Allegato I Parte di provvedimento in formato grafico RIFERIMENTI NORMATIVI Decreto ministeriale 30 agosto 2001 «Installazione del sistema di rilevazione a bordo dei motopescherecci». Regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio del 22 settembre 1986 che definisce le caratteristiche dei pescherecci. Decreto 18 giugno 2002 - Modifiche decreto ministeriale inerenti rispettivamente l'istallazione del sistema di rilevazione a bordo dei motopescherecci. Legge 14 marzo 2001, n. 51 - Prevenzione inquinamento da idrocarburi. Legge 5 luglio 2002, n. 134 - Disposizioni urgenti in materia di pesca. Direttiva 97/70/CE del Consiglio dell'11 dicembre 1997 che istituisce un regime armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri. Direttiva 1999/19/CE della Commissione del 18 marzo 1999 recante modifica della direttiva 97/70/CE del Consiglio che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 424 - Regolamento recante norme di esecuzione dei regolamenti comunitari sui controlli nell'ambito della politica comune della pesca. Regolamento CE 2090/98 - Regolamento attuativo della Commissione delle Comunita' europee relativo allo «Schedario comunitario delle navi da pesca». Regolamento n. 2371 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione ed allo sfruttamento sostenibile delle risorse nell'ambito della politica comune della pesca, come modificato dall'art. 121 del regolamento (CE) 1224/2009. Regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, resa esecutive anche in Italia dal decreto legislativo n. 197/2007. IEC 60945 - Maritime navigation and radio communication equipment and systems - General requirements - Methods of testing and required test results (ed. 2002-08). International Standard IEC 60529 - Degrees of protection provided by enclosures (IP Code). DEFINIZIONI E ACRONIMI AVCD Advise Call Duration FMC Fisheries Monitoring Centre VMS Vessel Monitoring System CCNP Centro di coordinamento nazionale della pesca CCAP Centro di controllo di area della pesca CCITT The Internationl Telegraph and Telephone Consultative Committee CCP Centro di controllo della pesca CE (marchio) Confermite' europeenne CE Comunita' europea CEE Comunita' economica europea DCE Data Communication Equipment DNID Data Network Identification DTE Data Terminal Equipment EGC Enhanced Group Call FTPS File Transfer Protocol Secure GIS Geographical Information System GMDSS Global Maritine Distress and Safety System GSM Global System for Mobile communication GPRS General Packet Radio Service GPS Global Position System HC Host Computer HSDPA High-Speed Downlink Packet Access HTD Hybrid Tecnology Device IMRCC Italian Maritime Rescue Coordination Center ISDN Integraded Services Digital Network LES Land Earth Station MES Mobile Earth Station NDN Non Delivery Notification PC Personal Computer PDN Positive Delivery Notification PIN Personal Identification Number PSD Pure Satellite Device PSDN Public Switch Data Network PSTN Public Switch Telephone Network PU Programmed Unreserved data reporting SAC Special Access Code VMS Vessel Monitoring System SDM System Definition Manual SOLAS International Convention for the Safety of Life at Sea SOS Save Our Soul TAC Totali ammissibili di cattura UMTS Universal Mobile Telecommunication System PREMESSA Gli Stati membri dell'Unione europea sono tenuti a monitorare la propria flotta peschereccia, ovunque essa operi, per controllare le attivita' di sfruttamento delle risorse ittiche (regolamento 1224/2009/EU e regolamento 404/2011/EU). A tal fine, l'Italia si e' dotata di un sistema nazionale di localizzazione e controllo delle proprie unita' da pesca denominato SCP (Sistema di controllo pesca). Tale sistema ha lo scopo di individuare, archiviare e rappresentare la posizione delle unita' da pesca su apposita interfaccia