assenza alimentazione/apparato spento; 
        II. alimentazione  disattivata:  apparato  in  battery  mode,
batteria tampone scarica; 
      capacita'  di  inoltrare  rapporti  di  stato  nelle   seguenti
condizioni: 
        I. GPS: 
    a. perdita del segnale GPS; 
    b. ritorno attivo del GPS; 
        II. Zone: 
    a. collisione area; 
    b. permanenza in area; 
    c. uscita; 
        III. Guasti o anomalie di  funzionamento  del  dispositivo  o
periferiche dello stesso: 
    a. portello aperto (manomissione); 
    b. alimentazione esterna assente; 
    c. batteria tampone scarica/assente; 
    d. no Tx remoto (ricetrasmettitore non collegato); 
    e. no Rx remoto; 
    f. no Login (collegamento assente); 
    g. no sinc (sincronizzazione assente); 
    h. no segnale GPS (segnale GPS assente); 
      capacita' di archiviare su memoria non volatile le  ultime  200
posizioni,  garantendo  l'inoltro   immediato   al   ripristino   del
collegamento e permettendo l'accesso in locale da  personale  tecnico
autorizzato; 
      capacita'  di  archiviare  su  memoria  non  volatile  le  aree
(geo-zone) inviate da FMC; 
      capacita' di interfacciamento con il sistema e-logbook  secondo
il  formato  adottato  dalla  Commissione   europea.   E'   possibile
l'utilizzo di un'interfaccia di connessione (RS232,  USB,  Bluetooth)
che consenta all'apparato di controllo satellitare la trasmissione di
dati diversi da quelli VMS a condizione: 
        che sia conforme agli standard internazionali prevista  dalla
pubblicazione IEC60529; 
        che i suddetti  apparati  siano  dotati  di  protezioni  anti
manomissione. 
3. Funzionalita' necessarie. 
    Il funzionamento del sistema di bordo deve essere  sempre  attivo
durante le uscite in mare e deve stabilire la connessione con la rete
VMS garantendo l'inoltro  delle  informazioni  secondo  le  modalita'
sopra indicate. 
    L'apparato deve essere dotato delle funzionalita' necessarie per: 
    fornire  il  numero  univoco  dell'unita'  da  pesca  cosi'  come
registrato sul fleet register; 
    calcolare i dati cinematici  tramite  sistema  di  posizionamento
globale GPS, con eventuale funzionalita' DGPS; 
    trasmettere/ricevere  i  dati  previsti  nel   formato   indicato
nell'allegato A del presente documento; 
    provvedere all'inoltro automatico dei  rapporti  di  anomalia  di
funzionamento del sistema di bordo a  seguito  di  cause  fortuite  o
tentativi di manomissione del sistema stesso; 
    provvedere all'inoltro automatico dei rapporti di  infrazione  in
caso di mancato rispetto dei limiti  di  navigazione  o  di  pesca  e
determinati autonomamente dal sistema stesso; 
    provvedere all'inoltro automatico dei rapporti di  infrazione  in
caso di mancato rispetto di vincoli presenti in area; 
    conservare  i   dati   di   posizionamento   dell'unita'   navale
nell'archivio elettronico di bordo (ultime 200 posizioni).  Se  viene
superato il limite delle  200  posizioni  memorizzabili  deve  essere
adottata la logica FIFO (First In First Out), ossia la posizione meno
recente registrata deve essere la prima a essere sovrascritta; 
    ricevere e archiviare i dati geografici  di  aree  e  i  dati  di
programmazione del sistema, e opzionalmente  i  dati  di  navigazione
(es.: punti di riferimento, rotte); 
    inviare su richiesta di FMC l'elenco  delle  aree  memorizzate  a
bordo del dispositivo; 
    ricevere e decodificare i comandi inviati da FMC; 
    riconoscere la posizione dell'unita' all'interno di aree soggette
a sovranita' di uno Stato estero, inviando le informazioni secondo il
formato stabilito nel paragrafo «Messaggi trasmessi da FMC e ricevuti
dall'apparato di bordo» del presente documento. 
    Nell'ipotesi di dispositivi a tecnologia ibrida,  ferme  restando
le funzionalita' elencate,  l'apparato  puo'  trasmettere/ricevere  i
dati in modalita' GPRS/UMTS/HSDPA a condizione che siano  soddisfatti
tutti i seguenti requisiti obbligatori: 
    1. copertura GSM/UMTS; 
    2. credito tariffario sufficiente. 
    In tutti gli altri casi la comunicazione  deve  essere  garantita
dalla tecnologia satellitare.  FMC  si  riserva  la  possibilita'  di
esprimere parere sulla conformita'  del  dispositivo  di  bordo  alle
presenti specifiche. 
 
