Art. 14 L'unita' fondamentale organica del Movimento e' la Sezione. La Sezione si costituisce per iniziativa dei soli iscritti in un numero non inferiore a dieci, con atto scritto che deve essere comunicato al piu' vicino organo o rappresentante ufficiale del Movimento e alla Segreteria Nazionale che provvede alla nomina immediata di un Commissario reggente. Trascorsi sei mesi dalla sua costituzione, essa si intende validamente costituita. Nel caso in cui il numero degli iscritti scenda sotto a dieci per piu' di un anno, oppure non vengano poste in essere alcune iniziative significative sul proprio territorio, la sezione puo' essere sciolta, chiusa o sospesa, su determinazione del Segretario Nazionale e su eventuale proposta del Segretario di Sezione o del Segretario Regionale di competenza.