grafica per la gestione operativa delle informazioni. In questo contesto le unita' da pesca sottoposte a controllo sono dotate di apposito dispositivo di bordo per trasmettere le informazioni relative alla posizione dell'imbarcazione, i rapporti di pesca, le emergenze e allarmi. Il regime di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259) consente a tutti gli operatori di settore di fornire servizi in materia di sistema di controllo delle unita' da pesca. A seguito dei decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali emanati in data 10 novembre 2004 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 2004) e 1° luglio 2006 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 272 del 22 novembre 2006), i costi del traffico e della manutenzione dei dispostivi di bordo sono stati trasferiti agli armatori delle unita' da pesca, i quali hanno facolta' di scegliere i fornitori di sistemi e servizi, come previsto dalla legge n. 40/2007 (legge Bersani). INTRODUZIONE Il presente documento ha lo scopo di: descrivere il contesto tecnico nel quale i dispositivi di bordo dovranno operare; indicare le linee guida e le prescrizioni minime che garantiscono compatibilita' con i sistemi preesistenti; stabilire un protocollo di comunicazione standard per il corretto interfacciamento con il sistema VMS gia' in uso presso i centri di controllo nazionale e di area del Corpo delle capitanerie porto - Guardia costiera. I dispositivi da installare a bordo dei pescherecci devono prevedere, obbligatoriamente, un ricetrasmettitore satellitare ad uso marittimo con copertura globale e, facoltativamente, un modulo ricetrasmettitore GSM/GPRS/UMTS/HSDPA integrato nel dispositivo di bordo ad uso marittimo. (HTD - Hybrid Tecnology Device). Eventuali specifiche di dettaglio saranno fornite da FMC alle societa' aventi diritto che ne facessero esplicita richiesta. La facolta' di utilizzare dispositivi a tecnologia ibrida «HTD» e' motivata dalla possibile riduzione dei costi di trasmissione. In caso di trasmissione tramite dispositivo «HTD», l'onere di verificare la copertura e la disponibilita' di credito tariffario rimane in capo al fornitore del dispositivo che dovra' dotare l'apparecchiatura di automatismi per lo switching su rete satellitare al fine di garantire la continuita' del servizio in qualunque condizione. Il presente documento potrebbe essere soggetto a revisioni e/o aggiornamenti a seguito di modifiche legislative e/o tecniche. GENERALITA' 1. Oggetto. Le presenti specifiche indicano le caratteristiche minime a cui deve rispondere il dispositivo di bordo. La trasmissione delle informazioni al sistema VMS, in ottemperanza al regolamento 404/2011/UE, deve avvenire utilizzando il sistema satellitare o i servizi di trasmissione non satellitari (es.: GPRS/UMTS/HSDPA) a condizione che siano rispettate la frequenza di invio e l'integrita' del formato previsto dalla norma vigente. 2. Requisiti tecnici. Il documento fornisce le prescrizioni minime dell'apparato di bordo e indica le funzionalita' che l'equipaggiamento deve svolgere per essere conforme al servizio di localizzazione dei pescherecci. Gli elementi funzionali che lo costituiscono sono: il sistema di bordo (uno per ciascuna unita' da pesca); un Centro nazionale di monitoraggio e controllo delle unita' da pesca (Fisheries Monitoring Centre - FMC / Centro di coordinamento nazionale della pesca - CCNP); i Centri di controllo area pesca (CCAP); la rete terrestre di comunicazioni; il collegamento bidirezionale tra il sistema di bordo e FMC. 3. Il sistema di bordo. Il sistema di bordo fa parte del sistema VMS (Vessel Monitoring System) ed ha lo scopo di garantire la localizzazione continua del peschereccio, secondo quanto previsto dal regolamento 404/2011/UE. Il dispositivo di bordo, deve essere omologato per installazioni su imbarcazioni. 