Art. 14 
 
    L'unita' fondamentale organica del Movimento e'  la  Sezione.  La
Sezione si costituisce per iniziativa dei soli iscritti in un  numero
non inferiore a dieci, con atto scritto che deve essere comunicato al
piu' vicino organo o rappresentante ufficiale del  Movimento  e  alla
Segreteria  Nazionale  che  provvede  alla  nomina  immediata  di  un
Commissario reggente. Trascorsi sei mesi dalla sua costituzione, essa
si intende validamente costituita. Nel caso in cui  il  numero  degli
iscritti scenda sotto a dieci per piu' di un anno, oppure non vengano
poste  in  essere  alcune  iniziative   significative   sul   proprio
territorio, la sezione puo' essere  sciolta,  chiusa  o  sospesa,  su
determinazione del Segretario Nazionale e su eventuale  proposta  del
Segretario di Sezione o del Segretario Regionale di competenza.