                   TIPOLOGIA GENERALE DEI MESSAGGI 
 
    I messaggi  scambiati  fra  il  sistema  di  bordo  ed  FMC  sono
identificabili nelle seguenti tipologie: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                       DETTAGLIO DEI MESSAGGI 
 
    I messaggi emessi dai sistemi per le comunicazioni Bordo  <  -  >
FMC sono classificabili come segue: 
 
                      Comunicazione Bordo-Terra 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                      Comunicazione Terra-Bordo 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Specifiche dei rapporti di navigazione (Data Report). 
    Le informazioni essenziali del Data Report sono: 
    numero identificativo Data Report; 
    numero identificativo del peschereccio; 
    data; 
    orario; 
    latitudine; 
    longitudine; 
    rotta; 
    velocita'; 
    status dell'apparato di bordo; 
    status dell'imbarcazione. 
    La  ditta  fornitrice  dell'apparato  di  trasmissione  si   deve
impegnare a inoltrare una stringa di test sulla quale FMC si  riserva
la facolta' di verificare la rispondenza al sistema VMS italiano, nel
rispetto dello standard definito nelle  presenti  specifiche  per  le
comunicazioni Terra-Bordo-Terra. 
Tracciato standard del Data Report. 
    DDDDDDDDDDDDD: numero identificativo del Data Report. 
    XXXXXXXXXXXX: numero identificativo del peschereccio (UE). 
    YYYYMMDD: data in anno (4  cifre),  mese  (2  cifre),  giorno  (2
cifre). 
    HHMM: orario in ore (2 cifre), minuti (2 cifre) espresso in UTC. 
    XXXX.XX: latitudine espressa in gradi decimali. 
    XXXXX.XX: longitudine espressa in gradi decimali. 
    VVV: velocita' in nodi. 
    RRR: rotta in gradi. 
    SS: status apparato di bordo con la seguente interpretazione: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    BBB: status imbarcazione con la seguente interpretazione: 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    I parametri C00 e C08 si inoltrano a seguito dell'attivazione dei
pulsanti/selettori   specificati   nel   paragrafo   «Caratteristiche
hardware dell'apparato» del presente documento. 
    La  rilevazione  dello  stato  C01  «Attivita'  non   consentita»
determina l'accensione  del  relativo  LED  o  visualizzazione  dello
status sul Display presente in plancia. 
    Quando l'unita' si trova in acque di sovranita' di altra nazione,
il parametro indicato come XXX assume il valore della relativa «Sigla
internazionale identificativa  dello  stato  estero»  precedentemente
comunicata da FMC. 
    In caso di S.O.S. il codice A00 assume priorita' massima. 
Tracciato standard Zone Report. 
    MMMMMMMMMMMMM: numero identificativo del messaggio. 
    XXXXXXXXXXXX: numero identificativo del peschereccio (UE). 
    YYYYMMDD: data in anno (4  cifre),  mese  (2  cifre),  giorno  (2
cifre). 
    HHMM: orario in ore (2 cifre), minuti (2 cifre) espresso in UTC. 
    XXXX.XX: latitudine espressa in gradi decimali. 
    XXXXX.XX : longitudine espressa in gradi decimali. 
    FFF: filtro per tipologia di aree (ALL-tutte). 
    A(200): stringa alfanumerica variabile  indicante  i  nomi  delle
aree. 
    NN/NN: sequenza del messaggio. 
Messaggi trasmessi da FMC e ricevuti dall'apparato di bordo. 
    Il formato del comando di richiesta immediata di posizione e'  il