4. FMC. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera svolge la funzione di Centro nazionale di controllo della pesca. La centrale operativa del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera si identifica con il Fisheries Monitoring Centre (FMC) e svolge la funzione di collettore per la ricezione e l'invio di tutte le informazioni relative alle posizioni delle unita' da pesca secondo quanto previsto dalla normativa vigente. FMC provvede a inoltrare i dati di interesse ai competenti organi di controllo, qualora ne ricorrano le condizioni. 5. CCAP. I Centri di controllo di area pesca (CCAP), dislocati presso alcuni Comandi territoriali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in collegamento continuo con FMC, permettono la gestione delle informazioni inerenti le unita' da pesca soggette a controllo. 6. La rete di comunicazione. La rete di comunicazione e' l'insieme delle linee che collegano tra loro: il Centro nazionale di monitoraggio e controllo delle unita' da pesca (FMC); i Centri di controllo di area pesca (CCAP); i sistemi di controllo pesca di altri paesi; i Gateway. 7. Il collegamento satellitare. Il collegamento satellitare bi-direzionale tra il sistema di bordo e il Centro nazionale di monitoraggio e Controllo delle unita' da pesca avviene attraverso un gateway che permette lo scambio di informazioni tra il sistema di bordo ed FMC. 8. Il collegamento GSM/GPRS/UMTS/HSDPA. Il collegamento GSM/GPRS/UMTS/HSDPA bi-direzionale tra il sistema di bordo e il Centro nazionale di monitoraggio e Controllo delle unita' da pesca avviene attraverso lo specifico gateway che permette lo scambio di informazioni tra il sistema di bordo ed FMC. Il ricetrasmettitore GSM/GPRS/UMTS/HSDPA e' facoltativo e in nessun caso puo' sostituire il collegamento satellitare. Pertanto i dispositivi che adottano entrambe le tecnologie (HTD) devono prevedere sistemi di «switching» automatici da rete GSM/GPRS/UMTS/HSDPA a rete satellitare per garantire la continuita' della trasmissione dati Terra-Bordo-Terra. CONFIGURAZIONE STANDARD DEL SISTEMA Le indicazioni minime per l'apparecchiatura e i servizi che consentono la comunicazione con FMC sono: requisiti hardware dell'apparato di bordo; specifiche del software di comunicazione. 1. Requisiti hardware dell'apparato di bordo. Il dispositivo da installare a bordo deve rispettare le prescrizioni e i requisiti tecnici minimi delle presenti specifiche per garantire l'affidabilita' delle comunicazioni da e verso FMC. L'hardware da utilizzare deve essere pertanto conforme alla normativa vigente in materia di equipaggiamento dei sistemi marittimi di navigazione. L'apparecchiatura di bordo deve essere di tipo embedded (IP66) e composta da: ricevitore GPS a piu' canali hardware; timer per la temporizzazione nella trasmissione di dati/messaggi; computer gestito da software dedicato; interfacce di utilita' (event counter, chiusura di contatto); modulo per la comunicazione Terra-Bordo-Terra a copertura globale; opzionalmente, modulo GSM/GPRS/UMTS/HSDPA per la comunicazione Terra-Bordo-Terra in base alla copertura e distanza dalla costa; modulo alimentatore completo di batterie di backup (autonomia minima 12 ore) e relativo circuito di ricarica; unita' di memorizzazione per l'archivio delle aree e delle eventuali posizioni che non sono state inviate a FMC (almeno ultime 200 posizioni). L'apparato deve essere in grado di trasferire tale archivio al centro remoto di controllo al ripristino della comunicazione; pulsante S.O.S. dotato di opportuna maschera per la prevenzione delle attivazioni accidentali; selettore «Porto» che deve essere attivato solo quando l'unita' si trova in banchina allo scopo di ridurre il numero delle comunicazioni in assenza di una variazione di stato (da fermo, in movimento e viceversa); selettore «Riparazione» che indica attivita' di manutenzione in corso sul dispositivo di bordo, impedendo l'inoltro di messaggi di posizione non significativi per FMC; display di comunicazione riguardante attivita' non consentite. Tale indicatore deve essere installato in plancia in posizione visibile al personale di bordo dell'unita'. E' possibile l'eventuale installazione di una spia luminosa o di un led solo in aggiunta e non in alternativa al display. 2. Specifiche del software di comunicazione. Il dispositivo di bordo deve supportare le seguenti funzionalita': invio a intervalli regolari delle informazioni relative a posizione, data, ora, rotta e velocita' rilevati dal GPS. La trasmissione delle informazioni e' impostata per default ogni 2 ore; capacita' di recepire il comando proveniente da FMC per cambiare l'intervallo di invio delle informazioni cinematiche; capacita' di recepire il comando proveniente da FMC di richiesta posizione immediata (polling), a prescindere dai valori di temporizzazione impostati; capacita' di inoltrare la richiesta di soccorso (allarme) attraverso funzionalita' del pulsante S.O.S. non attivabile in maniera casuale; capacita' di inoltrare rapporti sullo stato di alimentazione: I. assenza alimentazione/apparato spento; II. alimentazione disattivata: apparato in battery mode, batteria tampone scarica; capacita' di inoltrare rapporti di stato nelle seguenti condizioni: I. GPS: a. perdita del segnale GPS; b. ritorno attivo del GPS; II. Zone: a. collisione area; b. permanenza in area; c. uscita; III. Guasti o anomalie di funzionamento del dispositivo o periferiche dello stesso: a. portello aperto (manomissione); b. alimentazione esterna assente; c. batteria tampone scarica/assente; d. no Tx remoto (ricetrasmettitore non collegato); e. no Rx remoto; f. no Login (collegamento assente); g. no sinc (sincronizzazione assente); h. no segnale GPS (segnale GPS assente); capacita' di archiviare su memoria non volatile le ultime 200 posizioni, garantendo l'inoltro immediato al ripristino del collegamento e permettendo l'accesso in locale da personale tecnico autorizzato; capacita' di archiviare su memoria non volatile le aree (geo-zone) inviate da FMC; capacita' di interfacciamento con il sistema e-logbook secondo il formato adottato dalla Commissione europea. E' possibile l'utilizzo di un'interfaccia di connessione (RS232, USB, Bluetooth) che consenta all'apparato di controllo satellitare la trasmissione di dati diversi da quelli VMS a condizione: che sia conforme agli standard internazionali prevista dalla pubblicazione IEC60529; che i suddetti apparati siano dotati di protezioni anti manomissione. 3. Funzionalita' necessarie. Il funzionamento del sistema di bordo deve essere sempre attivo durante le uscite in mare e deve stabilire la connessione con la rete VMS garantendo l'inoltro delle informazioni secondo le modalita' sopra indicate. L'apparato deve essere dotato delle funzionalita' necessarie per: fornire il numero univoco dell'unita' da pesca cosi' come registrato sul fleet register; calcolare i dati cinematici tramite sistema di posizionamento globale GPS, con eventuale funzionalita' DGPS; trasmettere/ricevere i dati previsti nel formato indicato nell'allegato A del presente documento; provvedere all'inoltro automatico dei rapporti di anomalia di funzionamento del sistema di bordo a seguito di cause fortuite o tentativi di manomissione del sistema stesso; provvedere all'inoltro automatico dei rapporti di infrazione in caso di mancato rispetto dei limiti di navigazione o di pesca e determinati autonomamente dal sistema stesso; provvedere all'inoltro automatico dei rapporti di infrazione in caso di mancato rispetto di vincoli presenti in area; conservare i dati di posizionamento