seguente: 
    CC: codice comando (01). 
    MMMMMMMMMMMMM: Numero univoco identificativo del messaggio. 
    XXXXXXXXXXXX: Numero Identificativo del Peschereccio (UE). 
    YYYYMMDD: Data in anno (4  cifre),  mese  (2  cifre),  giorno  (2
cifre). 
    HHMM: Orario in ore (2 cifre), minuti (2 cifre) espresso in UTC. 
    P: Richiesta immediata della posizione. 
    Il formato del comando di cambio temporizzazione e' il seguente: 
    CC: codice comando (02). 
    MMMMMMMMMMMMM: numero identificativo del messaggio. 
    XXXXXXXXXXXX: numero identificativo del peschereccio (UE). 
    YYYYMMDD: data in anno (4  cifre),  mese  (2  cifre),  giorno  (2
cifre). 
    HHMM: orario in ore (2 cifre), minuti (2 cifre) espresso in UTC. 
    HHMM: intervallo di comunicazione automatica dei dati (es.:  ogni
ora 01:00). 
    Il  formato  del  comando  di  attivita'  non  consentita  e'  il
seguente: 
      CC: codice comando (03). 
    MMMMMMMMMMMMM: numero identificativo del messaggio. 
    XXXXXXXXXXXX: numero identificativo del peschereccio (UE). 
    YYYYMMDD: data in anno (4  cifre),  mese  (2  cifre),  giorno  (2
cifre). 
    HHMM: orario in ore (2 cifre), minuti (2 cifre) espresso in UTC. 
    HHMM: frequenza di tracking (es.: ogni dieci minuti 00:10). 
    Il formato del comando di comunicazione dati aree e' il seguente: 
    CC: codice comando (04). 
    MMMMMMMMMMMMM: numero identificativo del messaggio. 
    XXXXXXXXXXXX: numero identificativo del peschereccio (UE). 
    YYYYMMDD: data in anno (4  cifre),  mese  (2  cifre),  giorno  (2
cifre). 
    HHMM: orario in ore (2 cifre), minuti (2 cifre) espresso in UTC. 
    T: tipo di area (P: area poligonale, C: area circolare). 
    RRRR: raggio espresso in miglia nautiche (presente  nel  caso  di
area circolare). 
    AAAAAAA:  stringa  alfanumerica  variabile  indicante   il   nome
dell'area. 
    SSS: sigla stato. 
    A: tipo di attivita': T (cancellazione), F (aggiornamento). 
    P: numero punti costituenti l'area, nel caso di area circolare il
valore e' 1. 
    XXXX.XX: latitudine espressa in gradi decimali. 
    XXXXX.XX: longitudine espressa in gradi decimali 
    AA: codice alfanumerico indicante il tipo di vincolo dell'area. 
    Il codice AA puo' assumere i seguenti valori: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    VVV: velocita' espressa in nodi, tale campo assume valore 000  se
nell'area non sono previsti limiti di velocita'. 
    TTTT: ora e minuti di temporizzazione (hhmm - default 0200). 
    Alla ricezione del comando di dati aree il dispositivo  di  bordo
deve  memorizzare  le  informazioni  ricevute  e  rispondere  a   FMC
comunicando  l'avvenuta  esecuzione  del  comando  (data  report  con
indicazione dello stato L01). 
    Il  formato  del  comando  di  interrogazioni  dati  aree  e'  il
seguente: 
    CC: codice comando (05). 
    MMMMMMMMMMMMM: numero identificativo del messaggio. 
    XXXXXXXXXXXX: numero identificativo del peschereccio (UE). 
    YYYYMMDD: data in anno (4  cifre),  mese  (2  cifre),  giorno  (2
cifre). 
    HHMM: orario in ore (2 cifre), minuti (2 cifre) espresso in UTC. 
    FFF: filtro per tipologia di aree (ALL-tutte). 
    A(200): lista delle aree memorizzate sul dispositivo (200 char). 
    NN/NN: sequenza del messaggio. 
 