dell'unita' navale nell'archivio elettronico di bordo (ultime 200 posizioni). Se viene superato il limite delle 200 posizioni memorizzabili deve essere adottata la logica FIFO (First In First Out), ossia la posizione meno recente registrata deve essere la prima a essere sovrascritta; ricevere e archiviare i dati geografici di aree e i dati di programmazione del sistema, e opzionalmente i dati di navigazione (es.: punti di riferimento, rotte); inviare su richiesta di FMC l'elenco delle aree memorizzate a bordo del dispositivo; ricevere e decodificare i comandi inviati da FMC; riconoscere la posizione dell'unita' all'interno di aree soggette a sovranita' di uno Stato estero, inviando le informazioni secondo il formato stabilito nel paragrafo «Messaggi trasmessi da FMC e ricevuti dall'apparato di bordo» del presente documento. Nell'ipotesi di dispositivi a tecnologia ibrida, ferme restando le funzionalita' elencate, l'apparato puo' trasmettere/ricevere i dati in modalita' GPRS/UMTS/HSDPA a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti obbligatori: 1. copertura GSM/UMTS; 2. credito tariffario sufficiente. In tutti gli altri casi la comunicazione deve essere garantita dalla tecnologia satellitare. FMC si riserva la possibilita' di esprimere parere sulla conformita' del dispositivo di bordo alle presenti specifiche. TIPOLOGIA GENERALE DEI MESSAGGI I messaggi scambiati fra il sistema di bordo ed FMC sono identificabili nelle seguenti tipologie: Parte di provvedimento in formato grafico DETTAGLIO DEI MESSAGGI I messaggi emessi dai sistemi per le comunicazioni Bordo < - > FMC sono classificabili come segue: Comunicazione Bordo-Terra Parte di provvedimento in formato grafico Comunicazione Terra-Bordo Parte di provvedimento in formato grafico Specifiche dei rapporti di navigazione (Data Report). Le informazioni essenziali del Data Report sono: numero identificativo Data Report; numero identificativo del peschereccio; data; orario; latitudine; longitudine; rotta; velocita'; status dell'apparato di bordo; status dell'imbarcazione. La ditta fornitrice dell'apparato di trasmissione si deve impegnare a inoltrare una stringa di test sulla quale FMC si riserva la facolta' di verificare la rispondenza al sistema VMS italiano, nel rispetto dello standard definito nelle presenti specifiche per le comunicazioni Terra-Bordo-Terra. Tracciato standard del Data Report. DDDDDDDDDDDDD: numero identificativo del Data Report. XXXXXXXXXXXX: numero identificativo del peschereccio (UE). YYYYMMDD: data in anno (4 cifre), mese (2 cifre), giorno (2 cifre). HHMM: orario in ore (2 cifre), minuti (2 cifre) espresso in UTC. XXXX.XX: latitudine espressa in gradi decimali. XXXXX.XX: longitudine espressa in gradi decimali. VVV: velocita' in nodi. RRR: rotta in gradi. SS: status apparato di bordo con la seguente interpretazione: Parte di provvedimento in formato grafico BBB: status imbarcazione con la seguente interpretazione: Parte di provvedimento in formato grafico I parametri C00 e C08 si inoltrano a seguito dell'attivazione dei pulsanti/selettori specificati nel paragrafo «Caratteristiche hardware dell'apparato» del presente documento. La rilevazione dello stato C01 «Attivita' non consentita» determina l'accensione del relativo LED o visualizzazione dello status sul Display presente in plancia. Quando l'unita' si trova in acque di sovranita' di altra nazione, il parametro indicato come XXX assume il valore della relativa «Sigla internazionale identificativa dello stato estero» precedentemente comunicata da FMC. In caso di S.O.S. il codice A00 assume priorita' massima. Tracciato standard Zone Report. MMMMMMMMMMMMM: numero identificativo del messaggio. XXXXXXXXXXXX: numero identificativo del peschereccio (UE). YYYYMMDD: data in anno (4 cifre), mese (2 cifre), giorno (2 cifre). HHMM: orario in ore (2 cifre), minuti (2 cifre) espresso in UTC. XXXX.XX: latitudine espressa in gradi decimali. XXXXX.XX : longitudine espressa in gradi decimali. FFF: filtro per tipologia di aree (ALL-tutte). A(200): stringa alfanumerica variabile indicante i nomi delle aree. NN/NN: sequenza del messaggio. Messaggi trasmessi da FMC e ricevuti dall'apparato di bordo. Il formato del comando di richiesta immediata di posizione e' il seguente: CC: codice comando (01). MMMMMMMMMMMMM: Numero univoco identificativo del messaggio. XXXXXXXXXXXX: Numero Identificativo del Peschereccio (UE). YYYYMMDD: Data in anno (4 cifre), mese (2 cifre), giorno (2 cifre). HHMM: Orario in ore (2 cifre), minuti (2 cifre) espresso in UTC. P: Richiesta immediata della posizione. Il formato del comando di cambio temporizzazione e' il seguente: CC: codice comando (02). MMMMMMMMMMMMM: numero identificativo del messaggio. XXXXXXXXXXXX: numero identificativo del peschereccio (UE). YYYYMMDD: data in anno (4 cifre), mese (2 cifre), giorno (2 cifre). HHMM: orario in ore (2 cifre), minuti (2 cifre) espresso in UTC. HHMM: intervallo di comunicazione automatica dei dati (es.: ogni ora 01:00). Il formato del comando di attivita' non consentita e' il seguente: CC: codice comando (03). MMMMMMMMMMMMM: numero identificativo del messaggio. XXXXXXXXXXXX: numero identificativo del peschereccio (UE). YYYYMMDD: data in anno (4 cifre), mese (2 cifre), giorno (2 cifre). HHMM: orario in ore (2 cifre), minuti (2 cifre) espresso in UTC. HHMM: frequenza di tracking (es.: ogni dieci minuti 00:10). Il formato del comando di comunicazione dati aree e' il seguente: CC: codice comando (04). MMMMMMMMMMMMM: numero identificativo del messaggio. XXXXXXXXXXXX: numero identificativo del peschereccio (UE). YYYYMMDD: data in anno (4 cifre), mese (2 cifre), giorno (2 cifre). HHMM: orario in ore (2 cifre), minuti (2 cifre) espresso in UTC. T: tipo di area (P: area poligonale, C: area circolare). RRRR: raggio espresso in miglia nautiche (presente nel caso di area circolare). AAAAAAA: stringa alfanumerica variabile indicante il nome dell'area. SSS: sigla stato. A: tipo di attivita': T (cancellazione), F (aggiornamento). P: numero punti costituenti l'area, nel caso di area circolare il valore e' 1. XXXX.XX: latitudine espressa in gradi decimali. XXXXX.XX: longitudine espressa in gradi decimali AA: codice alfanumerico indicante il tipo di vincolo dell'area. Il codice AA puo' assumere i seguenti valori: Parte di provvedimento in formato grafico VVV: velocita' espressa in nodi, tale campo assume valore 000 se nell'area non sono previsti limiti di velocita'. TTTT: ora e minuti di temporizzazione (hhmm - default 0200). Alla ricezione del comando di dati aree il dispositivo di bordo deve memorizzare le informazioni ricevute e rispondere a FMC comunicando l'avvenuta esecuzione del comando (data report con indicazione dello stato L01). Il formato del comando di interrogazioni dati aree e' il seguente: CC: codice comando (05). MMMMMMMMMMMMM: numero identificativo del messaggio. XXXXXXXXXXXX: numero identificativo del peschereccio (UE). YYYYMMDD: data in anno (4 cifre), mese (2 cifre), giorno (2 cifre). HHMM: orario in ore (2 cifre), minuti (2 cifre) espresso in UTC. FFF: filtro per tipologia di aree (ALL-tutte). A(200): lista delle aree memorizzate sul dispositivo (200 char). NN/NN: sequenza del messaggio. TEMPISTICA PER L'INOLTRO DEI RAPPORTI DI NAVIGAZIONE Rapporti di localizzazione. FMC puo' variare l'intervallo di tempo che intercorre tra i rapporti di localizzazione, per lo svolgimento dei compiti e delle attivita' d'Istituto. I rapporti di localizzazione o datareport contenti le indicazioni prescritte dalla normativa vigente, devono essere inoltrati a intervalli regolari almeno ogni due ore, salvo diverso range