                      TEMPISTICA PER L'INOLTRO 
                     DEI RAPPORTI DI NAVIGAZIONE 
 
Rapporti di localizzazione. 
    FMC puo' variare l'intervallo  di  tempo  che  intercorre  tra  i
rapporti di localizzazione, per lo svolgimento dei  compiti  e  delle
attivita' d'Istituto. 
    I rapporti di localizzazione o datareport contenti le indicazioni
prescritte  dalla  normativa  vigente,  devono  essere  inoltrati   a
intervalli  regolari  almeno  ogni  due  ore,  salvo  diverso   range
stabilito da FMC. 
Rapporto di stato delle geo-zone. 
    I rapporti di stato delle  geo-zone  forniscono  a  FMC  l'elenco
delle zone geografiche memorizzate sul  dispositivo  di  bordo.  Tale
rapporto  viene  inoltrato  a  seguito  di  richiesta,   generica   o
specifica, effettuata da FMC tramite apposito comando. 
Rapporto di emergenza. 
    In  caso  di  attivazione  del  pulsante/selettore  S.O.S.  viene
inoltrato immediatamente il rapporto  di  emergenza,  che  assume  la
massima priorita' nella trasmissione. 
Rapporti di anomalia di sistema. 
    Tali rapporti sono di norma inoltrati automaticamente dal sistema
a FMC quando si determina uno dei seguenti eventi: 
    spegnimento del dispositivo di bordo; 
    interruzione dell'alimentazione primaria (stato battery mode); 
    manomissione/apertura non autorizzata del dispositivo di bordo; 
    mancanza di collegamento tra il dispositivo di bordo e le antenne
asservite. 
Rapporti di infrazione. 
    Tali rapporti sono inoltrati automaticamente dal sistema di bordo
a FMC quando lo stesso determina automaticamente la presenza  di  uno
dei seguenti eventi: 
    navigazione entro limiti  acque  sottoposte  alla  sovranita'  di
altro Stato; 
    navigazione in acque interdette; 
    presunta attivita' di pesca in zone non consentite. 
 
          ALTRE SPECIFICHE DI RILEVAZIONE E INTERPRETAZIONE 
                     DEI DATI DAL SISTEMA REMOTO 
 
1. Rapporto di attivita'. 
    I. Attivita' presunta: la velocita' dell'unita' rilevata dal  GPS
viene classificata in tre fasce, alle quali si fanno corrispondere le
seguenti presunzioni di attivita': 
    v < 1 nodo: sosta. 
    1 nodo < = v < 4 nodi: pesca. 
    v > = 4 nodi: navigazione. 
    Se la velocita' permane nella stessa fascia per almeno 15 minuti,
l'attivita' presunta dell' unita' viene assegnata in base alle  fasce
sopra indicate. 
    II. Presenza in un'area: la  posizione  rilevata  dal  GPS  viene
confrontata con  le  aree  poligonali  e  circolari,  precedentemente
memorizzate nel sistema di bordo o successivamente inoltrate da  FMC,
verificando e inoltrando automaticamente il messaggio di  «Collisione
area» al superamento dei 15 minuti di permanenza nell'area stessa. 
    Quando  l'unita'  si  trova  in  acque  di  altra   nazione,   il
dispositivo di bordo genera  rapporti  di  navigazione  indicando  la
sigla identificativa dello Stato estero. 
    Quando l'unita' esce dall'area, il dispositivo  di  bordo  genera
rapporti di navigazione standard. 
2. Aree con limitazioni. 
    FMC invia, aggiorna e cancella dai dispostivi di  bordo  le  aree
soggette  a  limitazioni  di  vario  genere.  L'unita'  centrale  del
dispositivo di bordo deve mantenere i dati di tali  aree  in  memoria
permanente. Le aree sono definite dai seguenti parametri: 
    nome e sigla identificativa (campo contenente il nome nei primi 7
caratteri e la sigla dello Stato negli  ultimi  3  caratteri  per  un
totale di 10 caratteri; 
    codice limitazione. 
    I tipi di limitazione sono codificati come segue: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Tipo di area: circolare o poligonale. 
    Coordinate geografiche del centro e raggio in miglia nautiche nel
caso di area circolare. 
    Coordinate geografiche dei vertici nel caso di area poligonale. 
3. Codici di controllo. 
    I  codici  che  il  dispositivo  di  bordo  deve  adottare  nella
generazione dei messaggi di presenza in area  sono  come  di  seguito
elencati: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Si tenga presente che in funzione  dello  stato  dell'unita',  la
codifica del messaggio rispettera' la seguente tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Il  codice  XXX  e'  l'unica  variabile  che  assume  la   «Sigla
internazionale identificativa dello stato estero» comunicata da  FMC.
Tale codice e' subordinato soltanto al messaggio recante  codice  A00
(S.O.S.). 
4. Archivio. 
    In  caso  di  interruzione  della  trasmissione   con   FMC,   il
dispositivo di bordo deve provvedere all'archiviazione dei  dati  non
trasmessi, inoltrandoli immediatamente all'avvenuto ripristino  della
comunicazione.