stabilito da FMC. Rapporto di stato delle geo-zone. I rapporti di stato delle geo-zone forniscono a FMC l'elenco delle zone geografiche memorizzate sul dispositivo di bordo. Tale rapporto viene inoltrato a seguito di richiesta, generica o specifica, effettuata da FMC tramite apposito comando. Rapporto di emergenza. In caso di attivazione del pulsante/selettore S.O.S. viene inoltrato immediatamente il rapporto di emergenza, che assume la massima priorita' nella trasmissione. Rapporti di anomalia di sistema. Tali rapporti sono di norma inoltrati automaticamente dal sistema a FMC quando si determina uno dei seguenti eventi: spegnimento del dispositivo di bordo; interruzione dell'alimentazione primaria (stato battery mode); manomissione/apertura non autorizzata del dispositivo di bordo; mancanza di collegamento tra il dispositivo di bordo e le antenne asservite. Rapporti di infrazione. Tali rapporti sono inoltrati automaticamente dal sistema di bordo a FMC quando lo stesso determina automaticamente la presenza di uno dei seguenti eventi: navigazione entro limiti acque sottoposte alla sovranita' di altro Stato; navigazione in acque interdette; presunta attivita' di pesca in zone non consentite. ALTRE SPECIFICHE DI RILEVAZIONE E INTERPRETAZIONE DEI DATI DAL SISTEMA REMOTO 1. Rapporto di attivita'. I. Attivita' presunta: la velocita' dell'unita' rilevata dal GPS viene classificata in tre fasce, alle quali si fanno corrispondere le seguenti presunzioni di attivita': v < 1 nodo: sosta. 1 nodo < = v < 4 nodi: pesca. v > = 4 nodi: navigazione. Se la velocita' permane nella stessa fascia per almeno 15 minuti, l'attivita' presunta dell' unita' viene assegnata in base alle fasce sopra indicate. II. Presenza in un'area: la posizione rilevata dal GPS viene confrontata con le aree poligonali e circolari, precedentemente memorizzate nel sistema di bordo o successivamente inoltrate da FMC, verificando e inoltrando automaticamente il messaggio di «Collisione area» al superamento dei 15 minuti di permanenza nell'area stessa. Quando l'unita' si trova in acque di altra nazione, il dispositivo di bordo genera rapporti di navigazione indicando la sigla identificativa dello Stato estero. Quando l'unita' esce dall'area, il dispositivo di bordo genera rapporti di navigazione standard. 2. Aree con limitazioni. FMC invia, aggiorna e cancella dai dispostivi di bordo le aree soggette a limitazioni di vario genere. L'unita' centrale del dispositivo di bordo deve mantenere i dati di tali aree in memoria permanente. Le aree sono definite dai seguenti parametri: nome e sigla identificativa (campo contenente il nome nei primi 7 caratteri e la sigla dello Stato negli ultimi 3 caratteri per un totale di 10 caratteri; codice limitazione. I tipi di limitazione sono codificati come segue: Parte di provvedimento in formato grafico Tipo di area: circolare o poligonale. Coordinate geografiche del centro e raggio in miglia nautiche nel caso di area circolare. Coordinate geografiche dei vertici nel caso di area poligonale. 3. Codici di controllo. I codici che il dispositivo di bordo deve adottare nella generazione dei messaggi di presenza in area sono come di seguito elencati: Parte di provvedimento in formato grafico Si tenga presente che in funzione dello stato dell'unita', la codifica del messaggio rispettera' la seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico Il codice XXX e' l'unica variabile che assume la «Sigla internazionale identificativa dello stato estero» comunicata da FMC. Tale codice e' subordinato soltanto al messaggio recante codice A00 (S.O.S.). 4. Archivio. In caso di interruzione della trasmissione con FMC, il dispositivo di bordo deve provvedere all'archiviazione dei dati non trasmessi, inoltrandoli immediatamente all'avvenuto ripristino della comunicazione.